Abstract. L’articolo offre un’analisi critica e operativa dell’istituto dell’assegno di mantenimento alla prole in Italia. Si parte dal quadro normativo (art. 337-ter c.c. e disposizioni correlate), si passa per gli orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità (e degli ultimi orientamenti 2024–2025), si descrive il metodo pratico di quantificazione (CTU, documentazione reddituale, riparto spese ordinarie/straordinarie) e si affronta il fenomeno — largamente diffuso nella prassi — delle cosiddette “soglie minime” (valori ricorrenti come €200–€250 per figlio), con particolare attenzione all’esperienza dei Tribunali di Napoli e Napoli Nord. L’articolo valuta gli effetti sulla proporzionalità dell’obbligo, sul ruolo del genitore collocatario e sulle possibili vie processuali e riformistiche per contrastare prassi distorsive.
Assegno di mantenimento e la perenne attualità
Il tema dell’assegno di mantenimento continua ad occupare il centro del diritto di famiglia non soltanto per la frequenza dei contenziosi ma perché mette in tensione due principi giuridici fondamentali: la tutela dell’interesse superiore del minore e il principio di proporzionalità/eguaglianza degli obblighi fra i genitori. Nella pratica giudiziaria, e in particolare in molti fori del Meridione, si osservano prassi consolidate che finiscono per standardizzare l’assegno in importi «minimi» ricorrenti (spesso indicati come €200–€250 per figlio), con scarsa attenzione alla ricostruzione comparativa dei redditi delle parti. Questa tensione è stata oggetto di recente scrutinio della Corte di Cassazione, che ha riaffermato la necessità di “fotografare” la situazione reddituale attuale e di rispettare la proporzionalità di cui all’art. 337-ter c.c.
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l quadro normativo essenziale
La disciplina primaria si ricava dal codice civile: l’art. 337-ter (rubricato “Provvedimenti riguardo ai figli”) stabilisce i criteri che il giudice deve considerare nella determinazione dell’assegno destinato al mantenimento della prole — si legge espressamente che «salvo accordi diversi… ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito» e che il giudice determina l’eventuale assegno “considerando” fra l’altro le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita pregresso, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti di cura. Tale formulazione è la bussola legislativa che impone un giudizio comparato e motivato.
Va aggiunto che, nel contesto della separazione (provvedimenti provvisori o definitivi), esistono norme e prassi specifiche che si richiamano, talvolta con rimandi all’art. 155 c.c. (nella letteratura e nella prassi), quando si disciplinano provvedimenti temporanei e urgenti in favore dei figli. In nessun caso però il legislatore fissa importi o “minimi” monetari: la norma affida al giudice la determinazione caso per caso.
L’approccio della giurisprudenza di legittimità: orientamenti consolidati e novità 2024–2025
- Principio di proporzionalità e valutazione comparata. La Corte di Cassazione ha da tempo ribadito che la determinazione dell’assegno non può essere meccanica né ridotta a percentuali fisse: occorre una valutazione comparativa, motivata, delle condizioni economiche e patrimoniali di entrambi i genitori. Pronunce e ordinanze degli ultimi anni insistono perché la decisione di merito dia conto documentato delle ragioni che portano alla misura adottata. (Cfr. esempi di giurisprudenza di legittimità; tra le pronunce spesso citate si ricordano decisioni di Sezioni Unite e prime sezioni civili su questi profili).
- Recenti ordinanze (2024–2025). Nella primavera-estate 2025 la Prima Sezione della Suprema Corte ha emesso pronunce/ordinanze che rafforzano il principio: il giudice di merito è tenuto a «fotografare» la realtà reddituale effettiva e attuale delle parti e a motivare adeguatamente eventuali scelte che non rispettino il criterio di proporzionalità. Queste decisioni hanno avuto immediate ricadute pratiche nelle cause di merito (e costituiscono argomento forte per chi contesta prassi di minima prefissata).
