la CEDU condanna l’Italia nel caso Agrisud 2014 S.r.l. e altri
La discrezionalità dell’Agenzia delle Entrate nei controlli fiscali è sempre stata al centro di un dibattito che attraversa dottrina, giurisprudenza e prassi amministrativa. L’equilibrio tra esigenze di contrasto all’evasione e tutela dei diritti fondamentali delle imprese è fragile, soprattutto quando l’attività ispettiva si traduce in accessi, verifiche e acquisizioni documentali che incidono profondamente sulla sfera privata e organizzativa del contribuente. Con la sentenza Agrisud 2014 S.r.l. semplificata e altri c. Italia, pronunciata l’11 dicembre 2025 dalla Prima Sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo, questo equilibrio viene nuovamente rimesso in discussione, confermando – e rafforzando – un orientamento già inaugurato dalla precedente decisione Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri c. Italia del 6 febbraio 2025.
La pronuncia chiama in causa direttamente la legittimità costituzionale e convenzionale dell’attuale disciplina degli accessi fiscali, fondata in particolare sull’articolo 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (IVA) e sull’articolo 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (imposte dirette). Ed è soprattutto sul tema della discrezionalità dell’Agenzia delle Entrate e dell’assenza di adeguate garanzie procedurali che la Corte europea costruisce il proprio percorso argomentativo.
L’origine della controversia: controlli fiscali e accessi nei locali aziendali
Il caso Agrisud 2014 S.r.l. e altri nasce da una serie di ricorsi presentati da società italiane sottoposte ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei propri locali aziendali, nelle sedi legali e negli ambienti utilizzati per lo svolgimento dell’attività professionale. Le operazioni erano state eseguite da funzionari dell’Agenzia delle Entrate e da ufficiali o agenti della Guardia di Finanza, sulla base delle disposizioni contenute negli articoli 52 del D.P.R. n. 633 del 1972 e 33 del D.P.R. n. 600 del 1973, al fine di acquisire documentazione contabile, fatture, libri sociali e altri documenti ritenuti rilevanti ai fini dell’accertamento fiscale.
Le società ricorrenti non contestavano in astratto il potere dello Stato di effettuare controlli tributari, ovviamente, né il principio secondo cui l’attività economica deve svolgersi nel rispetto degli obblighi fiscali. Ciò che veniva denunciato era l’eccessiva ampiezza del potere discrezionale attribuito alle autorità fiscali, unita all’assenza di garanzie procedurali idonee a prevenire abusi o arbitrarietà, in particolare per quanto riguarda l’assenza di un controllo giurisdizionale effettivo, sia ex ante sia ex post, sulla legittimità, necessità e proporzionalità delle misure adottate.
Le società invocavano, dinanzi alla Corte di Strasburgo, la violazione dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza, nonché – in alcuni casi – dell’articolo 13 (diritto a un ricorso effettivo) e dell’articolo 6 § 1 (diritto a un equo processo).
La riunione dei ricorsi e il quadro di riferimento giurisprudenziale
La Corte, constatata la sostanziale identità delle questioni sollevate, ha deciso di riunire i ricorsi in un’unica sentenza, secondo una tecnica ormai consolidata nella giurisprudenza di Strasburgo quando si è in presenza di violazioni strutturali o sistemiche. Già in apertura, il Collegio chiarisce che la causa Agrisud si inserisce nel solco della decisione Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri c. Italia, che aveva affrontato in modo approfondito il problema dell’accesso ai locali aziendali e della discrezionalità dell’amministrazione finanziaria in assenza di adeguati meccanismi di controllo giurisdizionale.
La Corte richiama inoltre il principio affermato nella sentenza Radomilja e altri c. Croazia della Grande Camera (20 marzo 2018), secondo cui essa è libera di qualificare giuridicamente i fatti della causa indipendentemente dalle censure formulate dalle parti. In applicazione di tale principio, le doglianze delle società ricorrenti vengono esaminate esclusivamente sotto il profilo dell’articolo 8 della Convenzione, considerato idoneo a ricomprendere l’intera problematica degli accessi e delle ispezioni nei locali aziendali.
L’eccezione preliminare del Governo: il mancato esaurimento dei rimedi interni
Come già avvenuto nel caso Italgomme, ma non solo, come avviene molto spesso, anche nel giudizio Agrisud il Governo italiano ha sollevato un’eccezione preliminare di irricevibilità, sostenendo che le società ricorrenti non avessero esaurito le vie di ricorso interne, in quanto non avevano impugnato le misure dinanzi alle commissioni tributarie o ai tribunali civili.
