Animali esseri senzienti o beni demaniali?

Animali esseri senzienti o beni demaniali?

Contrasti e prospettive per una nuova tutela dei grandi predatori.

Il diritto contemporaneo riconosce gli animali come esseri senzienti, capaci di provare dolore, piacere ed emozioni. Ciò avviene in Italia, per esempio, anche in alcune sentenze nel diritto di famiglia dove si sanciscono addirittura delle regolamentazioni sul diritto di visita degli animali domestici. Tuttavia gli animali selvatici sono classificati come beni demaniali, parte del patrimonio indisponibile dello Stato, e soggetti a una gestione pubblicistica. Gestione che spesso privilegia interessi economici e di “sicurezza pubblica”; una gestione utilitaristica. Questa dualità genera tensioni normative, soprattutto in relazione alla gestione discrezionale degli animali selvatici, con particolare riferimento ai grandi predatori come orsi e lupi. Esiste un conflitto tangibile tra queste due concezioni, non solo in termini filosofici, ma anche giuridici. Studiando le lacune giuridiche si potrebbe arrivare a proporre un nuovo approccio basato sul principio di senzienza e sul riconoscimento di una soggettività giuridica limitata. Sembra una follia, una forzatura, un eccesso, ma per trovare un equilibrio serve prima spingersi agli estremi, esplorando soluzioni che appaiono radicali o controintuitive.

Solo sfidando i paradigmi consolidati si può intravedere un nuovo assetto giuridico.

La fauna selvatica come bene demaniale

La qualificazione giuridica degli animali selvatici come beni demaniali è sancita dall’articolo 1 della Legge n. 157/1992 [1], che stabilisce: «La fauna selvatica costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale e internazionale».

Questa classificazione implica:

  • Inalienabilità e indisponibilità: Gli animali selvatici non possono essere oggetto di appropriazione privata, salvo eccezioni previste dalla legge (es. caccia regolamentata, cattura autorizzata).
  • Gestione pubblica: La responsabilità della tutela e gestione della fauna è demandata allo Stato e, per delega, alle Regioni e Province autonome, come stabilito dall’articolo 117 della Costituzione italiana.

Nonostante la tutela formale, il regime demaniale tende a enfatizzare una visione utilitaristica della fauna, come dimostrato da pratiche che mirano al controllo numerico delle specie considerate problematiche, come i cinghiali, o dagli abbattimenti di grandi predatori per motivi di sicurezza pubblica. Ad esempio, il massiccio incremento delle licenze di caccia in alcune Regioni italiane riflette un approccio che privilegia interessi economici e politici, a discapito di una gestione basata sulla tutela ecologica e sul rispetto della natura senziente degli animali. trattata più come una risorsa da gestire che come una componente viva degli ecosistemi.

Gli animali come esseri senzienti: normativa nazionale e internazionale

Il riconoscimento degli animali come esseri senzienti ha una solida base normativa:

  • Articolo 13 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) [2]: Gli Stati membri devono tenere conto delle esigenze di benessere degli animali in quanto esseri senzienti.
  • Direttiva 98/58/CE e Direttiva 2007/43/CE: Pur parlando di animali di allevamento riconoscono la capacità degli animali di provare sofferenza, imponendo standard minimi per il loro benessere.
  • Legge n. 189/2004 [3] (Italia): Introduce reati di maltrattamento e uccisione non necessaria di animali, riconoscendone la dignità intrinseca – Art. 544-bis e Art. 544-ter c.p.
  • L’articolo 9 della Costituzione, che originariamente riguardava la tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, è stato ampliato per includere la protezione dell’ambiente, della biodiversità e degli animali. Il testo aggiornato recita: “La Repubblica tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.”

Queste normative configurano un obbligo etico e giuridico di trattare gli animali con rispetto, ma non attribuiscono loro una soggettività giuridica, neppure limitata. C’è un contrasto evidente tra il riconoscimento di esseri senzienti e il trattamento utilitaristico. In Italia, gli animali sono ancora formalmente considerati beni mobili (articolo 812 del Codice Civile) o beni demaniali, limitando il riconoscimento della loro natura senziente a specifici ambiti di tutela.

Contrasto tra tutela della senzienza e gestione discrezionale

Un esempio emblematico di questa tensione è rappresentato dalla gestione dei grandi predatori, come l’orso bruno e il lupo. In Italia, la responsabilità della fauna selvatica è demandata alle Regioni e Province autonome, che godono di ampia discrezionalità nella regolamentazione.

