Assegno divorzile in funzione assistenziale e diritto alla quota di TFR

Nota a Cass., sez. I civ., ord. 17 dicembre 2025, n. 32910

Il caso: assegno divorzile “integrativo” e quota del trattamento di fine rapporto

L’ordinanza n. 32910 del 17 dicembre 2025 della Prima Sezione civile della Corte di cassazione prende le mosse da una vicenda ormai ricorrente nel contenzioso divorzile post–Sezioni Unite 2018: il rapporto tra funzione dell’assegno divorzile e diritto del coniuge divorziato alla quota del trattamento di fine rapporto (TFR) dell’altro ex art. 12-bis della legge n. 898 del 1970.

Nel caso di specie, il Tribunale aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, riconoscendo in favore dell’ex moglie un assegno divorzile di modesta entità, poi ridotto in appello a 200 euro mensili, con funzione dichiaratamente assistenziale e integrativa, in considerazione di una condizione economica caratterizzata da entrate instabili e insufficienti. Contestualmente, era stata attribuita alla stessa una quota pari al 40% del trattamento di fine servizio maturato dall’ex marito durante il periodo matrimoniale.

La Corte d’appello di Catania, pur riducendo l’importo dell’assegno, aveva confermato il diritto alla quota del TFR, ritenendo che la titolarità dell’assegno divorzile costituisse presupposto sufficiente ai sensi dell’art. 12-bis. Avverso tale decisione l’ex marito proponeva ricorso per cassazione, contestando non solo il riconoscimento dell’assegno, ma soprattutto l’“automatismo” del diritto al TFR in presenza di un assegno privo di funzione compensativo–perequativa.

Ordinanza in calce

L’assegno divorzile riconosciuto in funzione assistenziale

La Corte di cassazione, nel rigettare i primi due motivi di ricorso, ribadisce l’assetto concettuale dell’assegno divorzile delineato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18287 dell’11 luglio 2018. In tale prospettiva, l’assegno post–matrimoniale non è più ancorato al mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma assolve a una funzione plurima, nella quale convivono componenti assistenziali, compensative e perequative, tutte riconducibili al principio costituzionale di solidarietà (artt. 2 e 29 Cost.).

Nel caso concreto, i giudici di merito avevano escluso l’emersione di una significativa componente compensativo–perequativa, non risultando dimostrato un sacrificio sistematico e irreversibile delle aspettative professionali dell’ex moglie in favore della famiglia. Tuttavia, era stata accertata una condizione di non autosufficienza economica, non colmabile in concreto attraverso un’attività lavorativa stabile, tenuto conto dell’età, delle condizioni di salute e del carattere meramente occasionale delle entrate percepite.

L’assegno era stato quindi riconosciuto in funzione prevalentemente assistenziale, con finalità integrativa di redditi altrimenti inadeguati a garantire un’esistenza dignitosa, in linea con l’interpretazione dell’art. 5, comma 6, l. n. 898/1970 ormai consolidata nella giurisprudenza di legittimità.

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Le tre “categorie” funzionali dell’assegno divorzile

Nel dibattito giurisprudenziale e dottrinale successivo alla Cass., Sez. Un., n. 18287 dell’11 luglio 2018, si è soliti distinguere tre principali funzioni dell’assegno divorzile:

  1. Funzione assistenziale, che opera quando il coniuge richiedente non dispone di mezzi adeguati e non può procurarseli per ragioni oggettive;
  2. Funzione compensativa, che mira a compensare il sacrificio di aspettative professionali ed economiche effettuato in costanza di matrimonio;
  3. Funzione perequativa, volta a riequilibrare gli effetti economici delle scelte di vita comuni, evitando che lo scioglimento del vincolo produca vantaggi ingiustificati per uno solo dei coniugi.

Tali funzioni, tuttavia, non configurano categorie ontologicamente separate, bensì declinazioni di un unico istituto, il cui fondamento resta la solidarietà post–coniugale. È proprio su questo punto che si innesta il nodo centrale dell’ordinanza in commento.

