La predisposizione della deposizione del testimone per iscritto – anziché la classica audizione orale in udienza – è orientata a rendere più snella l’istruzione della causa, evitando spostamenti, convocazioni e possibili rinvii collegati all’assunzione orale della testimonianza. Come segnalato in dottrina, “una modalità alternativa” più flessibile per l’acquisizione testimoniale.
In tal senso, l’art. 257-bis consente che, “su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, il giudice … possa disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone … di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti”.
Adeguamento a prassi straniere e a modelli già sperimentati
La dottrina evidenzia che modelli analoghi erano presenti in ordinamenti stranieri (ad esempio la testimonianza scritta in Francia, Germania) e che anche nell’arbitrato italiano era già stata prevista la possibilità di assunzione scritta.
Quindi, il legislatore ha inteso colmare un gap rispetto ad un’evoluzione internazionale e nazionale che già prevedeva forme di testimonianza “non orale”.
Maggiore documentazione e formalizzazione della prova testimoniale
L’introduzione della modalità scritta implica l’utilizzo di un modello predisposto dal Ministero della Giustizia (vedi art. 103-bis disp. att. c.p.c.) che contiene istruzioni, ammonimento, giuramento, indicazione se la conoscenza è diretta o indiretta, generalità del testimone, ecc.
Tale formalizzazione, da un lato, mira a dare maggiore certezza e ordine alla prova testimoniale (evitando modelli troppo informali, dichiarazioni “libere”), dall’altro richiama esigenze di trasparenza e tracciabilità.
Controllo più efficace della qualità della prova testimoniale e tutela del contraddittorio
Sebbene l’istruzione della prova testimoniale scritta presenti rischi rispetto all’audizione orale (ad esempio minori garanzie di contraddittorio e immediata verifica del teste), la norma prevede che il giudice, esaminate le risposte o le dichiarazioni, possa sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o al giudice delegato (comma 8) così preservando un meccanismo di controllo “a posteriori”.
Questo evidenzia che il legislatore ha inteso contemperare il vantaggio della modalità scritta con la garanzia della convocazione orale se necessario.
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Ambito tecnico-processuale: compatibilità con l’assunzione delegata della prova testimoniale
Va notato che la norma richiama espressamente, nel primo comma, anche le ipotesi di cui all’art. 203 c.p.c. (assunzione delegata).
Questo indica che l’istituto della testimonianza scritta può essere visto anche come strumento utile nei casi in cui la testimonianza non può essere resa in udienza frontale (es. testimone all’estero, difficoltà logistiche) e dunque si inquadra in una logica di maggiore flessibilità.
In sintesi, la ratio legis dell’art. 257-bis c.p.c. può essere ricondotta a un duplice filone: da un lato l’esigenza di snellire e razionalizzare l’istruzione della causa nel processo civile, rendendo possibile l’assunzione della prova testimoniale in forma scritta; dall’altro lato la necessità di disciplinare in modo preciso tale forma alternativa, per evitare che dichiarazioni scritte difformi da garanzie procedurali entrino nel processo senza supervisione, con potenziale compressione del contraddittorio e della oralità tipica del processo civile.
È però da rilevare che la dottrina lamenta come la portata dell’istituto sia in concreto “più limitata di quanto non ci si potesse attendere” e che la giurisprudenza ne abbia fatto un utilizzo moderato.
L’articolo 257-bis del codice di procedura civile, introdotto con la legge n. 69/2009 e aggiornato dal d.lgs. n. 164/2024, rappresenta una significativa innovazione nell’ambito dell’istruzione probatoria, introducendo la testimonianza scritta come forma alternativa e “semplificata” rispetto alla tradizionale assunzione orale della prova testimoniale.
Presupposti e condizioni di ammissibilità
La norma prevede che il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, possa disporre che la deposizione sia resa per iscritto, con risposte ai quesiti ammessi.
Tale clausola iniziale è significativa: la testimonianza scritta non è un potere unilaterale del giudice, ma richiede il consenso espresso delle parti.
Questo requisito di accordo riflette una logica di “processo collaborativo”, dove le parti accettano di rinunciare, almeno in parte, al principio di oralità e immediatezza in favore di una maggiore celerità procedurale.
Inoltre, il giudice deve tenere conto: della natura della controversia (ad esempio, cause documentali o tecniche dove la verbalizzazione orale aggiunge poco al contenuto scritto); delle circostanze del caso concreto (come distanza geografica dei testimoni, complessità organizzativa delle udienze, ecc.).
La testimonianza scritta, dunque, non sostituisce la regola generale dell’oralità ma ne costituisce una eccezione tipizzata e consensuale.
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Il modello di testimonianza e la procedura
L’assunzione della prova si svolge secondo una precisa sequenza procedurale:
- Provvedimento del giudice — che autorizza la forma scritta e fissa il termine per la restituzione del modello compilato.
- Predisposizione del modello — a cura della parte richiedente la prova, che deve redigerlo in conformità al modello ministeriale approvato con decreto 17 febbraio 2010 (ai sensi dell’art. 103-bis disp. att. c.p.c.).