Caso degli orsi in Trentino

In Trentino, gli orsi sono stati oggetto di interventi controversi, inclusi abbattimenti ordinati per motivi di sicurezza pubblica. La Legge n. 157/1992 prevede che la fauna selvatica sia protetta, ma consente deroghe per abbattimenti o catture, purché autorizzati dalle autorità competenti. Questa discrezionalità si traduce spesso in decisioni rapide e drastiche, influenzate dalla pressione mediatica e politica, senza un’adeguata valutazione delle circostanze o alternative. Una visione utilitaristica e plastica della fauna e della natura che sembra considerare gli animali come simpatici addobbi per un bosco al servizio dell’uomo. Un parco giochi che non deve avere rischi né arrecare fastidi. Non sembra esserci una concezione dell’interconnessione che c’è tra gli animali anche nell’equilibrio della natura. L’eliminazione di un animale comporta un disequilibrio naturale che può avere serie conseguenze.

La questione della caccia

In parallelo, molte Regioni aumentano le possibilità di caccia per controllare specie considerate invasive o dannose, come i cinghiali. Questa pratica contraddice il principio di senzienza, poiché non tiene conto della sofferenza inflitta agli animali e della loro importanza ecologica. Invero queste decisioni, che in molti casi sono correttamente applicate non tendono mai ad una prevenzione. E cioè se oggi abbatto degli animali che sono esseri senzienti per necessità pubblica, devo, dovrei, al contempo fare qualcosa per evitare nuovi abbattimenti futuri nei confronti di animali che, lo si ripete, sono esseri senzienti.

Esperienze internazionali

Alcuni Paesi hanno adottato approcci innovativi, riconoscendo agli animali diritti specifici o configurando nuove forme di tutela:

  • Nuova Zelanda: Il Whanganui River è stato riconosciuto come entità legale con diritti propri. Questo modello, applicato a un ecosistema, potrebbe ispirare un’analoga tutela per gli animali selvatici.
  • Ecuador e Bolivia: Le costituzioni riconoscono i diritti della natura, includendo la fauna selvatica come soggetto di tutela. In Ecuador: La Costituzione riconosce i diritti della natura (Pachamama), che include anche la fauna selvatica, attribuendo diritti diretti agli ecosistemi.
  • Stati Uniti: La ONG Nonhuman Rights Project ha portato in tribunale casi per il riconoscimento della personalità giuridica di scimpanzé ed elefanti, stimolando un dibattito giuridico globale.
  • Svizzera: Gli animali sono formalmente riconosciuti come esseri viventi e non come cose. Le normative garantiscono standard elevati di benessere, inclusi standard di protezione specifici per alcune specie.

Verso un nuovo approccio giuridico

In un famosissimo caso giudiziario Sierra Club v. Morton [4] una storica decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti ebbe un impatto significativo sul diritto ambientale e sul concetto di rappresentanza giuridica degli interessi ambientali. Sebbene il caso non riguardi direttamente i diritti degli animali, introduce questioni fondamentali sulla capacità di agire in giudizio per tutelare beni ambientali e ha ispirato dibattiti sul riconoscimento di soggettività giuridica a entità naturali.

Il Giudice Duglas parlando del “diritto allo stare in piedi” e cioè del diritto alla difesa affermò che

“I fiumi hanno il diritto di scorrere, le foreste hanno il diritto di rimanere intatte, i laghi hanno il diritto di essere puliti. Questi diritti devono essere rappresentati in giudizio.”

[…] So it should be as respects valleys, alpine meadows, rivers, lakes, estuaries, beaches, ridges, groves of trees, swampland, or even air that feels the destructive pressures of modern technology and modern life. The river, for example, is the living symbol of all the life it sustains or nourishes — fish, aquatic insects, water ouzels, otter, fisher, deer, elk, bear, and all other animals, including man, who are dependent on it or who enjoy it for its sight, its sound, or its life. The river as plaintiff speaks for the ecological unit of life that is part of it. Those people who have a meaningful relation to that body of water — whether it be a fisherman, a canoeist, a zoologist, or a logger — must be able to speak for the values which the river represents, and which are threatened with destruction. […]

Un approccio innovativo alla tutela degli animali selvatici potrebbe basarsi su:

Riconoscimento di una soggettività giuridica limitata

In italia la tutela viene affidata ad azioni di stampo amministrativo. La maggior parte delle contestazioni si basa su impugnazioni di atti amministrativi davanti al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) o, in caso di ulteriore ricorso, al Consiglio di Stato. Queste azioni si fondano su vizi di legittimità degli atti pubblici, come: Eccesso di potere: Decisioni che non rispettano il principio di proporzionalità o che appaiono illogiche rispetto agli obiettivi dichiarati; Carente motivazione: La pubblica amministrazione è tenuta a motivare in modo chiaro e sufficiente ogni decisione che incida sugli interessi tutelati dalla legge, incluso il benessere animale; Violazione di norme di legge: Ad esempio, inosservanza della normativa nazionale o europea sulla protezione degli animali (come la Direttiva Habitat o la Legge 189/2004 sul maltrattamento degli animali); Difetto di istruttoria: Mancanza di valutazioni scientifiche o tecniche adeguate prima di adottare decisioni (es. piani di abbattimento).

