L’assegno divorzile tra perequazione e assistenza

note a margine dell’Ordinanza Cass. n. 15986/2025

L’Ordinanza n. 15986 del 15 giugno 2025 della Prima Sezione civile della Corte di Cassazione offre un’ottima opportunità per esplicare il diritto all’assegno divorzile, collocandosi nel solco già tracciato dalle Sezioni Unite del 2018 e dalla successiva giurisprudenza del 2021, 2023 e 2024. Il provvedimento approfondisce, in particolare, l’ipotesi nella quale non sia possibile accertare – o non ricorra – la componente perequativo-compensativa, imponendo al giudice un vaglio più rigoroso della funzione assistenziale.

Il quadro complessivo delineato dalla Corte conferma la natura composita dell’assegno divorzile, articolato nelle tre note funzioni: assistenziale, compensativa e perequativa. L’ordinanza del 2025 si occupa soprattutto della prima, ma solo dopo avere ricordato come le tre componenti debbano essere analizzate unitariamente e in sequenza logica, nel solco dei principi espressi dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. U, 11 luglio 2018, n. 18287).

La centralità dell’indagine causale e il ruolo della prova

Per comprendere l’assetto ricostruttivo attuale, è utile ripartire dalla premessa già chiarita dall’ordinanza n. 32354 del 2024: il diritto all’assegno sorge alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, ma tale comparazione non è “meccanica”. Essa deve essere filtrata attraverso l’analisi delle scelte di vita familiare, del contributo dato dal coniuge richiedente e dell’eventuale sacrificio di opportunità professionali e reddituali.

La giurisprudenza più recente insiste sul fatto che la funzione perequativo-compensativa discende direttamente dal principio di solidarietà post-coniugale. La disparità economica tra gli ex coniugi deve essere valutata per comprendere se essa derivi dalle determinazioni comuni assunte durante il matrimonio, dal ruolo endofamiliare assunto da uno dei coniugi o da rinunce lavorative funzionali alla gestione familiare. In tutti questi casi, è il coniuge richiedente a dover dimostrare la sussistenza del nesso causale tra la scelta familiare e il depauperamento sopravvenuto.

L’autoresponsabilità, come già osservato dalle Sezioni Unite del 2018, non può comparire solo al momento dello scioglimento del vincolo, ma deve permeare l’intero arco della vita matrimoniale: le scelte della coppia nel tempo proiettano i loro effetti anche nella fase patologica della relazione.

Nel linguaggio della Cassazione – in particolare nelle Sezioni Unite del 2018 – il termine autoresponsabilità non designa un generico dovere morale, né un obbligo di autosufficienza economica immediata; è un concetto più profondo e strutturale, che riguarda l’intera parabola della relazione coniugale, dalle sue premesse alla sua dissoluzione.

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Autoresponsabilità come criterio guida delle scelte coniugali

La Corte intende per autoresponsabilità la capacità – e il dovere – dei coniugi di assumere e condividere le scelte fondamentali relative all’organizzazione della vita familiare, consapevoli delle loro conseguenze future. Quando i partner decidono chi lavorerà, chi seguirà prevalentemente i figli, chi rinuncerà a opportunità professionali o quali risorse destinare al patrimonio comune, essi esercitano un potere-discrezionalità che ricade in capo a entrambi.

Le Sezioni Unite del 2018 affermano che tali decisioni non sono mai casuali: sono il frutto di un equilibrio interno alla coppia, esplicito o tacito, e rientrano nella sfera di responsabilità condivisa. Per questo la Cassazione afferma che l’autoresponsabilità “deve percorrere tutta la storia della vita matrimoniale”: è il filo che lega le scelte personali e familiari, rendendone imputabili gli effetti non solo al momento in cui vengono compiute, ma anche quando il vincolo si scioglie.

Autoresponsabilità come criterio correttivo nella fase patologica

La dissoluzione del matrimonio non cancella le conseguenze delle scelte di vita compiute insieme.
Se, ad esempio, un partner ha rinunciato – d’accordo con l’altro – a una carriera redditizia per dedicarsi alla cura della famiglia, tale rinuncia non può essere valutata, dopo il divorzio, come un fatto imputabile unicamente alla sua mancanza di iniziativa. L’autoresponsabilità, letta in chiave di coppia, impone di considerare tale sacrificio come frutto di una determinazione congiunta, dotata di piena rilevanza nella fase post-coniugale.