- Figli maggiorenni e autosufficienza economica. Costante è anche l’orientamento secondo cui l’obbligo di mantenimento può perdurare oltre la maggiore età finché il figlio non sia economicamente autosufficiente; l’attenzione giudiziale è allora su impegno alla formazione, durata del percorso e risultati pratici. Tali accertamenti richiedono prove e motivazioni specifiche.
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Metodologia pratica per la quantificazione dell’assegno (come ragionano i giudici di merito)
Sotto il profilo operativo, il giudice e la CTU (quando disposta) seguono un procedimento multidimensionale che, nella prassi, si articola in fasi:
- Ricostruzione dei redditi netti e potenziali dei genitori. Documentazione fiscale (CUD/Certificazione unica, dichiarazioni dei redditi, CU/730/Mod. Redditi, buste paga, attestazioni INPS), movimenti bancari, eventuali percezioni non fiscalizzate o in nero da dimostrare. L’Agenzia delle Entrate e la giurisprudenza vengono spesso invocate per stabilire la corretta imputazione dei redditi e la rilevanza di componenti come assegni familiari.
- Quantificazione dei bisogni del minore. Si stimano spese ordinarie (vitto, abitazione, scuola, vestiario, trasporti, attività sportive/ricreative) e si definiscono le spese straordinarie (sanitarie non ordinarie, universitarie, viaggi studio). Il giudice può richiedere un piano spese dettagliato e una CTU contabile/psicologica per valutare il reale fabbisogno.
- Valutazione del tenore di vita e dei tempi di permanenza. Il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori e il criterio dei tempi di permanenza influiscono sulla misura: genitore collocatario che sostiene costi diretti può vedersi riconoscere la valenza economica della cura; tuttavia la valutazione pratica di tale «valenza» è soggetta a grande variabilità giudiziale.
- Eventuale utilizzo di tabelle o modelli locali. Alcuni fori (Milano, Palermo, Monza) hanno predisposto tabelle o modelli (es. modello MoCAM, tabelle milanesi) che fungono da guida orientativa. Tali strumenti sono usati come parametri, non come vincolo rigido.
- CTU e ruolo dei consulenti di parte (CTP). La CTU (consulenza tecnica d’ufficio) è spesso utilizzata per ricostruire redditi, costi e proporzioni; l’esito peritale può essere decisivo.
Le “soglie minime” (fenomenologia, origine e portata giuridica)
Osservazione empirica. In molte pratiche forensi si rileva che in casi con redditi bassi la quantificazione dell’assegno tende a convergere su valori ricorrenti: importi «minimi» nell’ordine di €150–€250 per figlio in scenari di lavoro precario o redditi bassi, e importi maggiori (€300–€500) con redditi medi. Studi professionali e resoconti di legali documentano tale prassi e la consolidano localmente (anche attraverso protocolli o prassi degli Uffici del Giudice).
Origine delle soglie. Le soglie nascono da motivazioni pratiche: necessità di garantire un minimo vitale al minore, esigenze di semplificazione nella liquidazione (soprattutto in fase provvisoria) e modelli di riferimento adottati da singoli magistrati o uffici (c.d. prassi locale). In alcuni distretti (Napoli, Napoli Nord) si trovano diverse pronunce che riconoscono assegni di €250 a figlio come misura ricorrente o «di equilibrio» nella fattispecie concreta. Tali pronunce esistono e sono depositabili in udienza come esempi di prassi di merito.
Il punto giuridico cruciale. Sul piano giuridico le «soglie minime» non hanno valore normativo: la legge non fissa importi minimi e la Cassazione richiede motivazione comparata. Pertanto, l’esistenza di una prassi non può prevalere sulla mancanza di motivazione nel singolo provvedimento; laddove la misura adottata non risulti adeguatamente motivata rispetto ai redditi di entrambi i genitori, essa è suscettibile di censura per violazione del principio di proporzionalità. Le pronunce di legittimità più recenti che sollecitano la verifica attuale delle risorse costituiscono un argomento processuale valido per chi contesta prassi “automatiche”.
