L’operazione di depenalizzazione intrapresa dal legislatore nel 2016 (D.Lgs. n. 8/2016) mirava a liberare i tribunali dai reati minori, trasformando le vecchie ammende e multe in pesanti sanzioni amministrative. Ma la scelta di “alleggerire” il sistema si è scontrata duramente con il principio di sicurezza sul caso della guida senza patente (Art. 116, comma 15, Codice della Strada).

La legge ha operato una scissione brutale: la prima violazione è solo una contravvenzione amministrativa, mentre la recidiva nel biennio fa scattare l’arresto, riconsegnando il fatto alla giurisdizione penale. Era un bivio costituzionalmente legittimo?

Con la Sentenza n. 154 del 21 ottobre 2025, la Corte Costituzionale ha fornito la sua risposta definitiva. Il Tribunale di Firenze aveva sollevato il dubbio che far dipendere la rilevanza penale da un precedente (la recidiva) fosse incostituzionale “colpa d’autore”. La Corte, però, ha ribaltato il paradigma, stabilendo che, in questo caso specifico, il precedente penale non è un “marchio”, ma l’elemento che qualifica e aggrava l’offesa. Analizziamo il percorso logico-giuridico con cui la Consulta ha difeso la scelta di punire penalmente l’ostinazione al volante, tracciando un modello per il futuro del diritto penale.

Il caso specifico da cui è scaturita la rimessione (promossa dal Tribunale ordinario di Firenze) riguardava l’applicazione dell’Art. 116, comma 15, del Codice della Strada, che sanziona la guida senza patente.

La Depenalizzazione Selettiva e la Doppia Sanzione

Il D.Lgs. n. 8/2016 ha attuato una depenalizzazione “selettiva” per tale fattispecie:

  1. Fattispecie Base: La prima violazione di guida senza patente è stata trasformata in illecito amministrativo (con sanzione pecuniaria elevata).
  2. Ipotesi Aggravata/Autonoma: Il medesimo fatto, se commesso in condizione di recidiva nel biennio, è stato mantenuto come reato autonomo (contravvenzione, punita con la pena dell’arresto e dell’ammenda).

Le Questioni di Legittimità Costituzionale

Il giudice a quo ha sollevato dubbi sulla conformità a Costituzione di questo assetto, sintetizzabili in tre macro-aree:

Eccesso di Delega (Art. 76 Cost.): Si contestava l’Art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 8/2016, in quanto il legislatore delegato avrebbe ecceduto i limiti della delega mantenendo la rilevanza penale per le ipotesi aggravate e trasformandole in fattispecie autonome di reato (sottraendole, tra l’altro, alla disciplina del bilanciamento delle circostanze).

Principi di Offensività e Ragionevolezza (Artt. 3 e 25 Cost.): Si riteneva che attribuire rilevanza penale a un fatto (la guida senza patente) solo in virtù di una condizione personale dell’agente (la recidiva) costituisse una forma di “colpa d’autore” e non fosse indicativa di una maggiore offensività del bene giuridico tutelato.

Proporzionalità e Rieducazione della Pena (Artt. 3, 27 Cost.): Si metteva in discussione l’eccessivo scarto sanzionatorio tra la sanzione amministrativa (per il fatto base) e la pena detentiva (arresto) per la recidiva, ritenuta irragionevole e lesiva della funzione rieducativa.

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Il Percorso Logico-Argomentativo della Corte Costituzionale

La Corte, nella Sentenza n. 154/2025, ha dichiarato non fondate tutte le questioni, fornendo un’interpretazione sistemica e assiologica a tutela della scelta legislativa.

Sull’Eccesso di Delega (Art. 76 Cost.)

La Consulta ha escluso la violazione della legge delega (L. n. 67/2014) perché la delega mirava alla depenalizzazione dei reati puniti con la sola pena pecuniaria. Le ipotesi aggravate, punite con pena detentiva, erano per definizione escluse dall’ambito di operatività della depenalizzazione cieca.

La trasformazione dell’ipotesi aggravata in fattispecie autonoma di reato (Art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 8/2016) non è un eccesso, ma un necessario corollario sistematico per evitare un vuoto normativo. Questa soluzione impedisce che una previsione sanzionatoria (la recidiva penale) non sia più ricollegabile a un fatto base depenalizzato.

La Recidiva come Elemento Qualificatore dell’Offesa (Artt. 3 e 25 Cost.)

La Corte rigetta la censura di “colpa d’autore” motivando su tre linee argomentative.

Natura dell’Offesa: La guida senza patente è un illecito di “significativo disvalore”, in quanto consiste nell’esercizio di un’attività intrinsecamente pericolosa per la sicurezza stradale senza il titolo abilitativo che attesta l’idoneità. Il bene giuridico tutelato è l’incolumità pubblica.

