Nota a Corte EDU, Locascia e altri c. Italia (19 ottobre 2023, ric. n. 35648/10)
La sentenza Locascia e altri c. Italia segna un ulteriore passo nell’evoluzione della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di tutela ambientale e diritti fondamentali.
Il caso, relativo all’inquinamento atmosferico prodotto da una fonderia situata nella valle dell’Irno (Campania), ha condotto la Corte di Strasburgo ad accertare la violazione dell’art. 8 CEDU, sotto il profilo sostanziale, per il mancato adempimento da parte dello Stato italiano dell’obbligo positivo di assicurare una protezione effettiva della vita privata e familiare dei ricorrenti tra il 2008 e il 2016.
L’importanza della pronuncia risiede non solo nella conferma della “dimensione ambientale” dell’art. 8 CEDU, ma anche nella riaffermazione di una visione funzionale e multilivello del diritto alla tutela ambientale, quale espressione di un obbligo statale di prevenzione, controllo e informazione coerente con la più ampia architettura del diritto europeo dei diritti umani.
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Il contesto fattuale e procedurale
Il ricorso, proposto da 153 cittadini residenti nei comuni di Salerno e aree limitrofe, denunciava l’omissione delle autorità nazionali nell’adottare misure adeguate a eliminare o ridurre al minimo gli effetti nocivi dell’attività della fonderia.
Il quadro normativo di riferimento comprendeva l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata nel 2012, successivamente oggetto di revisione e di plurimi procedimenti amministrativi e penali, dai quali emergevano ripetute violazioni dei limiti emissivi, con conseguenti sospensioni temporanee dell’attività.
In sede interna, le autorità giurisdizionali amministrative — in particolare il TAR Campania (sent. n. 2254/2019) e il Consiglio di Stato (sent. n. 9166/2022) — avevano escluso la necessità di delocalizzare l’impianto, ritenendo prevalente il legittimo affidamento dell’impresa e insussistente la prova di un nesso eziologico tra l’attività produttiva e specifici danni alla salute della popolazione locale.
La qualificazione giuridica dei fatti e l’ambito applicativo dell’art. 8 CEDU
La Corte EDU ha rigettato le eccezioni preliminari del Governo italiano, che negavano la qualità di “vittime” dei ricorrenti e contestavano il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne.
Essa ha invece ritenuto sussistente la legittimazione attiva dei residenti entro un raggio di sei chilometri dall’impianto, in quanto soggetti “particolarmente vulnerabili” agli effetti dell’inquinamento, precisando che il danno rilevante non è necessariamente sanitario, ma può consistere anche nel compromesso godimento della vita privata e familiare.
In linea con la consolidata giurisprudenza (v. Guerra e altri c. Italia, 1998; Fadeyeva c. Russia, 2005; Cordella e altri c. Italia, 2019), la Corte ha ribadito che la tutela dell’art. 8 comprende anche l’aspetto “positivo” del diritto a vivere in un ambiente salubre, imponendo agli Stati un obbligo di diligenza attiva nella prevenzione, nel controllo e nella riduzione dell’inquinamento.
L’argomentazione della Corte si fonda sul principio, già espresso in Oneryildiz c. Turchia (2004), secondo cui gli Stati devono dotarsi di un quadro legislativo e amministrativo adeguato a garantire la protezione effettiva della vita e della salute dei cittadini nei confronti delle attività industriali intrinsecamente pericolose.
Richiamando una genealogia giurisprudenziale che va da Guerra e altri c. Italia (1998) a Oneryildiz c. Turchia (2004), da Fadeyeva c. Russia (2005) a Cordella c. Italia (2019), la Corte riafferma che l’art. 8 CEDU — diritto al rispetto della vita privata e familiare — include anche il diritto a vivere in un ambiente salubre.
Pur non potendo provare un nesso medico diretto tra le emissioni e singole patologie, i giudici di Strasburgo riconoscono che i ricorrenti, residenti entro sei chilometri dall’impianto, erano “più vulnerabili alle malattie” e che la gestione dell’impianto aveva costituito “una ingerenza nella loro vita privata”.
L’Italia, dunque, non aveva assolto al suo obbligo positivo di protezione, mancando di adottare tutte le misure necessarie per assicurare il diritto dei ricorrenti a una vita privata effettivamente rispettata.
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L’obbligo positivo di protezione e la valutazione di proporzionalità
Il nucleo della decisione si concentra sulla verifica del “giusto equilibrio” tra interessi contrapposti: da un lato, la tutela della salute e della vita privata dei residenti; dall’altro, la libertà d’impresa e la prosecuzione dell’attività produttiva.
