La Simulazione Assoluta come Occultamento Doloso

Il Confine tra Inerzia e Impedimento Giuridico

La Suprema Corte (Ord. Sez. 2 Num. 17534 Anno 2025) affronta il delicato equilibrio tra l’inerzia del titolare del diritto (presupposto della prescrizione) e l’impedimento oggettivo/doloso all’esercizio di tale diritto, fornendo una soluzione attraverso l’applicazione estensiva dell’Art. 2941, n. 8 Codice Civile. La questione centrale è stabilire il dies a quo per la prescrizione dell’azione di adempimento dopo una Simulazione Assoluta, riconducendo l’ipotesi all’ambito applicativo dell’Art. 2941 n. 8

La questione verteva sulla prescrizione dell’azione di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto (ex Art. 2932 c.c.) a fronte di una successiva vendita dell’immobile a terzi, la cui nullità per simulazione assoluta era stata accertata solo dopo un lungo contenzioso.

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Vizio di Ultrapetizione e Onere Prova nella Prescrizione

Il caso trae origine dalla domanda promossa dai ricorrenti (ex art. 2932 c.c.) per l’adempimento di un contratto preliminare di vendita. La Corte d’Appello aveva rigettato tale domanda accogliendo l’eccezione di prescrizione sollevata dalla controparte.

Vizio di Ultrapetizione e Onere Probatorio

La Cassazione, esaminando il primo motivo di ricorso, ha rilevato un errore in procedendo (ultrapetizione – Art. 112 c.p.c.). Sebbene la controparte avesse formalmente eccepito la prescrizione, la Corte di Cassazione ribadisce il principio consolidato secondo cui:

“All’atto di accogliere l’eccezione di prescrizione, il giudice deve dare conto del fatto costitutivo allegato dalla parte interessata.

Il debitore che eccepisce la prescrizione ha l’onere di addurre e provare il fatto che determina l’inizio della decorrenza del termine (ex Art. 2935 c.c.), restando escluso che il giudice possa accogliere l’eccezione sulla base di un fatto diverso o, come nel caso di specie, a fronte di una “sequenza confusa e contraddittoria di anomalie meramente enunciate.”

L’indirizzo ormai consolidato è nel senso che, in tema di prescrizione estintiva, l’elemento costitutivo della relativa eccezione è l’inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio e la manifestazione della volontà di profittare dell’effetto ad essa ricollegato dall’ordinamento (Sez. 1, n. 15337 del 25 luglio 2016; Sez. 6-3, n. 1064 del 20 gennaio 2014). In particolare, l’eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l’onere di addurre e provare il fatto che, permettendo l’esercizio del diritto, determina l’inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell’art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l’eccezione sulla base di un fatto diverso (Sez. 6-L n. 14135 del 23 Corte di Cassazione – copia non ufficiale maggio 2019; Sez. 2, n. 15991 del 18 giugno 2018).


La Simulazione Assoluta come Impedimento Giuridico al Decorso della Prescrizione

Il secondo motivo del ricorso introduce l’elemento risolutivo: la simulazione assoluta della successiva vendita immobiliare.

La Precedente Azione di Simulazione e il Dies a Quo

I ricorrenti avevano dovuto promuovere un’azione di simulazione assoluta per far dichiarare nullo l’atto di alienazione dell’immobile compiuto dall’erede del promittente venditore (atto che mirava a sottrarre il bene alla loro garanzia). Tale giudizio era divenuto irrevocabile (con la declaratoria di nullità) solo nel 2011, pur essendo l’atto simulato del 1981.

La Cassazione critica la Corte d’Appello per aver ritenuto che la prescrizione dell’azione ex art. 2932 c.c. potesse decorrere inalterata durante il lungo giudizio di simulazione.

L’atto di alienazione simulato aveva infatti privato i ricorrenti della possibilità di aggredire il bene in via esecutiva, poiché l’immobile risultava formalmente di proprietà di un terzo. L’unica azione utilizzabile, in quel contesto, era proprio la domanda di simulazione assoluta, la quale, essendo volta ad accertare la nullità del negozio, è imprescrittibile (ex Art. 1422 c.c.).