Queste azioni sono spesso ostacolate dall’assenza di un pieno riconoscimento degli animali come soggetti di diritto, anche limitato. In pratica, gli animali sono tutelati come beni giuridici o come interessi legati all’ambiente, piuttosto che come titolari di diritti autonomi, e cioè come esseri senzienti. Quindi il contrasto alle decisioni pubbliche in materia di animali è prevalentemente basato sul diritto amministrativo, con un focus su vizi procedurali e violazioni normative. Tuttavia, non esiste ancora una piena riconoscibilità degli animali come soggetti di diritto autonomi (cosa che dovrebbe essere connessa alla riconoscibilità agli stessi di esseri senzienti) , limitando le possibilità di azioni civili dirette o basate su un diritto degli ecosistemi. Il sistema rimane fortemente antropocentrico, e la tutela degli animali dipende dall’iniziativa delle associazioni e dal contesto normativo.

Gli animali selvatici potrebbero essere riconosciuti come soggetti di diritto limitati

attraverso un quadro normativo che delinei diritti specifici adattati alle loro peculiarità ecologiche e biologiche. Ad esempio, potrebbero essere istituiti diritti fondamentali alla vita, all’integrità fisica e al mantenimento di un habitat sicuro. La loro attuazione richiederebbe l’istituzione di organismi di controllo indipendenti e procedure amministrative semplificate, mirate a garantire che le decisioni sulla gestione della fauna siano basate su criteri scientifici ed etici, anziché su sole considerazioni economiche o politiche., con diritti specifici, quali:

  • Diritto alla vita e all’integrità fisica.
  • Diritto a un habitat sicuro e idoneo.
  • Protezione contro interventi non necessari o sproporzionati.

Gestione centralizzata e scientifica

La discrezionalità regionale dovrebbe essere limitata, istituendo un organismo nazionale indipendente per la gestione della fauna selvatica, basato su evidenze scientifiche e standard etici.

Strumenti alternativi all’abbattimento

Implementazione di sistemi di prevenzione dei conflitti uomo-fauna, come cassonetti anti-orso, recinzioni elettrificate e dissuasori sonori, oltre che più sensibilizzazione sulla confidenza degli animali selvatici.

Programmi di educazione pubblica per promuovere la coesistenza.

Integrazione con i principi internazionali

L’Italia potrebbe ispirarsi alle esperienze di Paesi come l’India e la Nuova Zelanda per attribuire agli animali uno status giuridico che rifletta la loro natura senziente e il loro ruolo ecologico. Questo approccio sarebbe utile anche in chiave utilitaristica, la tutela degli animali porterebbe alla tutela del loro habitat, di conseguenza alla tutela della nostra biodiversità, che di conseguenza porterebbe ad una diminuzione del consumo di suolo, che di conseguenza porterebbe ad un habitat più sano e più resistente verso i fenomeni atmosferici. Inoltre, la tutela dell’habitat porterebbe ad un turismo più sostenibile che sarebbe anche più remunerativo. Un tirusmo sfrenato, infatti, comporta enormi costi in termini di inquinamento e di gestione, un turismo sostenibile porterebbe ad entrate nette più elevate.

 

Il conflitto tra il riconoscimento degli animali come esseri senzienti e la loro gestione come beni demaniali

richiede una revisione profonda del quadro normativo. Richiede sopratutto un dibattito scientifico giuridico sul loro status che oltrepassi la visione utilitaristica. Il concetto, perchè attualmente appare solo come teorico, di animali come esseri senzienti dovrebbe uscire dalle righe dei trattati e delle norme e farsi principio di diritto.

Una maggiore coerenza tra principi etici e pratiche giuridiche è necessaria per garantire una tutela effettiva degli animali selvatici, in particolare dei grandi predatori. Solo attraverso un approccio innovativo, basato su una visione ecocentrica, che riconosca la natura interconnessa di tutti gli esseri viventi e l’importanza della conservazione degli ecosistemi come valore intrinseco potrà portare ad una innovazione e una più profonda tutela degli animali e degli habitat. A differenza degli approcci antropocentrici, che privilegiano esclusivamente gli interessi umani, la visione ecocentrica pone l’accento sull’importanza di tutelare gli equilibri naturali per il bene collettivo dell’intero pianeta, limitando al contempo la discrezionalità gestionale attraverso criteri scientifici e normativi chiari. L’esperienza afferma che è perfettamente possibile armonizzare le esigenze di protezione ambientale con quelle della sicurezza e dello sviluppo umano. Sopratutto afferma che è più remunerativo tutelare l’ambiente, sia in termini di sicurezza sanitaria, che di sicurezza strutturale dei nostri centri urbani.

 

 

[1] LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157

[2] articolo 13 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

[3] LEGGE 20 luglio 2004, n. 189

[4] Sierra Club v. Morton, 405 U.S. 727 (1972)

 

Il Giusto e l’Ingiusto: Una Questione di Prospettive Giuridiche