La Corte respinge tale eccezione, richiamando espressamente i §§ 137-138 della sentenza Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri, nei quali era stato chiarito che il sistema giuridico italiano non offre rimedi effettivi contro gli accessi e le ispezioni fiscali, soprattutto nella misura in cui tali misure non sono soggette a un controllo giurisdizionale adeguato ex post della loro legittimità, necessità e proporzionalità. Le Commissioni tributarie, infatti, sono chiamate a pronunciarsi sull’atto impositivo finale, non sulle modalità con cui l’amministrazione acquisisce la prova, mentre i giudici civili non dispongono di un rimedio specifico ed efficace contro l’ingerenza subita in sede di verifica fiscale.
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In questo passaggio emerge con chiarezza uno dei nodi centrali della questione: la mancanza di un controllo giurisdizionale effettivo sugli accessi fiscali, che trasforma la discrezionalità amministrativa in un potere sostanzialmente incontrollato.
La nozione convenzionale di “domicilio” e l’applicabilità dell’articolo 8 CEDU alle persone giuridiche
Nel valutare la fondatezza dei ricorsi, la Corte muove da una ricostruzione ormai consolidata della nozione di “domicilio” ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione. Essa non si limita alla sfera abitativa delle persone fisiche, ma si estende anche ai locali professionali e commerciali delle persone giuridiche, quando l’ingerenza statale incide sulla loro autonomia organizzativa, sulla riservatezza delle comunicazioni e sulla segretezza delle informazioni economiche e commerciali.
Già nella sentenza Italgomme, ai §§ 77-79, la Corte aveva affermato che gli accessi e le ispezioni nei locali aziendali, pur non essendo equiparabili alle perquisizioni e ai sequestri in senso penalistico, costituiscono comunque un’ingerenza nel diritto al rispetto del domicilio e della corrispondenza delle società. Tale impostazione viene integralmente ripresa nella sentenza Agrisud, che ribadisce come la tutela dell’articolo 8 si applichi pienamente anche alle imprese, soprattutto in un contesto economico in cui le informazioni aziendali rappresentano un patrimonio essenziale e strategico.
Il quadro normativo interno: articoli 52 del D.P.R. 633/1972 e 33 del D.P.R. 600/1973
Il cuore del problema risiede nella disciplina interna degli accessi fiscali, contenuta principalmente nell’articolo 52 del D.P.R. n. 633 del 1972 e nell’articolo 33 del D.P.R. n. 600 del 1973. Tali disposizioni attribuiscono ai funzionari dell’amministrazione finanziaria e agli ufficiali della Guardia di Finanza il potere di accedere nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali, al fine di procedere a ispezioni documentali e verifiche contabili.
In alcuni casi, l’accesso nei locali adibiti ad abitazione privata richiede l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica, mentre per i locali esclusivamente commerciali è sufficiente un’autorizzazione interna dell’amministrazione finanziaria. È proprio su questo punto che la Corte europea individua una delle criticità principali del sistema: la mancanza di un controllo preventivo indipendente, affidato a un giudice o a un’autorità terza, sulla legittimità e necessità dell’accesso.
La Corte osserva che il sistema italiano conferisce alle autorità fiscali un potere discrezionale estremamente ampio, sia quanto alle condizioni di attuazione delle misure sia quanto al loro ambito oggettivo e temporale. In particolare, le autorizzazioni spesso si limitano a un generico riferimento alla necessità di acquisire prove rilevanti ai fini dell’accertamento fiscale, senza indicare in modo specifico le ragioni dell’intervento, l’arco temporale di riferimento o le categorie di documenti ricercati.
La discrezionalità dell’Agenzia delle Entrate e il problema delle garanzie procedurali
È proprio sul tema della discrezionalità dell’Agenzia delle Entrate che la sentenza Agrisud offre un contributo particolarmente significativo. La Corte non nega che l’amministrazione finanziaria debba disporre di un certo margine di apprezzamento nella selezione dei contribuenti da sottoporre a verifica e nelle modalità di svolgimento dei controlli. Tuttavia, essa sottolinea che tale discrezionalità deve essere incanalata entro confini normativi chiari e accompagnata da garanzie procedurali idonee a prevenire arbitrii e abusi.
