L’assegno divorzile nell’unione civile

L’assegno divorzile nell’unione civile: assistenza, compensazione e solidarietà tra convivenza di fatto e scioglimento del vincolo

La sentenza in esame nr. 25495 del 17/09/2025 si colloca all’incrocio tra due direttrici evolutive del diritto di famiglia:

  • da un lato, l’estensione della disciplina dell’assegno divorzile all’unione civile, istituto introdotto con la l. n. 76/2016;
  • dall’altro, il consolidarsi dell’orientamento che, superata la logica del “tenore di vita”, attribuisce all’assegno una funzione composita, assistenziale e compensativo-perequativa, fondata su solidarietà post-coniugale e principio di autoresponsabilità.

Il caso sottoposto alla Corte di Cassazione origina dallo scioglimento di un’unione civile, preceduta da un lungo periodo di convivenza di fatto. La questione ruota attorno alla legittimità del riconoscimento di un assegno in favore di una delle parti, la quale, per esigenze di convivenza, aveva rinunciato a un impiego più remunerativo nel settore privato, accettando un lavoro pubblico con prospettive più limitate.

La Corte d’appello aveva riconosciuto un assegno qualificandolo erroneamente come “di concorso al mantenimento”, valorizzando la disparità economica e il sacrificio lavorativo. La Cassazione, invece, cassa la sentenza e rinvia, dettando un principio di diritto che ridefinisce i confini applicativi dell’art. 5, comma 6, l. 898/1970 (legge sul divorzio) anche in materia di unioni civili.

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La vicenda fattuale e processuale: assegno divorzile e unione civile

La ricostruzione della Corte di merito muove da un dato pacifico: la ricorrente aveva abbandonato un impiego privato presso una società di riscossione delle tasse automobilistiche, situata in un luogo distante dalla residenza comune, per intraprendere un lavoro nel settore scolastico, più vicino al domicilio della coppia ma con prospettive reddituali inferiori.

Il punto controverso era la qualificazione delle ragioni di tale rinuncia:

  • secondo la ricorrente, la scelta era dettata dall’obiettivo di ottenere un contratto a tempo indeterminato nel pubblico impiego;
  • secondo la controricorrente, la scelta era funzionale alla convivenza, incompatibile con la distanza del posto di lavoro.

Il giudice d’appello aveva ritenuto le dimissioni connesse alla convivenza e, sulla base di tale sacrificio, aveva riconosciuto un assegno. La Cassazione, tuttavia, precisa che non basta constatare il sacrificio per giustificare l’assegno: occorre verificare se siano integrati i requisiti assistenziali e/o compensativi, secondo i parametri elaborati per l’assegno divorzile.

«Nell’ambito della unione civile, non diversamente da quanto avviene nel matrimonio, l’assegno divorzile può riconoscersi ove, previo accertamento della inadeguatezza dei mezzi del richiedente, se ne individui la funzione assistenziale e la funzione perequativo-compensativa. Mentre la prima va individuata nella inadeguatezza di mezzi sufficienti ad una vita autonoma e dignitosa e nella impossibilità di procurarseli malgrado ogni diligente sforzo, la seconda ricorre se lo squilibrio economico tra le parti dipenda dalle scelte di conduzione della vita comune e dal sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, in funzione dell’assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in quanto detto sacrificio sia stato funzionale a fornire un apprezzabile contributo al ménage domestico e alla formazione del patrimonio comune e dell’altra parte. Con la precisazione che la sola funzione assistenziale può giustificare il riconoscimento di un assegno, che in questo caso non viene parametrato al tenore di vita bensì a quanto necessario per soddisfare le esigenze esistenziali dell’avente diritto; se invece ricorre anche la funzione compensativa, che assorbe quella assistenziale, l’assegno va parametrato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale dell’altra parte».

L’unione civile come formazione sociale ex artt. 2 e 3 Cost.