Secondo la Corte, l’Italia non ha raggiunto tale equilibrio per una serie di carenze sistemiche:
a) difetto di informazione ai cittadini sui rischi ambientali e sanitari derivanti dall’impianto;
b) inefficacia del sistema sanzionatorio, caratterizzato da pene pecuniarie irrisorie;
c) ritardi decennali nel biomonitoraggio e nella pubblicazione dei risultati;
d) parametri di emissione inadeguati, calcolati per aree industriali e non per zone residenziali;
e) mancata valutazione della prolungata esposizione della popolazione agli agenti inquinanti in sede di rinnovo dell’AIA (2020).
La Corte ha così accertato una violazione dell’art. 8 sotto il profilo sostanziale, riconoscendo che le misure adottate dopo il 2016 — pur migliorative — non hanno sanato la carenza strutturale di protezione verificatasi nel periodo precedente.
È stata invece esclusa la violazione dell’art. 13 CEDU, ritenendo sufficientemente effettivi i rimedi interni esercitati, e la necessità di una “sentenza pilota”.
Il rapporto con la giurisprudenza precedente: continuità e innovazione
Il caso Locascia si inserisce nella linea evolutiva che ha visto la Corte EDU riconoscere la dimensione ambientale dei diritti convenzionali, trasformando gradualmente l’art. 8 in una norma cardine della protezione ambientale europea.
Rispetto a Cordella e altri c. Italia (2019) — concernente l’area dell’ILVA di Taranto — la Corte adotta qui un approccio meno sistemico ma più rigorosamente proporzionale, centrato sul singolo equilibrio locale.
Si rafforza così il principio secondo cui l’obbligo statale non si esaurisce nell’esistenza di norme astratte di tutela, ma richiede un’effettiva capacità preventiva e informativa da parte delle autorità nazionali.
In tal senso, la decisione riflette la tendenza a costruire, in via pretoria, un “diritto all’ambiente salubre” quale declinazione concreta del diritto alla vita privata, confermando l’evoluzione della CEDU in senso “ecocentrico” e non più meramente antropocentrico.
Rilievi sistematici e riflessi sul diritto interno
Dal punto di vista del diritto italiano, la sentenza Locascia si colloca in un momento di trasformazione costituzionale: la riforma del 2022 ha infatti introdotto, all’art. 9 Cost., la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi tra i principi fondamentali.
La decisione di Strasburgo, pur non intervenendo direttamente sulla Costituzione, ne offre una lettura armonizzata e rafforza l’obbligo delle autorità nazionali di adottare politiche pubbliche coerenti con il principio di sostenibilità integrata.
Sotto il profilo processuale, la sentenza conferma l’idoneità dei rimedi amministrativi ambientali a soddisfare il requisito dell’art. 35 CEDU, valorizzando il ruolo delle associazioni rappresentative nella tutela collettiva dei diritti ambientali.
Da ultimo, la Corte riconosce che l’attuazione della decisione potrà richiedere — a discrezione dello Stato — misure di delocalizzazione o interventi di riconversione tecnologica, purché finalizzati a ristabilire la compatibilità tra attività industriale e insediamento residenziale.
La pronuncia Locascia rappresenta un importante tassello nel consolidamento del diritto all’ambiente come diritto fondamentale di terza generazione, inteso non solo come libertà negativa dall’inquinamento, ma come posizione giuridica attiva che obbliga lo Stato a prevenire, informare e intervenire.
La decisione evidenzia la progressiva convergenza tra tutela convenzionale e diritto interno, disegnando una prospettiva di responsabilità pubblica multilivello: amministrativa, giudiziaria e politica.
In definitiva, la Corte EDU riafferma che la tutela della vita privata e familiare non può prescindere dal contesto ecologico in cui essa si svolge — perché, nel linguaggio del diritto europeo contemporaneo, non c’è libertà possibile senza un ambiente vivibile.
Principali riferimenti giurisprudenziali
- Corte EDU, Guerra e altri c. Italia, 19 febbraio 1998
- Corte EDU, Oneryildiz c. Turchia, 30 novembre 2004
- Corte EDU, Fadeyeva c. Russia, 9 giugno 2005
- Corte EDU, Dubetska e altri c. Ucraina, 10 febbraio 2011
- Corte EDU, Di Sarno e altri c. Italia, 10 gennaio 2012
- Corte EDU, Cordella e altri c. Italia, 24 gennaio 2019
- Corte EDU, Cicek e altri c. Turchia, 4 febbraio 2020
- Corte EDU, Ketov e altri c. Russia, 11 ottobre 2022
- Corte EDU, Locascia e altri c. Italia, 19 ottobre 2023

