L’estensione soggettiva della nozione di “produttore” e il superamento dell’approccio formalistico
Nota a Cass. civ., sez. III, 15 dicembre 2025, n. 32673
La sentenza in commento si colloca in un punto nevralgico del diritto della responsabilità da prodotto difettoso: l’individuazione dei soggetti responsabili e, in particolare, l’estensione della nozione di “produttore” a soggetti formalmente estranei al processo produttivo.
Il rilievo della pronuncia non risiede tanto nell’applicazione delle regole risarcitorie quanto nella ricostruzione sistematica del rapporto tra diritto nazionale (d.P.R. 224/1988) e direttiva 85/374/CEE, alla luce dell’interpretazione vincolante fornita dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.
La Cassazione è chiamata a sciogliere dubbi interpretativi stratificatisi nel tempo, alimentati da precedenti oscillanti della giurisprudenza di legittimità e da una lettura non univoca delle norme di attuazione interna.
Nel mercato globale contemporaneo, le imprese non si presentano mai come sono davvero. Dietro un marchio unico e rassicurante si nasconde spesso una costellazione di società giuridicamente autonome, distribuite tra stabilimenti produttivi, holding e filiali commerciali. Il consumatore vede un nome, un simbolo, una promessa; il diritto, invece, si trova a inseguire una frammentazione fatta di partite IVA, sedi legali e ruoli contrattuali.
Leggi anche: Definizione di Consumatore
È in questo spazio di scollamento tra apparenza e struttura che si colloca la sentenza della Corte di cassazione n. 32673 del 2025.
La decisione interviene su una questione che, più che tecnica, è profondamente culturale: se la responsabilità per il danno da prodotto debba seguire il percorso invisibile della fabbricazione o quello, immediatamente percepibile, dell’affidamento. Per anni, la distinzione tra produttore e fornitore – spesso appartenenti allo stesso gruppo multinazionale ma formalmente separati – ha consentito alle imprese di invocare la propria estraneità, rifugiandosi dietro l’autonomia delle persone giuridiche. La Corte, dialogando con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, ribalta questa prospettiva: non è decisivo chi abbia materialmente costruito il bene, ma chi, agli occhi del consumatore medio, appare come il soggetto responsabile del prodotto.
Attraverso una rilettura funzionale della nozione di “produttore apparente”, la sentenza mostra come il marchio non sia soltanto uno strumento di marketing, ma un potente generatore di affidamento giuridicamente rilevante. Chi beneficia della forza comunicativa del brand non può invocare, a propria difesa, la complessità interna dell’organizzazione societaria. La responsabilità non diventa così una sanzione per un comportamento scorretto, ma il naturale contrappeso dell’unità simbolica con cui l’impresa sceglie di presentarsi al mercato.
La pronuncia segna un passaggio decisivo nel modo in cui il diritto civile europeo guarda all’impresa globale: meno attento alle forme, più sensibile alle percezioni; meno ancorato alla fabbrica, più vicino al consumatore. In questo mutamento di prospettiva, la responsabilità segue il marchio, e il rischio d’impresa torna a coincidere con la fiducia che il mercato è invitato a riporre in esso.
L’origine dei dubbi interpretativi: fornitore, produttore e tutela del consumatore
Il sistema della responsabilità da prodotto difettoso è costruito su una regola cardine:
il danno deve gravare su chi immette il prodotto nel circuito economico e trae beneficio dalla sua commercializzazione.
La direttiva 85/374/CEE realizza tale obiettivo mediante un elenco tassativo dei soggetti responsabili, articolato su tre livelli: produttore in senso stretto; chi si presenta come produttore; fornitore, solo in via sussidiaria.
Il diritto italiano, con il d.P.R. 224/1988, recepisce formalmente questo impianto, ma la prassi applicativa ha progressivamente messo in luce una zona grigia: che cosa significa, esattamente, “presentarsi come produttore”?
Ti suggeriamo: Recesso nei contratti di credito al consumo Sentenza del 30.10.25 nella causa C-143/23
Il contrasto giurisprudenziale interno
Nel corso del tempo, la giurisprudenza di legittimità si è confrontata in modo non univoco con l’interpretazione dell’art. 3, comma 3, del d.P.R. 224/1988, disposizione che – recependo l’art. 3, par. 1, della direttiva 85/374/CEE – estende la qualifica di produttore anche a chi “si presenti come tale apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto o sulla sua confezione”.
La formula normativa, volutamente sintetica, ha costituito il terreno fertile per l’emersione di due orientamenti interpretativi contrapposti, ciascuno dei quali pretendeva di coglierne la ratio, ma muovendo da presupposti concettuali profondamente diversi.