Un passaggio centrale della sentenza è rappresentato dalla qualificazione dell’unione civile. La Corte, riprendendo la giurisprudenza costituzionale e convenzionale, sottolinea che l’unione civile non è un mero “surrogato” del matrimonio, bensì una specifica formazione sociale ai sensi degli artt. 2 e 3 Cost. attraverso cui si realizza il diritto fondamentale delle persone omosessuali a vivere liberamente la propria dimensione affettiva e familiare. Essa costituisce un istituto autonomo, con una disciplina propria (scioglimento più snello, assenza della separazione, assenza di assegno di mantenimento), ma soggetto, per espressa previsione legislativa, all’art. 5, comma 6, l. 898/1970 in materia di assegno post-scioglimento. La differenza strutturale rispetto al matrimonio non legittima un trattamento deteriore: il principio di non discriminazione impone di applicare, mutatis mutandis, i criteri già elaborati per l’assegno divorzile in ambito matrimoniale.


Convivenza di fatto e continuità con l’unione civile

La Corte sottolinea come negare rilievo alla convivenza omosessuale instaurata prima della l. n. 76/2016 equivarrebbe a comprimere in radice il diritto fondamentale alla vita familiare (art. 8 CEDU).
Il ragionamento è lineare: le coppie eterosessuali potevano già formalizzare la loro relazione attraverso il matrimonio; le coppie omosessuali non avevano questa possibilità prima della legge Cirinnà; ignorare gli anni di convivenza di fatto significherebbe discriminare le coppie omosessuali, privandole di tutela per un arco temporale non trascurabile.

Di qui la necessità, ribadita dalle Sezioni Unite (n. 35969/2023), di considerare l’intera durata della vita comune – inclusa la fase anteriore alla formalizzazione – ai fini della valutazione dell’assegno.


Solidarietà e funzione compensativa nell’unione civile

Il discorso si fa ancora più denso quando la Corte collega l’unione civile al paradigma solidaristico proprio del diritto di famiglia.


Secondo i giudici di legittimità anche l’unione civile è permeata da doveri di assistenza morale e materiale, pur se connotata da peculiarità procedurali. La funzione compensativa dell’assegno non si esaurisce nella perdita di chance individuale, ma richiede la prova che tale sacrificio sia stato compiuto per il bene della comunità familiare: rinunce professionali, cura dei figli (anche in ipotesi di stepchild adoption, cfr. Corte cost. n. 68/2025), assistenza a soggetti anziani o fragili inseriti nel nucleo.

L’unione civile, dunque, è riconosciuta come comunità di affetti e di vita, nella quale la solidarietà non è un concetto astratto ma un criterio operativo che guida il giudice nella verifica del sacrificio compiuto e del contributo dato alla formazione del patrimonio comune.


La pronuncia, letta nella sua interezza, va oltre la mera applicazione dell’art. 5, comma 6, l. 898/1970. Essa consolida la pari dignità giuridica dell’unione civile rispetto al matrimonio sul piano della tutela economica post-scioglimento. Valorizza la convivenza di fatto pre-Cirinnà come parte integrante della storia familiare. Inoltre, Proietta il discorso sull’assegno nel quadro dei diritti fondamentali e della solidarietà costituzionale, mostrando come le nuove formazioni sociali affettive trovino radicamento diretto negli artt. 2 e 3 Cost., senza bisogno di assimilazioni forzate.


Il percorso argomentativo della Cassazione

La Suprema Corte costruisce la propria motivazione lungo tre assi principali:

a) Rilevanza della convivenza di fatto

La convivenza omosessuale, anche se anteriore alla l. n. 76/2016, non può essere ignorata. Diversamente, si violerebbe l’art. 8 CEDU e si introdurrebbe una discriminazione strutturale. La convivenza costituisce, dunque, parte integrante della storia familiare da valutare nella prospettiva del sacrificio delle chance lavorative.

b) Distinzione tra funzioni dell’assegno

La Corte stigmatizza l’errore del giudice d’appello che aveva confuso assegno divorzile e assegno di mantenimento.

