Dell'Avv. Leandro Grasso
L’Assegno Unico Universale INPS per i figli a carico tra welfare familiare e crisi della coppia: profili normativi e problematiche applicative
L’assegno unico spetta sempre al genitore collocatario?
No!
Ma l’avvocato Tizio su Tik Tok ha detto…. Ho letto che …. La risposta sarà ancora: No! Quello che è accaduto negli ultimi mesi sulle notizie che viaggiavano nell’etere è un tipico esempio di sensazionalismo virale e può essere inquadrato sia come clickbait sia come mis–informazione legale nella cosiddetta “economia dell’attenzione” dei social media.
L’eccesso di semplificazione o l’esigenza di attirare attenzione che ha provocato negli operatori del settore non pochi problemi con i clienti infuriati perché, invece, quell’avvocato su Tik Tok aveva detto che…
Quindi facciamo un po’ di chiarezza sull’assegno unico.
Il nuovo welfare familiare dell’Assegno Unico Universale INPS
L’Assegno Unico e Universale (AUU), introdotto dal Decreto Legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, in attuazione della Legge delega n. 46/2021, non rappresenta una novità, ma una semplice evoluzione, mal scritta e mal concepita, della politica economica a sostegno della genitorialità. In un sistema sempre più basato sull’assistenzialismo che sul lavoro. Il legislatore ha perseguito l’obiettivo di razionalizzare e semplificare il complesso sistema di benefici economici rivolti ai nuclei familiari con figli a carico, sostituendo una pluralità di strumenti disomogenei con una misura unitaria, strutturalmente modulata su criteri di universalità e progressività. Ovviamente, senza considerare i mille casi della realtà.
Caratteristiche essenziali dell’ Assegno Unico Universale INPS
L’AUU è un sostegno economico attribuito mensilmente per ciascun figlio a carico:
- fino al compimento dei 21 anni, qualora sussistano condizioni quali iscrizione a corsi di formazione, tirocinio, attività lavorativa con redditi inferiori a 8.000 euro, o disoccupazione con iscrizione al centro per l’impiego;
- senza limiti di età in caso di figli con disabilità.
Importi e modulazioni
L’importo dell’assegno varia in funzione dell’ISEE del nucleo familiare, dell’età e del numero di figli, nonché della presenza di disabilità. A titolo esemplificativo:
- Con ISEE fino a 15.000 euro, l’assegno è pari a:
- €175 per ciascun figlio minorenne;
- €85 per i figli maggiorenni fino a 21 anni;
- €85 per ciascun figlio disabile dai 21 anni in su.
Sono previste maggiorazioni in presenza di:
- più di due figli;
- genitori entrambi lavoratori;
- madre con età inferiore ai 21 anni;
- figli con disabilità (con importi da €80 a €105 a seconda della gravità e dell’età del figlio).
Con ISEE superiore a 40.000 euro (o in assenza di ISEE), spetta comunque l’importo minimo: €50 per figli minorenni, €25 per maggiorenni fino a 21 anni.
Violenza Economica e Maltrattamenti Familiari
I soggetti beneficiari dell’ Assegno Unico Universale: regole ordinarie
L’art. 6, co. 4, del D.Lgs. 230/2021 stabilisce che l’AUU è erogato:
- al richiedente (uno dei due genitori);
- oppure, su richiesta congiunta o successiva, in pari misura (50% ciascuno) ai genitori esercenti responsabilità genitoriale.
In caso di affidamento esclusivo, in assenza di accordo, l’assegno spetta al genitore affidatario.
Focus: Assegno Unico e crisi familiare
La divisione dell’assegno in caso di separazione o divorzio
Il principio generale stabilito dal legislatore è che, anche in caso di separazione personale o divorzio, entrambi i genitori continuano a esercitare la responsabilità genitoriale, salvo diversa decisione del giudice.
Pertanto, l’assegno spetta per metà ciascuno, a meno che:
- sia disposto un affidamento esclusivo;
- vi sia un accordo tra i genitori che ne preveda l’erogazione interamente a uno dei due;
- il giudice individui, nell’interesse del minore, il genitore collocatario come destinatario esclusivo del beneficio.
In tal senso, si è consolidato un orientamento giurisprudenziale per cui, pur in presenza di affidamento condiviso, il genitore collocatario può (potrebbe) ricevere l’intero assegno, in quanto ciò consente una gestione più efficiente e coerente con le esigenze quotidiane del minore.
La funzione dell’assegno unico nella crisi coniugale
In ambito divorzile, l’AUU non costituisce reddito personale del genitore beneficiario, ma misura diretta a soddisfare le esigenze della prole. Tuttavia, può avere incidenza indiretta nella determinazione dell’assegno di mantenimento, in quanto concorre alla valutazione complessiva dei mezzi economici a disposizione del genitore collocatario.
Questo principio è stato affermato anche in sede giudiziale: è legittima l’attribuzione integrale dell’AUU al genitore collocatario anche in caso di affidamento condiviso, se tale misura è ritenuta più idonea a tutelare il benessere del minore.