Focus: il caso Napoli / Napoli Nord — esempi e impatto pratico
Nei depositi di merito dei Tribunali di Napoli e Napoli Nord emergono numerose pronunce che fissano assegni mensili composti frequentemente intorno a €250 per figlio (o €500 complessivi per due figli), oltre al riparto delle spese straordinarie. Esempi concreti (sentenze pubblicate o depositate negli atti) attestano l’adozione di tali importi in casi con redditi modesti dell’obbligato. Tali decisioni sono utili in sede locale perché rappresentano l’orientamento operativo del giudice di merito, ma non costituiscono fonte primaria superiore alla legge o alla giurisprudenza di legittimità.
Conseguenze pratiche. L’applicazione ripetuta di importi-soglia produce due effetti principali: (i) facilita soluzioni rapide in fase provvisoria/istruttoria ma (ii) rischia di produrre ingiustizie quando non si valutano adeguatamente i redditi della genitrice collocataria (il cui apporto economico è spesso contabilizzato solo come «cura in natura»). Ciò genera conflitti e impugnazioni, oltre a tensioni socio-politiche (movimenti per la tutela dei padri separati, dibattiti parlamentari sulla riforma dell’affido e del mantenimento).
L’indicizzazione ISTAT: prassi, problemi e possibili soluzioni
Prassi corrente. È prassi molto diffusa che nei provvedimenti giudiziali l’importo dell’assegno sia previsto «con adeguamento annuale ISTAT» (con riferimento agli indici FOI o ad altro indice), rendendo dunque l’importo soggetto a rivalutazione automatica. Per il calcolo concretamente si utilizza lo strumento ISTAT “Rivaluta” e la variazione percentuale tra indici.
Il problema pratico. L’adeguamento ISTAT è spesso applicato senza prevedere meccanismi compensativi: se il genitore obbligato riceve aumenti di stipendio, questi non vengono automaticamente compensati da una riduzione dell’assegno; quando il genitore obbligato subisce invece un calo reddituale, la rivalutazione automatica può aggravare la sua situazione. In pratica, l’aggancio all’ISTAT crea un automatismo parziale che tutela il beneficiario ma non equilibra, nella stessa misura, le oscillazioni reddituali dell’obbligato. Ciò comporta tensioni e richieste di revisione.
Soluzioni processuali consigliabili. In sede di accordo o di provvedimento giudiziale è opportuno prevedere clausole di revisione (meccanismo di revisione automatica e/o clausola di riequilibrio in caso di variazione reddituale documentata, obbligo di produzione annuale della documentazione reddituale, esclusione dell’adeguamento automatico in presenza di verifica negativa dei redditi). Inoltre, la domanda di revisione ex art. 337-ter (mutamento delle condizioni) resta lo strumento chiave per adeguare l’importo quando le variazioni reddituali sono strutturali.
Inadempimento e profili sanzionatori
Esecuzione civile. Le misure usuali (ingiunzione, pignoramento presso terzi, pignoramento stipendio) sono disponibili per il recupero delle somme non versate. La procedura esecutiva richiede titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, accordo omologato). Rilevanza penale. L’art. 570-bis c.p. sanziona la violazione degli obblighi di assistenza familiare quando ricorrono gli estremi richiesti (inadempimento doloso e reiterato che cagioni disagio alla parte offesa), con pena detentiva e/o multa; la giurisprudenza ha precisato i confini della fattispecie, rendendo la punibilità dipendente da elementi soggettivi e dalla gravità dell’inadempimento. Non sempre, dunque, il mero mancato versamento integra automaticamente il reato: occorre valutare la situazione di fatto e la sussistenza dell’elemento soggettivo.