La Cassazione dunque rifiuta una concezione dell’autoresponsabilità che si attiva solo ex post, come se l’ex coniuge debole fosse responsabile in via unilaterale della propria condizione economica al momento del divorzio.
Occorre guardare a come la storia familiare ha contribuito a quella condizione.

Un bilanciamento: dalla responsabilità di coppia alla responsabilità individuale

La funzione dell’autoresponsabilità evolve quando il matrimonio finisce.
Nella fase fisiologica è responsabilità di coppia: implica la condivisione consapevole delle scelte e dei ruoli.
Nella fase patologica diventa invece responsabilità individuale: ciascun ex coniuge è tenuto a fare la propria parte per garantirsi una vita dignitosa, per quanto consentito da età, condizioni di salute e possibilità concrete sul mercato del lavoro.

Le Sezioni Unite però avvertono che questo passaggio non può essere interpretato in senso punitivo verso il coniuge debole. Non si può attribuire un peso decisivo, al solo momento del divorzio, a un principio di autosufficienza che ignori il contesto di scelte comuni in cui quello stesso coniuge ha vissuto e operato per anni.
È esattamente questo il nucleo del principio: la responsabilità individuale non può cancellare la responsabilità condivisa che l’ha preceduta.

Autoresponsabilità come limite alle pretese e come fondamento di diritti

Il principio svolge una duplice funzione.

Da un lato è un limite alle pretese: non si può pretendere un assegno divorzile per ripristinare il tenore di vita passato, né si può invocare il mero squilibrio economico se questo non è causato da scelte comuni o da sacrifici funzionali alla vita familiare.

Dall’altro è un fondamento di diritti: se lo squilibrio attuale deriva proprio dalle determinazioni condivise della coppia, l’ex coniuge che ha sacrificato opportunità lavorative ha diritto a un ristoro perequativo-compensativo, poiché il suo contributo familiare rientrava nella responsabilità comune.

Una definizione operativa

Possiamo dire che autoresponsabilità, nella prospettiva della Cassazione, significa:

assunzione e condivisione consapevole delle scelte di organizzazione familiare, delle quali ciascun coniuge deve rispondere – insieme durante il matrimonio, individualmente dopo il divorzio – senza che la fase patologica possa cancellare il peso delle determinazioni comuni adottate nel tempo.

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Il perno dell’Ordinanza 2025: quando la funzione perequativa non è accertabile

L’Ordinanza n. 15986/2025 si colloca esattamente nel punto in cui, esaurita l’indagine causale, la funzione perequativa non può essere riconosciuta.

La Corte afferma che, qualora non sia possibile accertare un collegamento eziologico tra la storia coniugale e l’attuale disparità reddituale, l’assegno può trovare fondamento unicamente nella componente assistenziale. Quest’ultima, tuttavia, non è di natura “residuale” in senso deteriore, ma richiede un accertamento altrettanto rigoroso.

In tale prospettiva diventa decisivo verificare l’effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, il quale deve essere non solo privo di mezzi adeguati a garantire un’esistenza dignitosa, ma anche impossibilitato a procurarseli per ragioni oggettive. L’assistenza non può infatti trasformarsi in una forma surrettizia di ripristino del tenore di vita endoconiugale, criterio definitivamente superato.

L’ordinanza, richiamando Cass. n. 5055/2021 e Cass. n. 19341/2023, chiarisce che la funzione assistenziale può assumere carattere prevalente anche quando il peggioramento delle condizioni economiche del richiedente sia sopravvenuto e incolpevole e non vi siano altri strumenti di sostegno, né altri soggetti obbligati. In tali circostanze, purché sia mantenuto un collegamento non irreversibilmente reciso con la vita familiare pregressa, l’assegno conserva una giustificazione in chiave solidaristica.

ove non sia possibile accertare, o non ricorra, la componente perequativa-compensativa del sopravvenuto depauperamento dell’ex coniuge richiedente, si impone il rigoroso accertamento dei presupposti fondanti, con carattere di prevalenza, la finalità assistenziale, che ricorrono in presenza di un’effettiva e concreta non autosufficienza economica dell’ex coniuge richiedente, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto, da valutare con indici significativi, in modo da poter, altresì, escludere che sia stato irreversibilmente reciso ogni collegamento con la pregressa storia coniugale e familiare; in questi casi, la quantificazione dell’assegno divorzile dovrà tendenzialmente effettuarsi sulla base dei criteri di cui all’art. 438 c.c., salvi gli opportuni adattamenti, a seconda della maggiore o minore importanza degli apporti ricevuti o goduti dall’ex coniuge onerando.