- Notifica al testimone — il modello deve essere notificato al testimone insieme alle istruzioni.
- Compilazione e sottoscrizione — il testimone risponde per iscritto a ciascun quesito, dichiarando i fatti di cui ha conoscenza diretta o indiretta.
- Ogni risposta deve essere separata e firmata.
- La firma deve essere autenticata (da segretario comunale o cancelliere), oppure digitale se il documento è informatico.
- Trasmissione al difensore — il testimone trasmette il modulo al difensore della parte che ha richiesto la prova.
- Deposito in cancelleria — il difensore provvede al deposito nel fascicolo d’ufficio.
La modifica introdotta dal d.lgs. 164/2024 ha semplificato questa fase, eliminando la trasmissione diretta al cancelliere e introducendo la firma digitale come modalità alternativa, in linea con la progressiva digitalizzazione del processo civile telematico (PCT).
Garanzie di genuinità e contraddittorio
La testimonianza scritta non può essere considerata una “dichiarazione unilaterale”: la sua efficacia probatoria deriva dal rispetto delle garanzie procedurali.
Il legislatore ha inserito vari strumenti di controllo:
Ammonimento e formula di giuramento: il modello deve contenere l’avvertimento ai sensi dell’art. 251 c.p.c., con la formula di giuramento e la sottoscrizione del testimone.
Indicazione di eventuali rapporti personali con le parti: per consentire al giudice di valutare l’attendibilità.
Obbligo di rispondere separatamente a ciascun quesito, senza lasciare spazi vuoti (onde evitare aggiunte o manipolazioni).
Facoltà di astensione: ai sensi dell’art. 249 c.p.c., il testimone che intenda astenersi deve comunque compilare il modello indicando i motivi dell’astensione.
Queste formalità garantiscono che la testimonianza scritta non perda il suo valore di prova testimoniale “in senso tecnico”, mantenendo il carattere di genuinità e veridicità tipico della deposizione orale.
Effetti e poteri del giudice
L’ultima parte dell’articolo riconosce al giudice il potere di riesaminare la testimonianza. “Il giudice, esaminate le risposte o le dichiarazioni, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato.” Questa previsione tutela la funzione critica del giudice nella valutazione della prova, consentendogli di approfondire o verificare di persona la credibilità del teste in caso di dubbi o contraddizioni. La norma, dunque, non sostituisce integralmente la testimonianza orale, ma ne costituisce un modulo procedurale alternativo e subordinato al controllo giudiziale.
Ambito speciale: documenti di spesa
Un’ulteriore semplificazione è prevista per i casi in cui la testimonianza abbia ad oggetto documenti di spesa già depositati dalle parti.
In tal caso, il testimone può rendere una semplice dichiarazione sottoscritta, senza usare il modello ministeriale né necessità di autentica.
La ratio è chiaramente di tipo pragmatico: evitare eccessiva formalità per dichiarazioni di natura contabile o meramente documentale.
Sanzioni per l’inottemperanza
Il mancato invio delle risposte nel termine stabilito legittima il giudice a condannare il testimone alla pena pecuniaria prevista dall’art. 255 c.p.c., la stessa che si applica in caso di mancata comparizione in udienza.
La previsione conferma il carattere “vincolante” della convocazione, anche se la forma è scritta.
Sintesi sistematica
L’art. 257-bis c.p.c. introduce dunque una forma di assunzione probatoria ibrida, fondata su:
- volontarietà (accordo delle parti),
- controllo giudiziale (ammissione e verifica),
- formalizzazione ministeriale (modello standard),
- flessibilità digitale (firma elettronica e deposito telematico),
- e garanzie di autenticità e contraddittorio.
Si tratta di un istituto che concilia la tendenza alla dematerializzazione e semplificazione del processo con la tutela del principio del giusto processo, ai sensi dell’art. 111 Cost.
L’ambito di utilizzo effettivo della testimonianza scritta
La testimonianza scritta, introdotta nel 2009 e confermata (con aggiornamenti telematici) nel 2024, costituisce una deroga al principio di oralità che caratterizza il processo civile italiano.
L’art. 257-bis c.p.c. infatti prevede espressamente che essa possa essere disposta solo “su accordo delle parti”: ciò significa che la sua applicazione è subordinata a una valutazione di opportunità e convenienza reciproca, condivisa dalle parti e valutata dal giudice.
Questo aspetto ha inciso profondamente sulla frequenza del suo utilizzo: nella prassi giudiziaria, l’istituto è stato impiegato solo in un numero limitato di casi, proprio perché le parti tendono a preferire la prova orale, più diretta e dinamica in sede di udienza.
La dottrina (Fabiani, La testimonianza scritta nel processo civile, in Judicium, 2010) osserva che si tratta di una modalità “cooperativa” di assunzione della prova, compatibile con un processo in cui le parti e il giudice agiscono congiuntamente per favorire la celerità e la semplificazione.