Attribuzione integrale dell’Assegno Unico Universale ad un unico genitore in caso di affidamento condiviso: profili normativi e prassi applicativa
Partiamo dal sottolineare che ogni caso va trattato come un unicum, vanno valutati tutti gli aspetti, economici, personali, la prassi precedentemente applicata etc.
Fondamento normativo generale
L’art. 6, comma 4, del D.Lgs. 21 dicembre 2021, n. 230, dispone che «l’assegno è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario». Il tenore letterale della norma chiarisce innanzitutto che, in assenza di affidamento esclusivo, la ripartizione ordinaria dell’assegno è in misura paritetica (50%–50%) tra i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, salvo diverso accordo o diversa disposizione del giudice.
Affidamento esclusivo
Il caso più netto è quello dell’affidamento esclusivo: in mancanza di intesa tra i genitori, l’assegno viene erogato per intero al genitore affidatario, che assume la titolarità dell’erogazione e la responsabilità di impiego della somma nell’interesse del minore.
Affidamento condiviso con collocamento prevalente
Anche nell’affidamento condiviso, ove il giudice disponga un collocamento stabile del minore presso uno dei genitori, questi può/potrebbe ricevere l’intera somma dell’assegno.
Circolare INPS n. 23/2022: l’INPS ha chiarito che, quando il giudice in sede di separazione o divorzio stabilisca il collocamento del minore presso uno solo dei genitori, si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario, anche in presenza di affidamento condiviso.
CIRCOLARE INPS. La circolare non rientra nemmeno nelle note nelle fonti del diritto. È solo un’indicazione interna che i dipendenti INPS devono seguire, ma per la Legge non conta assolutamente nulla. Può, al limite, essere utilizzata per avvalorare una tesi nell’ottica di una ricostruzione completa del caso trattato.
Giurisprudenza maggioritaria: i Tribunali hanno accolto tale interpretazione, ritenendo che l’attribuzione integrale soddisfi migliori esigenze di semplicità gestionale e tutela concreta del minore, in quanto il genitore collocatario è il destinatario primario delle spese ordinarie quotidiane.
Ovviamente, solo in determinate condizioni e solo durante un procedimento giudiziale, se la causa è già terminata no!
Disposizione espressa del giudice. In ogni caso di affidamento condiviso, il giudice, nell’ambito del provvedimento di separazione o divorzio, può espressamente disporre che l’assegno sia erogato per intero al genitore collocatario, anche in aggiunta all’assegno di mantenimento tradizionale. Tale potestà discrezionale si giustifica in ragione dell’interesse superiore del minore, che guida ogni valutazione sulla gestione delle risorse a lui destinate.
ATTENZIONE! è una decisione che deve essere richiesta specificamente, motivata e documentata.
Richiesta unilaterale e procedure INPS. In mancanza di accordo tra i genitori, il ricorso unilaterale di uno di essi all’INPS comporta l’erogazione integrale dell’assegno al richiedente, salvo che l’altro genitore non formuli tempestiva opposizione. Tale procedura semplificata è finalizzata a evitare ritardi nell’erogazione e a garantire la continuità del sostegno economico al nucleo familiare.
Vincolo di destinazione e mandato ex lege. La giurisprudenza ribadisce che l’assegno unico non costituisce reddito personale del genitore beneficiario, bensì un beneficio vincolato all’interesse del minore. Ne consegue che il genitore che riceve l’intero importo agisce come mandatario ex lege e deve impiegare la somma esclusivamente per le esigenze della prole, con possibilità di rendiconto da parte dell’altro genitore e del giudice.
Pur mantenendo il modello normativo di base fondato sulla ripartizione paritaria, la combinazione tra norma primaria (art. 6, co. 4, D.Lgs. 230/2021), prassi amministrativa (Circolare INPS 23/2022) e orientamenti giurisprudenziali, consente al giudice di disporre l’erogazione integrale dell’Assegno Unico Universale al solo genitore collocatario, ove ciò si allinei con le finalità di semplificazione procedurale e di tutela immediata degli interessi del minore. Questa soluzione, lungi dall’essere un automatismo, si configura come uno strumento flessibile, che valorizza la concreta situazione familiare e garantisce efficacia e tempestività nell’erogazione del beneficio.
L’Assegno Unico e Universale ha indubbiamente introdotto una riforma strutturale del welfare familiare, ma la sua gestione in sede di separazione e divorzio continua a sollevare questioni interpretative, specie sul piano dell’equilibrio tra il principio della bigenitorialità e la tutela concreta degli interessi del minore.
In conclusione, mentre il legislatore ha predisposto una normativa orientata alla semplificazione, la prassi giurisprudenziale rivela la necessità di soluzioni elastiche che, nel rispetto delle norme, privilegino l’interesse preminente del figlio e garantiscano l’effettiva funzione solidaristica della misura.