Istigazione alla corruzione e principi costituzionali

Note a Sentenza Numero: 40822, del 19 dicembre 2025 Sesta Sezione penale

C’è qualcosa di profondamente italiano nel fatto che una sentenza della Corte di cassazione, sezione penale, debba interrogarsi sul destino giuridico di una promessa di carne d’asino. Non una valigetta piena di contanti, non un bonifico cifrato verso un paradiso fiscale, ma “un po’ di carne”, detta così, a fine turno, tra un capannone industriale e un allevamento abusivo.

Eppure, proprio da questa offerta vaga, carnale e improbabile, prende le mosse una decisione che – con lucidità – finisce per diventare un piccolo manifesto contro la deriva simbolica e sproporzionata del diritto penale contemporaneo.

Il fatto: cronaca di un controllo finito in macelleria

Un appuntato dei Carabinieri si reca presso una ditta di autotrasporti per un controllo di routine: deve verificare la posizione di un soggetto in regime di semilibertà lì impiegato. Nulla di particolarmente letterario, almeno all’inizio.

Poi, sul retro del capannone, la scena cambia tono: una carcassa di asino viene macellata in assenza di qualsivoglia autorizzazione sanitaria. Interviene la sanzione amministrativa. L’illecito è accertato. La vicenda potrebbe finire lì.

Ma qualcuno, con quella tipica leggerezza che spesso precede le imputazioni penali, si rivolge all’appuntato:

“Appuntà, lascia stare per questa volta. Stasera, quando finisci di lavorare, passi di qua che ti prendi un po’ di carne.”

L’appuntato, che evidentemente non apprezza né l’umorismo gastronomico né l’offerta, segnala il fatto al superiore e all’ASL veterinaria, che effettua ulteriori accertamenti. Da quella frase – una sola, pronunciata una sola volta – nasce un’imputazione per istigazione alla corruzione ex art. 322, comma 2, cod. pen., con condanna in primo e secondo grado. Fino all’approdo in Cassazione.

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Il quadro normativo: l’art. 322 c.p. e la corruzione che non riesce

L’art. 322 cod. pen. disciplina l’ipotesi dell’istigazione alla corruzione, cioè la situazione in cui l’offerta o la promessa non venga accettata. Una corruzione tentata, potremmo dire, ma punita comunque con pene tutt’altro che simboliche, perché parametrate agli artt. 318 e 319 c.p., sia pure ridotte di un terzo.

Nel caso di specie, l’accusa fa riferimento al secondo comma: offerta diretta a indurre il pubblico ufficiale a omettere o ritardare un atto del suo ufficio o a compiere un atto contrario ai doveri.

Il problema, tuttavia, non è mai stato solo se quella frase potesse astrattamente rientrare nella fattispecie, ma se meritasse davvero quella pena.

La difesa: scherzo, inidoneità, mancanza di serietà

Il ricorrente in Cassazione sostiene due argomenti classici ma spesso inascoltati: La mancanza di serietà dell’offerta: una battuta, un’espressione colorita, non una proposta corruttiva consapevole. L’inidoneità offensiva: nessuna reale capacità di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale o di incidere sull’esercizio delle sue funzioni. Argomenti che la giurisprudenza conosce bene, ma che troppo spesso vengono neutralizzati da un formalismo rassicurante. La cieca osservanza della legge.

La Cassazione: quando il diritto penale torna adulto

La Corte richiama un orientamento consolidato:
l’istigazione alla corruzione richiede serietà dell’offerta e idoneità a turbare il pubblico ufficiale, valutate ex ante, alla luce: del tipo di controprestazione richiesta; delle condizioni dell’offerente e del destinatario; del contesto di tempo e luogo.

(Sent. Cass. n. 21095/2004; n. 32345/2024; n. 46494/2019; n. 1935/2015).

La modestia dell’utilità non è di per sé decisiva, ma ciò che conta è la potenzialità offensiva concreta. Fin qui, nulla di nuovo. Ma il cuore della decisione arriva dopo.

Offensività, colpevolezza e il nuovo ingresso: la proporzionalità della pena

La Cassazione compie un passo ulteriore, valorizzando – accanto ai principi di offensività e colpevolezza – il principio di proporzionalità della pena, recentemente elevato dalla Corte costituzionale a canone interpretativo per il giudice comune (Corte cost. n. 83/2025; n. 113/2025). La pena non può essere solo legale: deve essere giustificata rispetto alla concreta gravità del fatto. Il giudice è chiamato a espungere dall’area del penalmente rilevante quelle condotte che, pur formalmente tipiche, non raggiungono il nucleo di disvalore che giustifica una cornice edittale severa. Ed è qui che il diritto penale smette di essere una macchina automatica.

Ed invero la corte costituzionale con la sentenza 113 del 2025 dopo aver richiamato il principio di offensività e di colpevolezza ha valorizzato anche il principio di proporzionalità della pena. Principio che mira ad assicurare che la reazione sanzionatoria ad un fatto di reato pur offensivo del bene giuridico e colpevolmente realizzato non risulti eccessiva rispetto alla concreta gravità oggettiva e soggettiva del fatto. Così il giudice penale è tenuto a utilizzare tutti gli strumenti a propria disposizione per assicurare tale obiettivo.

La corte ha aggiunto che il principio di proporzionalità della pena impone al giudice di espungere dalla fattispecie condotte incapaci di attingere alla soglia di disvalore congeniale alla gravità del compasso edittale collocandosi così in una zona in cui alla formale integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie astratta non corrisponde sul piano sostanziale l’intefrazione del nucleo di disvalore che dovrebbe caratterizzare quella fattispecie.

Il dovere di interpretazione restrittiva della fattispecie legale alla luce del principio costituzionale di proporzione della pena non si poine in contrasto con il principio di legalità di cui all’art. 25.