In quanto la stessa è diretta ad accertare la nullità del negozio apparente, in ogni caso privo di causa per mancanza dello scopo economico sociale cui il contratto simulato è destinato (Sez. 6-2 n. 9401 del 10 maggio 2016; Sez. 6-2, n. 19678 del 27 agosto 2013). Solo all’esito favorevole di quest’ultima, con la coeva declaratoria di nullità del contratto del 1981, i ricorrenti avrebbero potuto intraprendere l’azione volta ad ottenere l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto.

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Il Principio della Sovrapponibilità Funzionale

Il cuore della decisione risiede nell’equiparazione funzionale stabilita dalla Corte:

“La declaratoria di nullità per simulazione assoluta è sovrapponibile all’effetto dell’azione revocatoria (actio pauliana), giacché costituisce un’anomalia della causa rispetto allo schema tipico che ne giustifica il riconoscimento normativo.”

Ne consegue che, solo a partire dal passaggio in giudicato della sentenza accertativa della simulazione assoluta, iniziava a decorrere il termine di prescrizione dell’originaria azione di adempimento.

Precedente: Sez. 2, n. 7459 del 26 marzo 2018

Sebbene la simulazione produca la nullità (efficacia erga omnes), mentre la revocatoria l’inefficacia relativa (solo per il creditore), la finalità in entrambe è la stessa: ricostituire la garanzia patrimoniale del debitore per consentire al creditore l’adempimento.

L’errore in cui è incorsa la Corte d’appello consiste allora nel non aver considerato che la declaratoria di simulazione si ripercuoteva con effetti rilevanti ai fini del trasferimento della proprietà, giacché fino a quando la decisione sulla simulazione era sub judice, sarebbe stato impossibile, sotto il profilo logico e giuridico, per l’alienante adempiere all’obbligazione assunta di trasferire il bene di cui sopra e conseguentemente impossibile per i ricorrenti ottenere la titolarità dello stesso mediante il ricorso all’azione ex art. 2932 cod. civ. 


L’Occultamento Doloso ex Art. 2941 n. 8: Sovrapponibilità Funzionale con la Simulazione

L’equiparazione tra simulazione e revocatoria consente alla Cassazione di ricondurre la fattispecie all’ambito normativo dell’Art. 2941, n. 8 c.c., che disciplina la sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito.

  • L’Occultamento: La Corte stabilisce che il riconoscimento di una simulazione assoluta sottende un comportamento doloso in capo all’obbligato. L’atto simulato di alienazione costituisce un “occultamento, in senso lato, del debito al creditore”, in quanto ha reso il bene (oggetto specifico della prestazione) non aggredibile.
  • La Sospensione/Decorrenza: Conseguentemente, si verifica un impedimento giuridico all’esercizio del diritto (ex Art. 2935 c.c.), il quale, essendo frutto del dolo del debitore, giustifica la sospensione.

Il Principio di Diritto

Il principio di diritto vincolante per il giudice del rinvio, che definisce il nuovo dies a quo, è il seguente:

Solo a partire dal passaggio in giudicato della sentenza accertativa della simulazione assoluta, iniziava a decorrere il termine di prescrizione dell’originaria azione di adempimento.

In conclusione, la prescrizione dell’azione ex art. 2932 c.c. resta sospesa fino a quando la sentenza che annulla l’atto simulato non sia definitiva.

L’Evoluzione della Tutela del Creditore

La Cassazione, superando una lettura meramente formalistica delle eccezioni di prescrizione e riconoscendo la funzione dolosa dell’atto simulato, ha assicurato che il termine di prescrizione non possa decorrere in presenza di un ostacolo giuridico creato ad hoc dal soggetto obbligato. Il principio garantisce che il diritto possa essere fatto valere solo quando l’oggetto della prestazione è stato, di fatto e di diritto, recuperato alla disponibilità patrimoniale del debitore originario.

L’ordinanza

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