Note alla sentenza C-713/23 alla luce del diritto UE e dell’ordinamento italiano
Tra Varsavia e Lussemburgo: la libertà di circolazione come cartina di tornasole del matrimonio egualitario nell’Unione Europea
Sentenza storica? purtroppo non tanto per gli effetti immediati, sopratutto in Italia, ma per gli obiter dicta enunciati, e ciò a differenza di quanto propagandato dalla stampa. La Corte di giustizia (Grand Chamber), infatti, rispondendo al rinvio pregiudiziale del Naczelny Sąd Administracyjny (La Corte Suprema della Polonia) ha stabilito in sostanza che: uno Stato membro non può rifiutare il riconoscimento/trascrizione nello stato civile del proprio territorio del matrimonio tra due cittadini dell’Unione dello stesso sesso, contratto legalmente in un altro Stato membro in cui quei cittadini hanno esercitato la libertà di circolazione e di soggiorno, se la trascrizione è l’unico mezzo previsto dallo Stato membro d’origine per riconoscere quel matrimonio e l’assenza di riconoscimento ostacola concretamente l’esercizio del diritto di circolare e soggiornare (art. 20, 21 TFUE; lettura alla luce degli artt. 7 e 21 Carta).
La sentenza C-713/23 segue la storia di due cittadini polacchi dello stesso sesso che viaggiano all’estero, esercitano la loro libertà di circolazione, si sposano. Poi tornano in Polonia e scoprono che la loro nuova identità giuridica — coniugi — svanisce nel confine amministrativo dello Stato d’origine. È come se una parte di loro fosse rimasta sospesa in un Paese lontano: una sorta di “dogana affettiva”, un luogo in cui l’amore deve dichiararsi, giustificarsi, a volte essere trattenuto.
Da qui nasce il rinvio pregiudiziale e la domanda alla Corte:
può uno Stato membro negare la trascrizione di un matrimonio same-sex contratto in un altro Stato membro, quando quella trascrizione è l’unico mezzo per riconoscerlo e la sua assenza ostacola la libertà di circolazione?
La risposta della Corte — elegante, chirurgica, ma sopratutto umana — è un secco “no!” semplice logica non ideologia.
Sentenza in calce
La struttura narrativa: la Corte come narratore onnisciente
La Corte apre la sentenza con un tono che ricorda lo stile dei grandi narratori americani della non-fiction: sobrio, ma consapevole che dietro ogni questione di diritto c’è una biografia reale, quotidiana.
I primi paragrafi ricostruiscono il “viaggio” dei ricorrenti, la loro vita familiare all’estero, il ritorno in Polonia e la richiesta di trascrizione del matrimonio. La Corte nota subito che la normativa nazionale polacca vieta il matrimonio tra persone dello stesso sesso e consente all’ufficiale di stato civile di rifiutare la trascrizione degli atti stranieri che risultino contrari ai “principi fondamentali dell’ordinamento nazionale”
Ma già in questa fase introduttiva si intravede il sottile cambio di prospettiva: non è la Polonia al centro della scena, bensì la cittadinanza dell’Unione, che accompagna il cittadino anche quando rientra nello Stato d’origine. Ed è forse questo passo la cosa più preziosa di questa sentenza che sfugge tra le sottigliezze della logica giuridica. Con una sentenza la Corte supera le ideologie nazionali e unisce, solo sulla carta, tutti i popoli europei. La cittadinanza europea, infatti, è un concetto giuridico, non ancora assimilato dai popoli e, forse, mai assimilabile, ma nelle sentenze della Corte c’è più sostanza e linfa di 100 legislature.
È il primo snodo chiave: l’Unione segue i suoi cittadini ovunque vadano.
TFUE, Carta e la giurisprudenza precedente
La Corte costruisce la sua argomentazione come un contrappunto: la voce della libertà di circolazione dialoga con quella dei diritti fondamentali, e sullo sfondo risuona un coro di precedenti.
Il TFUE come trama principale. Gli articoli 20 e 21 TFUE — cittadinanza dell’Unione e libertà di circolazione — vengono presentati come diritti “vivi”, dotati di un contenuto esistenziale: permettere al cittadino di condurre una normale vita familiare anche quando ritorna nello Stato d’origine. Domanda: il rifiuto di trascrivere tale matrimonio nel loro Stato membro di cittadinanza contrasta con gli artt. 20 e 21 TFUE letti alla luce degli artt. 7 e 21 della Carta?
La Corte ribadisce un principio già noto ma qui affilato come un bisturi: la libertà di circolazione non può essere sacrificata per motivi meramente identitari o culturali. La Corte afferma che la cittadinanza UE costituisce uno status che conferisce diritti fondamentali (libera circolazione e soggiorno) e che tali diritti possono essere fatti valere anche nei confronti dello Stato membro d’origine quando il cittadino ha esercitato la libertà di circolazione.