Critiche e impatto sociale: perché le “soglie minime” possono essere problematiche
Distorsione del principio di proporzionalità. L’adozione di importi standardizzati, se non adeguatamente motivata, contrasta con l’obbligo di valutazione comparata dei redditi e con il principio di eguaglianza contributiva fra genitori. La pratica può diventare uno strumento di semplificazione che, però, sacrifica la personalizzazione della decisione. Svalutazione dell’apporto economico della madre collocataria. Quel che, nelle sentenze, viene spesso qualificato come “apporto in natura” (cura quotidiana, gestione domestica) è reale e rilevante; tuttavia se la madre percepisce redditi significativi la prassi che ne ignora la valenza economica provoca squilibri e ingiustizie. La giurisprudenza di legittimità richiede che il giudice valorizzi la «valenza economica» dei compiti di cura ma anche che prenda in considerazione le risorse economiche della madre: la mancata considerazione è oggi oggetto di censure e di pronunce di Cassazione.
Effetto regressivo sui padri a basso reddito. L’adozione di soglie fisse rischia di gravare sproporzionatamente il genitore obbligato quando questi si trova in condizione di precarietà economica. Le recenti ordinanze di Cassazione che ammettono la revisione per variazione produttiva del reddito costituiscono uno strumento di tutela del genitore obbligato, ma la loro efficacia dipende dalla capacità difensiva e dai tempi processuali.
Strategie difensive e argomentazioni pratiche da utilizzare in udienza (c.d. “toolkit” per il difensore)
Se si intende contrastare la prassi delle soglie minime (o una liquidazione non congruamente motivata), le linee d’azione operative sono:
Documentazione completa: produrre CU/730/Mod. Redditi, buste paga, ISEE, estratti conto, dati patrimoniali della controparte ove disponibili (se la madre è percettrice di reddito, chiederne il riconoscimento come risorsa economica).
Richiesta di CTU contabile: chiedere la consulenza tecnica per una ricostruzione dettagliata dei redditi e dei fabbisogni (CTU economica/contabile), insistendo sulle poste ordinarie e straordinarie.
Far valere il principio di proporzionalità e le pronunce di legittimità recenti: utilizzare le ordinanze Cassazione 2024–2025 che impongono il check attuale delle risorse come argomento per chiedere la disapplicazione di prassi «minime» non motivate.
Proporre clausole d’equilibrio: in sede di accordo, inserire meccanismi di revisione automatici e obblighi documentali annuali; in sede giudiziale chiedere espressamente la previsione di meccanismi identici nel provvedimento.
Impugnazione per insufficiente motivazione: se la sentenza di merito si limita ad affermare un importo-soglia senza ragionare sulle risorse della madre o sui criteri di art. 337-ter, valutare il ricorso per cassazione o la richiesta di riforma in appello. Le pronunce di legittimità forniscono argomenti per la censura.
Prospettive riformistiche e conclusione politica-giuridica
Il dibattito parlamentare e sociale (DDL su affidamento condiviso, proposte su mantenimento diretto) testimonia che il tema è al centro di proposte di riforma che mirano a riequilibrare i carichi di cura e la responsabilità economica fra genitori. Alcune proposte prevedono il mantenimento diretto (ripartizione a capitoli delle spese a carico di ciascun genitore), altre rafforzano gli obblighi di documentazione e gli strumenti di rivalutazione. Occorre però catalogare con attenzione i rischi: la riforma non può spostare l’onere esclusivamente dal meccanismo monetario alla cura «diretta» senza garanzie di equità e senza tenere presente le asimmetrie economiche e la tutela del minore.
Sul piano giuridico la soluzione non è tecnica ma culturale: occorre che i giudici di merito – anche nei fori dove la prassi di minima è radicata – applichino coerentemente il principio di proporzionalità sancito dall’art. 337-ter c.c.; sul piano difensivo, il modo più efficace per contrastare soglie «automatiche» è una strategia documentale robusta (redditi della controparte, CTU), l’uso mirato della giurisprudenza di legittimità più recente e l’inserimento di clausole di revisione/indicizzazione equilibrate. L’equilibrio fra tutela del minore e sostenibilità per il genitore obbligato resta il metro politico-giuridico dell’intervento riformatore che il sistema dovrebbe perseguire.