Un primo orientamento, che può definirsi restrittivo, ha letto la disposizione in chiave fortemente letterale e volontaristica. Secondo tale impostazione, la responsabilità “da apparenza” presupporrebbe un comportamento attivo e intenzionale del fornitore o distributore, consistente nella materiale apposizione del proprio nome o marchio sul prodotto, o comunque in un’attività consapevolmente diretta a presentarsi al pubblico come produttore.
In questa prospettiva, la norma assolverebbe a una funzione essenzialmente sanzionatoria: essa colpirebbe chi, pur non avendo partecipato al processo produttivo, sceglie deliberatamente di appropriarsi dell’immagine del produttore, sfruttando la propria notorietà o il proprio segno distintivo per rafforzare l’attrattività del bene e, al contempo, occultare o rendere ambiguo il ruolo dell’effettivo fabbricante.
La responsabilità, dunque, non discenderebbe da una mera situazione oggettiva di mercato, ma da un conteggio soggettivo qualificato, riconducibile a una scelta imprenditoriale precisa. In mancanza di tale condotta commissiva – e segnatamente in assenza di una materiale apposizione del marchio – la figura del fornitore resterebbe confinata nel ruolo, residuale e sussidiario, delineato dall’art. 4 del d.P.R. 224/1988.
Accanto a questa lettura, nel tempo si è però progressivamente affermato un diverso orientamento, di segno estensivo, che trova la sua espressione più chiara nell’ordinanza n. 29327 del 2017.
Tale impostazione prende le distanze da un approccio meramente formalistico e sposta il baricentro interpretativo dalla condotta del fornitore all’effetto prodotto sul consumatore. Secondo questa prospettiva, ciò che rileva non è tanto la materiale apposizione del marchio, quanto il fatto che il fornitore, attraverso l’uso di una denominazione, di un segno distintivo o di un marchio coincidente – in tutto o in larga parte – con quello del produttore, si presenti oggettivamente al mercato come soggetto responsabile del prodotto.
La coincidenza significativa dei segni distintivi viene così considerata idonea, di per sé, a generare una confusione percettiva nel consumatore medio, il quale è indotto ad attribuire al distributore o importatore la medesima affidabilità, reputazione e responsabilità che assocerebbe al produttore in senso stretto.
In questa chiave, la responsabilità non è più ancorata a un intento fraudolento o a una scelta consapevole di “mascheramento”, ma discende da una situazione oggettiva di apparenza, che il diritto non può ignorare senza compromettere l’effettività della tutela del danneggiato.
L’orientamento estensivo valorizza, in modo esplicito, la funzione protettiva della disciplina europea, leggendo l’art. 3 non come una norma eccezionale o punitiva, bensì come uno strumento di allocazione del rischio in capo a chi, beneficiando della forza comunicativa del marchio o del nome, contribuisce a creare nel consumatore un legittimo affidamento. In tale ottica, la responsabilità “da apparenza” non è una sanzione, ma la naturale conseguenza dell’assunzione, anche solo implicita, di un ruolo economico e simbolico nel circuito di commercializzazione del prodotto.
La sentenza in commento nasce esattamente dalla frizione tra queste due opzioni ermeneutiche: da un lato, una lettura che circoscrive l’estensione della responsabilità a ipotesi di comportamento attivo e volontario; dall’altro, una visione che privilegia la percezione del consumatore e la realtà del mercato, anche a costo di prescindere da un accertamento dell’intenzionalità del fornitore.
Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea e la successiva decisione della CGUE si inseriscono proprio in questo spazio di incertezza, fornendo una soluzione che, come si vedrà, segna il definitivo superamento dell’approccio restrittivo e consolida una lettura funzionale e oggettiva della nozione di “produttore”.
La decisione della Corte di Cassazione
Il superamento dell’interpretazione processuale dell’art. 4 d.P.R. 224/1988
La Corte, in primo luogo, esclude radicalmente l’interpretazione seguita dai giudici di merito secondo cui il fornitore, per liberarsi da responsabilità, sarebbe tenuto: non solo a comunicare l’identità del produttore, ma anche a chiamarlo in giudizio.
Tale lettura viene definita incompatibile con l’art. 106 c.p.c. e con la ratio della disciplina:
la chiamata in causa è una facoltà, non un onere funzionale all’esclusione della responsabilità.
Questo chiarimento ha un valore sistemico rilevante: la responsabilità del fornitore non può essere costruita come sanzione processuale.
Il vero cuore della decisione: l’art. 3 d.P.R. 224/1988
Esclusa la via dell’art. 4, la Cassazione individua il fondamento reale della responsabilità nella nozione di produttore “apparente”.
La Corte riconosce che la questione decisiva non è chi abbia fabbricato il bene, ma chi appaia, agli occhi del consumatore medio, come responsabile del prodotto.