La Carta come cornice narrativa
Gli articoli 7 (vita privata e familiare) e 21 (divieto di discriminazione) della Carta sono i fari che illuminano ogni passaggio della sentenza. La Corte li utilizza non come clausole ornamentali, ma come criteri di proporzionalità: un rifiuto generalizzato di riconoscere un matrimonio same-sex estero è una discriminazione diretta fondata sull’orientamento sessuale, che incide pesantemente sui diritti del cittadino dell’Unione. La Corte richiama la sua giurisprudenza (p. es. Coman, Stolichna, Lounes) secondo cui la libertà di circolazione comprende il diritto di condurre la normale vita familiare nello Stato ospitante e che, al ritorno nello Stato membro di cittadinanza, il cittadino deve poter proseguire la stessa vita familiare con i familiari acquisiti. Questo implica obblighi per lo Stato membro d’origine.
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Il mosaico dei precedenti nelle unioni same sex
La Corte fa una scelta stilistica quasi letteraria: richiama Coman come un personaggio ricorrente in una saga giuridica.
Nel caso Coman (C-673/16), la Corte aveva già affermato che il concetto di “coniuge” nella direttiva 2004/38 include anche il coniuge dello stesso sesso, a prescindere dalla disciplina nazionale. C-713/23 porta quel principio un passo oltre: ora riguarda non solo il soggiorno nel paese ospitante, ma anche il ritorno nello Stato d’origine.
Riappaiono poi altri attori: Parris, Stolichna, Mirin, casi che consolidano l’idea che la libertà di circolazione protegge la vita familiare acquisita all’estero. Sullo sfondo, giudici europei strizzano l’occhio alla Corte EDU (Przybyszewska, Formela, Andersen), come se l’Europa dei diritti fosse un unico, grande romanzo corale in cui i personaggi parlano lingue diverse ma vivono conflitti simili.
Competenza statale sui matrimoni same sex vs. obblighi unionali
La Corte riconosce apertamente — e quasi con tono confidenziale — che la disciplina del matrimonio rientra nella competenza degli Stati membri. La normativa polacca non è “il cattivo” della storia. Semplicemente, è una normativa che si scontra con una logica più ampia: quella della cittadinanza dell’Unione.
Il paragrafo centrale della sentenza — uno dei più densi e importanti — afferma che gli Stati sono liberi di non introdurre il matrimonio same-sex, ma quando un cittadino UE si è sposato all’estero e necessita della trascrizione per esercitare i propri diritti fondamentali, lo Stato membro non può negarla in blocco: ciò costituirebbe un ostacolo alla libertà di circolazione e una discriminazione diretta sul piano del diritto dell’Unione.
Come un buon narratore, la Corte indica anche la via d’uscita: se la trascrizione non è possibile per ragioni costituzionali interne, lo Stato deve creare una procedura alternativa che assicuri gli stessi effetti giuridici utili.
Insomma: non è importante come lo chiamate, ma dovete riconoscerlo.
In pratica, la Corte riconosce che le norme sul matrimonio rientrano nella competenza nazionale e che gli Stati restano liberi di autorizzare o meno il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Tuttavia, l’esercizio di tale competenza è comunque soggetto al diritto dell’Unione (art. 4 TUE, principio di leale cooperazione): non è possibile usare la disciplina del matrimonio nazionale per impedire l’effettività dei diritti di libertà di circolazione garantiti dal TFUE.
Un rifiuto sistematico di riconoscere il matrimonio estero può ostacolare l’esercizio della libera circolazione e può creare seri inconvenienti amministrativi e privati — perciò la misura deve essere giustificata da un motivo di interesse generale e risultare proporzionata. La Corte ritiene che il semplice richiamo all’identità costituzionale nazionale o alla definizione nazionale del matrimonio non sia sufficiente a giustificare la totale negazione del riconoscimento di matrimoni legittimamente conclusi altrove, quando l’assenza di riconoscimento impedisce il proseguimento della vita familiare.
La Corte non impone un’unica modalità (p. es. trascrizione obbligatoria), ma stabilisce che lo Stato membro d’origine deve istituire procedure adeguate che permettano al modo pratico di riconoscere lo status matrimoniale acquisito all’estero.
se lo Stato prescrive un’unica modalità (qui la trascrizione) essa deve essere applicata senza discriminazioni tra coppie etero e coppie dello stesso sesso; se la modalità unica è di fatto l’unico mezzo e non è aperta alle coppie LGBT+, il rifiuto è discriminatorio e ostacola i diritti TFUE. La Corte conclude che gli artt. 20 e 21 TFUE letti con gli artt. 7 e 21 della Carta ostano alla normativa nazionale che, motivando con il divieto interno di matrimonio tra persone dello stesso sesso, neghi la trascrizione del matrimonio contratto in altro Stato membro fra due cittadini UE, quando la trascrizione è l’unico mezzo di riconoscimento e l’assenza di riconoscimento genera effetti sostanziali negativi.
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Applicazione agli Stati membri: l’universalità della sentenza
L’efficacia della pronuncia non è limitata alla Polonia. Le interpretazioni della Corte valgono erga omnes, orientando giudici, amministrazioni e legislatori di tutti gli Stati membri. Questo significa che: qualunque cittadino dell’Unione che si sposi legalmente in un altro Stato membro deve poter rientrare nel proprio paese di cittadinanza continuando a essere giuridicamente considerato coniugato se ciò è necessario per l’esercizio effettivo della sua vita familiare e dei suoi diritti. Non è un obbligo di introdurre il matrimonio egualitario. È un obbligo di riconoscerne gli effetti, laddove incidano sui diritti derivanti dal diritto UE.