Quando il giudice può disporla
Il giudice può autorizzare la testimonianza scritta quando ricorrono tre presupposti cumulativi:
- Accordo espresso delle parti (non può essere disposto d’ufficio);
- Compatibilità con la natura della causa, cioè quando i fatti da provare sono semplici, documentali, o non richiedono una valutazione soggettiva diretta del testimone;
- Assenza di circostanze che richiedano la verifica diretta dell’attendibilità del teste (ad esempio, quando non vi sono contestazioni fortemente conflittuali tra le versioni delle parti).
Il giudice deve inoltre motivare sinteticamente nel provvedimento l’opportunità di ricorrere alla forma scritta, in ossequio al principio di ragionevolezza e trasparenza processuale.
Ambiti tipici di applicazione
L’art. 257-bis c.p.c. ha trovato terreno fertile nei procedimenti:
- di contenuto patrimoniale (es. controversie bancarie, assicurative, condominiali, locazioni);
- in materia di responsabilità contrattuale, dove la prova riguarda fatti semplici o documentali (consegne, pagamenti, rendicontazioni);
- nei procedimenti con pluralità di testimoni su punti identici, dove la gestione orale sarebbe eccessivamente onerosa;
- nei procedimenti delegati o telematici, inclusi i casi previsti dall’art. 203 c.p.c., in cui l’assunzione è affidata a un giudice delegato o avviene in un altro circondario.
La testimonianza scritta è particolarmente utile quando la distanza fisica del testimone (ad esempio, residente all’estero o fuori distretto) renderebbe dispendiosa la comparizione personale.
Le modifiche del d.lgs. 164/2024 e la digitalizzazione del processo
Le innovazioni del decreto legislativo n. 164 del 31 ottobre 2024 (attuativo della riforma Cartabia) hanno inciso su due aspetti cruciali:
- Introduzione della firma digitale in alternativa all’autentica fisica;
- Trasmissione al difensore anziché al cancelliere.
Ciò risponde a una logica di dematerializzazione e semplificazione, in linea con il processo civile telematico (PCT).
Il difensore diventa così il garante del corretto deposito nel fascicolo, mantenendo la tracciabilità e la certezza della provenienza.
Inoltre, la possibilità di firma digitale consente di utilizzare l’istituto anche in contesti totalmente digitali o ibridi, come i procedimenti davanti al giudice di pace o in sezioni specializzate (imprese, lavoro, PNRR), dove il sistema telematico è ormai prevalente.
La giurisprudenza: uso prudente e residuale
La giurisprudenza di merito ha finora mantenuto un approccio prudente.
si ritiene che non può essere imposta dal giudice contro la volontà di una parte. Non è ammessa quando la natura del fatto da provare richiede una valutazione diretta del teste (es. condotte, percezioni soggettive, stati mentali). È ammissibile solo quando non compromette il contraddittorio, ossia se le parti hanno avuto modo di formulare e conoscere i quesiti prima della compilazione.
Le Corti hanno anche sottolineato che la prova scritta non può sostituire la libera dichiarazione di parte, né può essere utilizzata in procedimenti camerali o sommari se non autorizzata dal giudice.
Compatibilità con l’assunzione delegata (art. 203 c.p.c.)
L’articolo richiama espressamente l’art. 203 c.p.c., che consente al giudice di delegare l’assunzione della prova ad altro giudice.
La testimonianza scritta si presta perfettamente a questo meccanismo, perché:
- riduce i tempi di trasmissione;
- elimina la necessità di fissare udienze delegate;
- consente di raccogliere prove anche a distanza, in piena conformità con la digitalizzazione del fascicolo.
I casi particolari: documenti di spesa
Come già visto, l’art. 257-bis prevede una deroga ulteriore per i casi in cui la testimonianza riguardi documenti di spesa già depositati.
In questi casi, il testimone può limitarsi a una dichiarazione sottoscritta non autenticata, da consegnare al difensore della parte interessata.
Si tratta di un caso di prova attenuata, che consente di snellire cause di modesta entità economica, ad esempio in materia di risarcimento danni o contabilità aziendale.
Valore probatorio e valutazione del giudice
La testimonianza scritta, una volta depositata, ha lo stesso valore della deposizione orale: è una prova testimoniale a tutti gli effetti.
Tuttavia, il giudice può — e spesso lo fa — convocare il testimone per chiarimenti o conferma orale.
La ratio è chiara: assicurare che la prova mantenga il requisito di immediatezza e che le risposte siano state rese personalmente e consapevolmente dal teste.
La giurisprudenza ha infatti ribadito che, pur essendo la testimonianza scritta valida ex lege, essa non è vincolante per il giudice, che può valutarla liberamente alla luce dell’art. 116 c.p.c.
Considerazioni pratiche sull’utilizzo effettivo
In sintesi, la testimonianza scritta può essere utilizzata:
- in modo efficace: quando i fatti sono semplici, documentabili, e vi è accordo tra le parti;
- in modo rischioso o sconsigliabile: quando la controversia ruota sulla credibilità o sulla valutazione immediata del teste.
Il suo impiego concreto resta, ad oggi, marginale ma in crescita, grazie alla progressiva digitalizzazione del processo civile e alla recente riforma del 2024, che ne ha agevolato l’utilizzo tecnico e telematico.