I criteri di quantificazione e l’approdo all’art. 438 c.c.

Una delle affermazioni più significative dell’ordinanza del 2025 riguarda la quantificazione dell’assegno nei casi in cui ricorra esclusivamente la funzione assistenziale.

La Corte stabilisce che il giudice debba orientarsi, “tendenzialmente”, ai criteri previsti dall’art. 438 c.c. in materia di alimenti. Pur non trattandosi di una meccanica applicazione della disciplina alimentare, il rinvio all’articolo del codice civile consente di individuare parametri già consolidati nella tradizione giuridica: proporzione tra le condizioni economiche dell’obbligato e i bisogni dell’avente diritto, essenzialità del sostegno, valutazione concreta e attuale della situazione.

Ciò rappresenta un importante tassello nella più ampia opera di differenziazione funzionale tra le due anime dell’assegno: mentre la componente perequativo-compensativa guarda alla ricostruzione del ruolo familiare e al ristoro di sacrifici che hanno inciso sul patrimonio dell’ex coniuge debole, la componente assistenziale si avvicina, nei suoi presupposti, alla logica degli alimenti, pur mantenendo una natura distinta e più ampia, perché legata non solo ai bisogni primari, ma alla garanzia di un’esistenza dignitosa.

Una possibile applicazione: un esempio ricostruttivo

Immaginiamo due coniugi separati dopo un matrimonio di breve durata, nel corso del quale entrambi hanno mantenuto una piena autonomia lavorativa. L’ex moglie, successivamente al divorzio, affronta un grave peggioramento delle condizioni di salute che la rende non occupabile. L’assenza di figli, di patrimonio comune e di scelte endofamiliari che abbiano inciso sulla carriera di uno dei due impedisce di riconoscere una funzione perequativo-compensativa.

E tuttavia, se l’ex marito dispone di risorse economiche adeguate – e se la donna non ha altri strumenti di sostegno – il giudice potrà riconoscere un assegno divorzile in funzione assistenziale, applicando i criteri di cui all’art. 438 c.c. e valutando, ad esempio, le spese sanitarie necessarie, la sopravvenuta impossibilità lavorativa, l’andamento reddituale complessivo.

L’intervento solidaristico non è più fondato sulla storia del matrimonio, ma sulla permanenza di un minimo legame giuridico che giustifica l’attivazione di un obbligo di cura residuale nei confronti dell’ex coniuge in stato di bisogno.

L’Ordinanza n. 15986/2025 si inserisce in un percorso ormai maturo della giurisprudenza italiana: la progressiva costruzione di un modello unitario dell’assegno divorzile che valorizza, senza confonderle, le diverse funzioni assegnate dall’art. 5, comma 6, della legge n. 898/1970.

La Corte conferma che il fulcro dell’indagine non è più il tenore di vita, ma il complesso delle scelte che hanno caratterizzato la relazione coniugale e il modo in cui tali scelte si riflettono sulla condizione economica delle parti all’atto del divorzio. Quando questo riflesso non è individuabile, il giudice non può far ricorso alla funzione perequativa per colmare un divario reddituale “qualunque”: deve invece verificare, con attenzione e rigore, l’effettiva non autosufficienza del richiedente e la possibilità di riconoscere un assegno in funzione assistenziale.

Il riferimento all’art. 438 c.c. segna, sotto questo profilo, un ulteriore passo verso una maggiore certezza applicativa, offrendo ai giudici di merito un parametro di continuità sistematica e impedendo che l’assegno divorzile venga impropriamente utilizzato come strumento perequativo anche in assenza dei presupposti richiesti.

In definitiva, la pronuncia del 2025 riafferma la duplice anima dell’assegno divorzile, la natura rigorosa della prova richiesta al richiedente e la centralità del principio costituzionale di solidarietà, che continua a costituire la trama profonda della disciplina, pur senza far rivivere modelli legati a concezioni superate del vincolo matrimoniale.

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La rassegna della giurisprudenza 06/25