Connessione Funzionale: La recidiva nel biennio non è un elemento estraneo alla condotta, ma è strettamente correlata ad essa: è la reiterazione del medesimo illecito.

Giustificazione del Disvalore: La recidiva qualifica il fatto oggettivamente, in quanto la condotta reiterata in un breve arco temporale manifesta una maggiore e persistente propensione al pericolo da parte dell’agente, elevando il disvalore del fatto a livello tale da richiedere l’intervento del diritto penale. La recidiva diventa, in sostanza, la misura del maggior pericolo sociale e della necessità di una risposta più severa.

In questo specifico contesto, la recidiva non opera come semplice criterio di commisurazione della pena, ma come elemento costitutivo del reato autonomo, indispensabile a circoscrivere l’area del penalmente rilevante secondo il principio di extrema ratio.

Il cuore della censura di incostituzionalità, promossa dal giudice a quo, risiedeva nella presunta violazione del principio di offensività (Art. 25, secondo comma, Cost.). La tesi era che mantenere la rilevanza penale per la recidiva nel biennio significasse punire una “qualità della persona” – il precedente illecito – piuttosto che una maggiore offesa al bene giuridico, ricadendo nel vizio della “colpa d’autore”.

La Corte Costituzionale ha respinto tale obiezione tracciando una distinzione fondamentale tra i precedenti censurati e il caso della guida senza patente.

Distinzione Cruciale tra “Marchio” e “Connessione Funzionale”

La giurisprudenza costituzionale ha effettivamente escluso trattamenti penali più severi basati su qualità personali derivanti da atti “del tutto estranei al fatto-reato” (sentenza n. 249/2010). Esempi classici di tale divieto sono: L’esclusione che la qualità di condannato per delitti contro la vita potesse essere elemento costitutivo del reato di ubriachezza (sentenza n. 354/2002), in quanto si creava un “marchio” indelebile senza correlazione necessaria con lo stato di ebbrezza.

Casi in cui la configurabilità di reati come il possesso ingiustificato di chiavi alterate era legata a precedenti condanne non correlate.

Nel caso dell’Art. 116, comma 15, Codice della Strada, la Consulta ha evidenziato che non si configura un “marchio” slegato dalla condotta. Il precedente che rileva è la commissione definitiva del medesimo illecito – la guida senza patente – e non un reato di “stessa indole” (come per la recidiva penale generica). Il collegamento tra il requisito soggettivo (recidiva) e la condotta illecita è, dunque, diretto e specifico.

La recidiva è efficace solo entro un arco temporale assai circoscritto (il biennio). Decorsi due anni senza reiterazione, il soggetto torna a porsi nella medesima condizione sanzionatoria della generalità dei consociati. Non si tratta di una qualità personale permanente, ma di una recente e specifica riaffermazione della volontà trasgressiva.

Infatti i due anni iniziano a decorrere dalla sentenza definitiva.

Ne consegue che, in questo frangente, la recidiva non opera come un difetto immodificabile dell’autore, ma come un elemento circostanziale oggettivo che qualifica in termini di maggiore disvalore la condotta di guida senza patente, giustificando pienamente la risposta penale per la sua accresciuta offensività.

Sulla Proporzionalità e la Rieducazione (Art. 27 Cost.)

La Corte ha ritenuto che la sanzione penale (arresto) non violi i principi di proporzionalità e rieducazione, poiché la pena detentiva è contenuta nei suoi limiti. Inoltre, la pena dell’arresto è suscettibile di essere sostituita con la pena pecuniaria ex Art. 53, comma primo, L. n. 689/1981, garantendo un margine di adattabilità e rieducazione.


Implicazioni Sistemiche: La Recidiva come Elemento Costitutivo

La Sentenza n. 154/2025 non è solo una pronuncia di tenuta costituzionale, ma definisce un modello potenziale per future operazioni legislative.

La decisione apre la porta, almeno in via teorica e come soluzione di sistema, a utilizzare la recidiva come elemento costitutivo di un reato autonomo in contesti di depenalizzazione, a condizione che si rispettino due criteri.

Questo percorso logico è percorribile solo quando la condotta base (depenalizzata) e la condizione personale (recidiva) siano funzionalmente connesse e la reiterazione del fatto sia idonea a manifestare un maggior disvalore sociale e un’accresciuta offensività verso il medesimo bene giuridico tutelato.

L’utilizzo della recidiva per “ricostruire” la rilevanza penale del fatto rafforza il principio di extrema ratio del diritto penale, concentrando la massima sanzione sui casi di maggiore e persistente refrattarietà alla norma.

In sintesi, la Corte ha convalidato un meccanismo di depenalizzazione selettiva che, lungi dall’essere una “colpa d’autore”, opera come qualificatore oggettivo del fatto, individuando nella reiterazione la soglia oltre la quale l’offesa al bene giuridico esige una risposta penale.

La Sentenza

La prescrizione tra diritto e impunità