La funzione dell’assegno, quindi, non è quella di consentire alla parte economicamente debole il perdurante godimento del tenore di vita coniugale, ma quella di fornire alla stessa, da un lato, un’assistenza quando non disponga di mezzi che la rendano autosufficiente e, dall’altro, di accordarle una compensazione allorché dimostri che il contributo prestato durante il matrimonio ha rappresentato un ele-mento decisivo nella determinazione dello squilibrio patrimoniale all’interno della coppia.

Superato il riferimento al pregresso tenore di vita matrimoniale, ritenuto espressione di una impostazione paternalistica e tradiziona-le, entrano in gioco, a fondare l’attribuzione dell’assegno di divorzio, i principi di solidarietà e di autoresponsabilità.

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Il principio di solidarietà postula che, al dissolversi della comu-nione materiale e spirituale, in presenza di un sensibile divario reddi-tuale conseguente alle comuni determinazioni assunte dai coniugi e al diverso contributo nella conduzione della vita familiare, corrispon-da un assegno che tenda a riequilibrare le posizioni. Il diritto all’assegno viene riconosciuto anche perché il coniuge debole ha svolto un’attività rilevante a favore della famiglia, a discapito di altre occupazioni che avrebbero potuto assicurare al medesimo una mag-giore soddisfazione sul piano professionale e vantaggi su quello patrimoniale.

La funzione assistenziale dell’assegno di divorzio si arricchisce, in tal modo, di una componente perequativo-compensativa che trae fondamento diretto quale declinazione del principio costituzionale di solidarietà. Tale componente conduce al riconoscimento di un contributo che, da un lato, muove dalla comparazione delle condizio-ni economico-patrimoniali dei coniugi e, dall’altro, tiene conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica idoneo a garantire l’astratta autosufficienza, ma anche del conse-guimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo da ciascuno fornito nella realizzazione della vita familiare, con parti-colare riguardo alle aspettative professionali ed economiche even-tualmente sacrificate, alla luce della durata del matrimonio e dell’età del richiedente.

In questa prospettiva, il giudizio di adeguatezza è destinato ad assumere anche un contenuto prognostico, riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall’assunzione di un impegno diverso.

Il riconoscimento del TFR e le contestazioni del marito

Il ricorrente aveva sostenuto che il diritto alla quota del TFR non dovrebbe operare automaticamente in presenza di qualsiasi assegno divorzile, ma solo quando quest’ultimo sia stato riconosciuto in funzione compensativo–perequativa. Secondo tale impostazione, l’attribuzione del 40% del TFR ex art. 12-bis della legge n. 898 del 1970 in favore di un coniuge titolare di un assegno puramente assistenziale — per di più di modesta entità — determinerebbe una forma di ingiustificata locupletazione, in contrasto con gli artt. 1, 3 e 42 Cost.

L’argomento poggia su una distinzione concettuale: se l’assegno serve solo a garantire il sostentamento minimo dell’ex coniuge, non vi sarebbe ragione per riconoscergli una partecipazione a un’emolumento che rappresenta il frutto esclusivo dell’attività lavorativa dell’altro. Diversamente, la quota del TFR sarebbe giustificata solo quando l’assegno miri a compensare un contributo causale dato alla formazione del patrimonio familiare o personale dell’ex coniuge lavoratore.

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Assegno divorzile e diritto alla quota di TFR: il diritto al TFR può dipendere dalla funzione dell’assegno?

La questione sottoposta alla Corte può essere così formulata: il diritto del coniuge divorziato alla quota del TFR ex art. 12-bis l. n. 898/1970 può essere riconosciuto o escluso in base alla funzione concretamente assolta dall’assegno divorzile?