E l’Italia? Il Paese delle unioni civili e delle trascrizioni sospese
L’Italia, come è noto, non ha introdotto il matrimonio egualitario, ma con la propria normativa la sentenza in commento non avrà ancora un peso rilevante. Saranno i casi concreti che si verificheranno che potranno avvantaggiarsi di questa sentenza.
La disciplina vigente è la Legge 20 maggio 2016, n. 76 (Legge Cirinnà), che riconosce le unioni civili tra persone dello stesso sesso, attribuendo loro la gran parte dei diritti e doveri dei coniugi, ma senza equipararle completamente al matrimonio (in particolare per adozione e filiazione). Testo ufficiale in Gazzetta: 20/5/2016, n. 76.
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La prassi amministrativa italiana: un quadro non uniforme
L’Italia, negli anni, ha oscillato. In alcuni casi, sindaci e prefetti hanno trascritto matrimoni same-sex celebrati all’estero; in altri, il Ministero dell’Interno ha disposto l’annullamento della trascrizione. La giurisprudenza ha seguito traiettorie diverse, talvolta riconoscendo effetti al matrimonio straniero, talvolta dirottandolo nel binario dell’unione civile.
L’effetto della sentenza C-713/23 sull’Italia
L’ordinamento italiano dovrà garantire (ma in parte già lo fa con il solito mosaico di leggi scritte con i piedi e sentenze che correggono gli errori) che: se due cittadini dell’UE si sposano all’estero e rientrano in Italia, e la trascrizione è l’unico modo per riconoscere quello status matrimoniale, non è possibile rifiutarla “perché sono dello stesso sesso”, poiché il rifiuto creerebbe un ostacolo alla libertà di circolazione protetta dagli artt. 20 e 21 TFUE.
Se la trascrizione fosse considerata incompatibile con la disciplina interna, l’Italia dovrebbe creare una procedura alternativa che riconosca lo status e produca effetti giuridici equivalenti, senza discriminazione. Inoltre, dovrebbe evitare che i cittadini UE siano costretti a degradare il loro status coniugale (da matrimonio a unione civile), perché ciò costituirebbe una discriminazione fondata sull’orientamento sessuale e una lesione dei diritti unionali.
In altre parole, la sentenza obbliga l’Italia a prendere una decisione: o riconoscere il matrimonio estero, oppure attribuire tutti i suoi effetti tramite un istituto equivalente ed efficiente — ciò che la giurisprudenza chiama “riconoscimento funzionale”.
È un punto che scuote molti equilibri. Perché se a un cittadino tedesco o spagnolo sposato con una persona dello stesso sesso si riconoscono in Italia gli effetti matrimoniali, allora — prima o poi — sarà inevitabile chiedersi perché a un cittadino italiano la medesima possibilità interna continui ad essere negata.
Uno sguardo critico: il futuro del diritto familiare europeo
La sentenza C-713/23 è una tappa fondamentale nella costruzione di un “diritto familiare europeo indirettamente armonizzato”.
Non c’è una norma dell’Unione che imponga agli Stati il matrimonio egualitario, ma il sistema giuridico europeo opera attraverso una sorta di pressione osmotica: i diritti di circolazione modellano gli effetti giuridici; gli effetti giuridici, una volta riconosciuti, si diffondono nel sistema nazionale; e alla fine molti Stati saranno posti davanti a una scelta politica inevitabile.
L’Unione non dice: “dovete introdurre il matrimonio egualitario”.
Dice qualcosa di più sottile:
“non potete ignorarne gli effetti giuridici senza violare i diritti fondamentali dei vostri cittadini”.
È un romanzo giuridico che procede capitolo dopo capitolo.
C-713/23 è un capitolo importante, ma forse non ancora decisivo.
Il prossimo dipenderà dalle reazioni dei legislatori nazionali e dalle decisioni dei giudici interni, che dovranno disapplicare ogni norma contrastante con quanto affermato dalla Corte.
In un’Europa spesso attraversata da fratture politiche, la Corte di giustizia ha ricordato che la cittadinanza europea non è un concetto decorativo, ma una condizione esistenziale: segue il cittadino, protegge la sua vita familiare, travalica i confini degli Stati.
La sentenza C-713/23 non obbliga l’Italia (o la Polonia) ad adottare il matrimonio egualitario.
Ma afferma un principio che, narrativamente, ha la forza di un epilogo aperto:
in Europa, un matrimonio legalmente contratto non può dissolversi ai confini di uno Stato membro solo perché i coniugi sono dello stesso sesso.
È una verità giuridica, certo.
Ma prima ancora è un manifesto di appartenenza civile:
l’Europa come spazio in cui i cittadini non devono mai temere che l’amore che hanno costruito altrove venga confiscato al loro ritorno.