La Cassazione prende le mosse da una constatazione preliminare:
nel sistema della responsabilità da prodotto difettoso il dato della fabbricazione materiale non è più il criterio esclusivo di imputazione della responsabilità.
Questo emerge chiaramente dal confronto tra: l’art. 1 della direttiva 85/374/CEE (responsabilità del produttore), e l’art. 3 della medesima direttiva, che amplia deliberatamente la nozione di produttore.
La Corte sottolinea che l’art. 3 non si limita a identificare chi fabbrica il bene, ma individua chi può essere chiamato a rispondere verso il consumatore, includendo soggetti che: non hanno partecipato al processo produttivo, ma si collocano sul mercato in una posizione funzionalmente equivalente.
È in questo punto che la Cassazione inizia a spostare il baricentro: la responsabilità non è ancorata al processo industriale, ma al ruolo economico e comunicativo assunto nel mercato.
Il significato normativo di “si presenta come produttore”
Il passaggio decisivo avviene quando la Corte analizza l’art. 3, comma 3, d.P.R. 224/1988, letto in conformità all’art. 3, par. 1, della direttiva. La Cassazione chiarisce che l’espressione:
“si presenta come produttore”
non può essere interpretata né come una finzione giuridica, né come una sanzione per un comportamento scorretto, né come una norma eccezionale da interpretare restrittivamente.
Al contrario, essa descrive una situazione di apparenza giuridicamente rilevante, che nasce quando un soggetto: utilizza un nome, un marchio o un segno distintivo, idoneo a generare nel consumatore l’idea che quel soggetto sia responsabile del prodotto.
Qui la Cassazione compie un passaggio concettuale fondamentale:
l’“apposizione” del nome non è letta come atto materiale, ma come risultato comunicativo.
Per questo la Corte afferma, in sostanza, che: l’elemento decisivo non è chi ha fabbricato, ma chi, nel circuito commerciale, appare come il referente naturale della responsabilità.
Da qui la necessità del rinvio pregiudiziale alla CGUE, volto a chiarire se: la responsabilità possa sorgere anche senza una materiale apposizione del marchio, sulla base della sola coincidenza oggettiva dei segni distintivi.
Il contributo decisivo della Corte di giustizia dell’Unione europea
Il principio di armonizzazione completa
La CGUE ribadisce che la direttiva 85/374/CEE realizza una armonizzazione piena, che: esclude interpretazioni nazionali riduttive e impone una lettura uniforme delle categorie soggettive.
L’elenco dei soggetti responsabili è tassativo, ma la nozione di “produttore” è funzionale, non formalistica.
La nozione di “persona che si presenta come produttore”
Il passaggio centrale della sentenza CGUE è il seguente: il fornitore può essere considerato “persona che si presenta come produttore” anche senza apposizione materiale del marchio, quando il marchio del produttore coincide con il nome o con un elemento distintivo del fornitore.
Il criterio decisivo non è la volontà soggettiva, bensì: l’effetto oggettivo di presentazione al mercato; la percezione del consumatore medio.
In altri termini, la responsabilità deriva:n dall’uso della notorietà del segno distintivo e dall’assunzione implicita di affidabilità e garanzia.
Il recepimento della pronuncia europea nella decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione si conforma integralmente all’interpretazione della CGUE e consolida l’orientamento inaugurato da Cass. 29327/2017. Chiarendo definitivamente che la responsabilità ex art. 3 d.P.R. 224/1988 non richiede un comportamento fraudolento o intenzionale.
La coincidenza significativa dei segni distintivi è di per sé sufficiente a qualificare il fornitore come produttore apparente e ad attrarre su di lui la responsabilità risarcitoria piena.
La pronuncia ridimensiona definitivamente il ruolo dell’art. 4 d.P.R. 224/1988 e rafforza la centralità dell’art. 3 come norma di imputazione oggettiva della responsabilità. Inoltre è utilissima a chiarire che la distinzione produttore/fornitore non può tradursi in un arretramento della tutela del consumatore. Viene riaffermata una visione teleologica e funzionale della direttiva, coerente con la sua finalità di protezione.
Le imprese non possono più confidare su distinzioni meramente formali, ma devono valutare attentamente l’uso dei segni distintivi e delle strategie di branding. La responsabilità segue la reputazione economica e non solo la filiera produttiva.
La sentenza n. 32673/2025 segna un passaggio di maturità del sistema della responsabilità da prodotto difettoso. Il giudice non tutela il consumatore “oltre la legge”, ma attraverso la legge, letta nella sua dimensione europea.
La nozione di produttore diviene così:
- meno formale,
- più aderente alla realtà economica,
- coerente con la funzione allocativa del rischio.
In questa prospettiva, la responsabilità non è più una sanzione, ma il prezzo dell’affidabilità che il mercato promette al consumatore.