In termini pratici, si pensi a due ipotesi:

  • un assegno elevato, riconosciuto per compensare un sacrificio professionale durato decenni;
  • un assegno modesto, riconosciuto solo per integrare un reddito insufficiente.

Secondo la tesi del ricorrente, solo nel primo caso dovrebbe operare il diritto alla quota del TFR. La Corte di cassazione, tuttavia, respinge radicalmente questa impostazione.

L’art. 12-bis della legge n. 898 del 1970, introdotto dall’art. 16 della legge n. 74 del 1987, prevede, nei suoi due commi, che “il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di sciogli-mento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sen-si dell’art. 5, ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto per-cepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavo-ro anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale per-centuale è pari al quaranta per cento dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio”.

Con l’introduzione del citato art. 12-bis, il legislatore ha inteso rispondere all’esigenza di ampliare i diritti di tipo patrimoniale in capo al coniuge divorziato. Al coniuge divorziato l’ordinamento riconosce la partecipazione ad una quota dell’indennità di fine rapporto perce-pita dall’altro coniuge dopo il divorzio. Il beneficio prescinde dal re-gime patrimoniale esistente tra i coniugi. I presupposti richiesti dall’art. 12-bis per l’attribuzione del diritto all’indennità di fine rap-porto di lavoro sono tre: (a) il passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; (b) il mancato passaggio a nuove nozze del coniuge richiedente; (c) la ti-tolarità, in capo allo stesso, dell’assegno divorzile ex art. 5, comma 6.

Il percorso argomentativo della Corte: cinque passaggi decisivi

La motivazione dell’ordinanza si articola attraverso un percorso argomentativo chiaro e coerente, scandito da cinque passaggi fondamentali.

a) La lettera dell’art. 12-bis l. n. 898/1970
La Corte muove dalla disposizione normativa, che subordina il diritto alla quota del TFR a tre soli presupposti: sentenza di divorzio passata in giudicato, mancato passaggio a nuove nozze e titolarità dell’assegno divorzile. La norma non distingue in base alla funzione dell’assegno.

b) Il limite dell’interpretazione giudiziale
Introdurre una distinzione tra assegno assistenziale e assegno compensativo ai fini dell’art. 12-bis significherebbe creare una categoria non prevista dal legislatore. Un simile intervento esorbiterebbe dai limiti dell’interpretazione, traducendosi in un’indebita riscrittura della norma.

c) La ratio dell’istituto
Il TFR è qualificato come retribuzione differita, maturata anche nel corso del matrimonio. L’art. 12-bis risponde all’esigenza di garantire al coniuge debole una partecipazione, sia pure posticipata, a una ricchezza formata durante la comunione di vita, indipendentemente dal regime patrimoniale.

d) L’unità concettuale dell’assegno divorzile
La Corte rifiuta una lettura “atomistica” delle funzioni dell’assegno. Assistenziale, compensativa e perequativa non sono categorie autonome, ma espressioni di un unico strumento di solidarietà post–coniugale, il cui presupposto unitario è la mancanza di mezzi adeguati.

e) La questione di legittimità costituzionale
Il dubbio di incostituzionalità viene dichiarato manifestamente infondato. La scelta di collegare il diritto al TFR alla mera titolarità dell’assegno rientra nella discrezionalità del legislatore e non determina alcun esproprio illegittimo, ma realizza una forma di solidarietà economica coerente con gli artt. 2 e 29 Cost.

Dall’ordinanza emerge il seguente principio di diritto:


il diritto del coniuge divorziato a una quota del trattamento di fine rapporto ex art. 12-bis l. n. 898/1970 non può essere escluso in ragione della funzione assistenziale, anziché compensativo–perequativa, dell’assegno divorzile, poiché la legge subordina tale diritto alla sola titolarità dell’assegno, senza operare ulteriori distinzioni.