  • L’assegno divorzile non mira a riequilibrare automaticamente le disparità economiche, ma a garantire autonomia e dignità, o a compensare sacrifici effettuati in funzione della vita comune.
  • La disparità economica, dunque, è solo un indizio, non una prova sufficiente.

c) Necessità di un duplice accertamento concreto

La Corte ribadisce che il giudice di merito deve:

  1. verificare se il richiedente, pur con minori entrate, disponga comunque di mezzi adeguati per una vita dignitosa (funzione assistenziale);
  2. accertare se il sacrificio professionale sia stato compiuto in funzione della vita familiare e abbia contribuito al patrimonio comune o all’agio dell’altro partner (funzione compensativa).

Poiché la Corte d’appello aveva omesso entrambe queste verifiche, la sentenza è stata cassata con rinvio.

La sentenza rappresenta un ulteriore tassello nel mosaico giurisprudenziale che plasma l’istituto dell’assegno divorzile. Due i messaggi fondamentali:

  • non vi è automatismo tra disparità economica e diritto all’assegno;
  • la solidarietà post-coniugale (o post-unione civile) non è cieca redistribuzione, ma riconoscimento di sacrifici effettivamente compiuti per il progetto familiare.

La Corte, richiamando principi costituzionali (artt. 2 e 3 Cost.) e convenzionali (art. 8 CEDU), riafferma la centralità della solidarietà nelle formazioni sociali affettive, senza rinunciare alla valorizzazione dell’autoresponsabilità individuale.

La sentenza si innesta in un tessuto giurisprudenziale ormai stratificato. In particolare:

  • Sul riconoscimento della rilevanza della convivenza di fatto: la Cassazione richiama il principio già affermato a Sezioni Unite (Cass., SS.UU., n. 35969/2023), secondo cui anche i periodi di convivenza antecedenti alla formalizzazione dell’unione civile rilevano ai fini della valutazione dell’assegno, in ossequio all’art. 8 CEDU e al divieto di discriminazioni delle coppie omosessuali.
  • Sulla perdita di chance lavorativa: la Corte ribadisce che la perdita di chance costituisce una voce patrimoniale autonoma (Cass. n. 11058/2025; Cass. n. 21045/2024; Cass. n. 1884/2022), ma distinta dalla certezza del risultato; dunque, non basta a fondare ex se il diritto all’assegno.
  • Sulla natura e funzione dell’assegno divorzile: vengono richiamati i principi già chiariti in numerose pronunce (Cass. n. 8254/2023; Cass. n. 9824/2023; Cass. n. 1897/2024; Cass. n. 26520/2024; Cass. n. 32354/2024), secondo cui l’assegno divorzile ha natura composita:
    • funzione assistenziale, quando l’ex coniuge non dispone di mezzi adeguati e non può procurarseli malgrado l’impegno diligente;
    • funzione compensativo-perequativa, quando lo squilibrio economico deriva dalle scelte condivise di vita familiare che hanno comportato il sacrificio delle aspettative professionali di uno dei partner.
  • Sul principio di autoresponsabilità: Cass. n. 234/2025 sottolinea che dopo lo scioglimento del vincolo ciascun ex partner deve procurarsi i mezzi per una vita autonoma e dignitosa, salvo residui doveri di solidarietà.
  • Sulla valutazione concreta delle risorse: Cass. n. 19306/2023 e Cass. n. 22738/2021 precisano che non basta accertare una disparità aritmetica di redditi, ma occorre verificare se la condizione economica del richiedente esiga l’apporto dell’altro.
  • Sul contributo alla vita familiare come presupposto della funzione compensativa: Cass. n. 24795/2024; Cass. n. 35434/2023; Cass. n. 35385/2023 richiedono la prova che i sacrifici professionali siano stati funzionali al benessere familiare e alla formazione del patrimonio comune o dell’altro partner.

La Sentenza