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Legalità e interpretazione restrittiva: nessun tradimento dell’art. 25 Cost.

La Corte è chiara: interpretare restrittivamente non viola il principio di legalità (art. 25 Cost.). Al contrario, lo realizza nella sua dimensione garantista. Il giudice non può estendere la norma oltre il suo significato letterale, ma deve ridurla quando il testo “plus dixit quam voluit”, per evitare risultati costituzionalmente intollerabili. La riduzione teleologica non è un’opzione creativa: è un dovere costituzionale.

Quando la Corte afferma che l’interpretazione restrittiva non viola il principio di legalità di cui all’art. 25 Cost., ma anzi lo realizza nella sua funzione garantista, compie un’operazione concettuale che merita di essere sottratta ai riflessi condizionati di una certa dogmatica penale. Quella che, ogni volta che sente pronunciare le parole “interpretazione” e “Costituzione” nella stessa frase, teme immediatamente un giudice travestito da legislatore. La Corte, invece, dice qualcosa di più sobrio – e per questo più radicale. Il principio di legalità, nella sua formulazione costituzionale, non è un feticcio semantico né un esercizio di filologia punitiva. Non impone al giudice di applicare la norma penale sempre e comunque, ogniqualvolta il fatto concreto possa essere ricondotto, anche solo formalmente, a una delle sue possibili letture letterali. Al contrario, il principio di legalità traccia un confine invalicabile verso l’esterno, ma lascia spazio, al suo interno, a un’attività interpretativa che sia coerente con la funzione della pena in uno Stato costituzionale di diritto.

L’art. 25 Cost. vieta l’interpretazione estensiva in malam partem: il giudice non può creare nuovi reati, né ampliare l’area del penalmente rilevante oltre quanto il legislatore ha previsto. Ma non vieta affatto l’interpretazione restrittiva, quando questa sia necessaria per evitare che la norma incriminatrice produca effetti incompatibili con altri principi di rango costituzionale.

Ed è qui che entra in gioco l’antico brocardo, oggi sorprendentemente attuale: lex plus dixit quam voluit. Il testo normativo, specie nel diritto penale contemporaneo, dice spesso più di quanto avrebbe dovuto dire. Per fretta, per simbolismo, per panico morale, o semplicemente per cattiva tecnica legislativa.

In questi casi, la riduzione teleologica non è un atto di disobbedienza giudiziaria, ma un’operazione di fedeltà sistemica. Il giudice non “riscrive” la norma: la riporta alla sua misura costituzionalmente tollerabile, depurandola da quelle applicazioni che, pur astrattamente possibili sul piano letterale, tradirebbero la ratio della fattispecie e la giustificazione della pena prevista.

La Corte è esplicita nel chiarire che il limite invalicabile resta il significato letterale possibile della norma: il giudice non può attribuire al testo un senso che esso non possa in alcun modo sostenere. Ma tra tutti i significati possibili, egli ha il dovere di selezionare quello che evita risultati contra constitutionem, soprattutto quando il rischio è quello di infliggere una sanzione gravemente sproporzionata rispetto al disvalore concreto del fatto.

In questa prospettiva, la riduzione teleologica assume una funzione che potremmo definire igienica: impedisce al diritto penale di punire ciò che è solo formalmente illecito ma sostanzialmente innocuo, o comunque incapace di giustificare l’afflizione prevista dalla cornice edittale.

Non si tratta, dunque, di una scelta creativa o di una indulgenza interpretativa. È, come afferma la Corte, un dovere costituzionale del giudice penale, chiamato non solo ad applicare la legge, ma a farlo in modo compatibile con la Costituzione nel suo insieme.

La carne d’asino e il disvalore mancante. Applicando questi principi, la Corte osserva che l’offerta era generica, priva di quantità e qualità. Era collocata in un tempo futuro ed eventuale, riferita a un bene di dubbia salubrità e provenienza illecita e non correlata ad alcun interesse noto del destinatario.

In altre parole: nessuna reale possibilità che l’offerta fosse accettata. E dove manca questa possibilità, manca l’offensività reale. E dove manca l’offensività, la pena diventa sproporzionata.

Conclusione: il fatto non sussiste.

il diritto penale tra simbolo e misura

Questa sentenza vale più di molte riforme. In un tempo in cui il legislatore ricorre sempre più spesso al diritto penale come strumento simbolico, aumentando le pene in modo disomogeneo e talvolta irrazionale, la Cassazione ricorda che non tutto ciò che è formalmente tipico è penalmente giusto.

La comparazione tra principio di legalità e principio di proporzionalità non è un esercizio teorico: è l’unico antidoto contro un diritto penale che rischia di punire le parole più dei fatti, e le metafore più delle condotte realmente pericolose.

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Art. 322. codice penale

Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilita’ non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio,  per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri,  soggiace,  qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla  pena  stabilita  nel primo comma dell’articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l’offerta o  la  promessa  e’  fatta  per  indurre  un  pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio  ad  omettere  o  a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o  la  promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell’articolo 319, ridotta  di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al  pubblico  ufficiale  o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una  promessa  o dazione di denaro o altra utilita’ per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale  o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una  promessa  o dazione di denaro od altra utilita’ da parte di  un  privato  per  le finalita’ indicate dall’articolo 319.

AGGIORNAMENTO (281)

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come  modificato  dalla  L.  17 ottobre 2017, n. 161, ha disposto (con l’art. 71, commi 1 e 3) che le pene stabilite per il delitto previsto  dal  presente  articolo  sono aumentate da un terzo alla meta’ se il fatto e’ commesso  da  persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di  prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e  sino  a  tre anni dal momento in cui ne e’  cessata  l’esecuzione.  Alla  pena  e’ aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

La Sentenza