Ebbene, sebbene la giurisprudenza successiva alle Sezioni Unite del 2018, n. 18287, abbia elaborato una distinzione funzionale dell’assegno divorzile (assistenziale, compensativa, perequativa), tale articolazione non può essere automaticamente trasposta sul piano del diritto alla quota del trattamento di fine rapporto ex art. 12-bis l. n. 898/1970. Quest’ultimo costituisce una fattispecie legale tipizzata, ancorata alla mera titolarità dell’assegno, e non una prestazione giudiziale modulabile in base alla funzione concretamente assolta dall’assegno stesso. Ogni diversa soluzione implicherebbe un intervento manipolativo sulla norma, eccedente i limiti dell’interpretazione giudiziale.

La “confusione” interpretativa e il ruolo del legislatore

La pronuncia consente di chiarire una fonte ricorrente di equivoci. Oggi il dibattito giuridico è fortemente incentrato sulle funzioni dell’assegno divorzile, elaborate soprattutto a partire dal 2018. Tuttavia, l’art. 12-bis è una norma del 1987, concepita in un contesto sistematico diverso e mai riscritta alla luce della successiva evoluzione giurisprudenziale.

L’ordinanza in commento offre, quindi, lo spunto per una riflessione più ampia sul rapporto, non sempre lineare, tra l’evoluzione interpretativa dell’assegno divorzile e l’assetto normativo, ormai risalente, dell’art. 12-bis della legge n. 898 del 1970. A partire dalle Sezioni Unite del 2018, la giurisprudenza ha compiuto uno sforzo sistematico rilevante, ridefinendo l’assegno post–matrimoniale come strumento a funzione plurima, capace di adattarsi alle molteplici configurazioni che le relazioni familiari contemporanee possono assumere. In questo quadro, la distinzione tra funzione assistenziale, compensativa e perequativa è divenuta una chiave interpretativa imprescindibile per comprendere la ratio e la misura dell’assegno.

Tuttavia, l’art. 12-bis è rimasto sostanzialmente impermeabile a tale evoluzione. La disposizione, introdotta nel 1987 in un contesto culturale e giuridico profondamente diverso, continua a collegare il diritto alla quota del trattamento di fine rapporto alla mera titolarità dell’assegno divorzile, senza operare alcuna distinzione in ordine alla funzione che esso concretamente assolve. La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 32910 del 2025, prende atto di questa dissonanza e sceglie consapevolmente di non colmarla per via interpretativa.

In tale scelta si coglie un atteggiamento di autocontenimento istituzionale che merita attenzione. Pur riconoscendo la centralità della lettura funzionale dell’assegno divorzile, la Corte afferma con chiarezza che l’art. 12-bis configura una fattispecie legale tipizzata, non suscettibile di essere rimodellata dal giudice sulla base delle categorie concettuali elaborate in sede giurisprudenziale. L’esigenza di coerenza sistematica cede, in questa prospettiva, al rispetto della lettera della legge e dei limiti dell’interpretazione giudiziale.

Ne deriva una tensione non priva di ambiguità: da un lato, un assegno divorzile sempre più “personalizzato”, calibrato sulle concrete vicende di vita dei coniugi; dall’altro, un diritto alla quota di TFR che opera in modo automatico, indifferente alla qualità e all’intensità del contributo causale posto a fondamento dell’assegno stesso. Tale scarto non è il frutto di una contraddizione interna alla giurisprudenza, bensì il riflesso di un’inerzia legislativa che affida al giudice strumenti concettuali sofisticati senza adeguare, però, l’architettura normativa degli istituti collegati.

L’ordinanza in esame, lungi dall’offrire una soluzione “creativa”, restituisce dunque il problema al suo naturale interlocutore: il legislatore. Finché l’art. 12-bis non verrà ripensato alla luce della trasformazione dell’assegno divorzile, il giudice non potrà che applicarlo secondo il suo tenore letterale, anche a costo di sacrificare una piena coerenza funzionale del sistema.

L’ordinanza

La ripetibilità delle somme di mantenimento e divorzio