Nel caso di specie, la Corte rileva che le autorizzazioni agli accessi rilasciate alle autorità fiscali erano nella maggior parte dei casi prive di motivazione specifica e consentivano ispezioni di portata estremamente ampia, estese a tutti i documenti concernenti il rispetto generale degli obblighi fiscali per vari anni d’imposta, senza alcuna delimitazione oggettiva o temporale. In uno dei ricorsi, inoltre, l’ispezione era stata effettuata addirittura oltre due anni dopo il rilascio dell’autorizzazione, circostanza che rendeva ancora più problematica la giustificazione dell’intervento.
Questi elementi conducono la Corte a ritenere che il quadro normativo interno non offra un livello minimo di protezione contro le ingerenze arbitrarie richiesto dall’articolo 8 della Convenzione. La discrezionalità amministrativa, in assenza di adeguati contrappesi procedurali, si trasforma in un potere sostanzialmente incontrollato, incompatibile con il principio di legalità convenzionale.
La circolare n. 4/E del 7 maggio 2021 e i limiti delle soft law amministrative
Un passaggio particolarmente interessante della sentenza Agrisud riguarda il ruolo delle circolari amministrative e, in particolare, della circolare n. 4/E dell’Agenzia delle Entrate del 7 maggio 2021, che aveva introdotto alcune linee guida operative e criteri di selezione per l’effettuazione degli accessi e delle verifiche fiscali.
Il Governo italiano aveva sostenuto che tale circolare rappresentasse un significativo passo avanti nella delimitazione del potere discrezionale dell’amministrazione, introducendo criteri di rischio, parametri di selezione e indicazioni operative volte a rendere più trasparente e proporzionato l’esercizio dei poteri ispettivi.
La Corte, tuttavia, si mostra scettica rispetto all’efficacia di strumenti di soft law nel soddisfare le esigenze di legalità previste dall’articolo 8 § 2 della Convenzione. Richiamando i §§ 112-113 della sentenza Italgomme, essa osserva che, in assenza di informazioni pubbliche trasparenti sui criteri effettivi di selezione delle imprese da ispezionare e in mancanza di vincoli giuridicamente cogenti per l’amministrazione, tali linee guida non sono sufficienti a delimitare la portata del margine di discrezionalità riconosciuto alle autorità fiscali.
La Corte sottolinea che il requisito della “previsione di legge”, richiesto dall’articolo 8 § 2 della Convenzione, implica non solo l’esistenza di una base normativa interna, ma anche che tale normativa sia accessibile, prevedibile e sufficientemente precisa da consentire ai cittadini e alle imprese di prevedere, entro limiti ragionevoli, le conseguenze delle proprie azioni e le circostanze in cui possono essere sottoposti a controlli invasivi.
L’oggetto e la portata delle misure: il problema delle autorizzazioni generiche
Le circolari sono un problema tutto italiano. Le circolari, le direttive interne, non sono fonti di diritto, ma spesso vengono utilizzate dagli enti come fonti di diritti ed obblighi. Infatti, uno dei profili più critici emersi nella sentenza Agrisud riguarda l’oggetto e la portata delle autorizzazioni rilasciate alle autorità fiscali. La Corte rileva che, nella maggior parte dei ricorsi, le autorizzazioni consentivano l’accesso a tutti i documenti e a tutte le prove concernenti il rispetto generale degli obblighi fiscali delle società per un arco temporale esteso, senza alcuna delimitazione specifica.
Questa impostazione, secondo la Corte, si pone in contrasto con il principio di proporzionalità, che impone di limitare l’ingerenza statale a quanto strettamente necessario per il perseguimento dello scopo legittimo perseguito. Un’autorizzazione generica, che consente un’esplorazione indiscriminata dell’intero patrimonio documentale dell’impresa, si avvicina pericolosamente a una perquisizione a tappeto, priva delle garanzie che il diritto penale esige per misure analoghe.
La Corte ribadisce che, anche in materia fiscale, le misure intrusive devono essere circoscritte nel loro oggetto, giustificate da elementi concreti e specifici e sottoposte a un controllo indipendente, almeno ex post, che consenta di verificarne la legittimità, la necessità e la proporzionalità.
L’assenza di rimedi effettivi ex post: il ruolo delle commissioni tributarie e dei giudici civili
Un altro pilastro del ragionamento della Corte riguarda l’assenza di rimedi effettivi ex post contro gli accessi e le ispezioni fiscali. Come già affermato nei §§ 128-129 e 133-134 della sentenza Italgomme, la Corte ritiene che i ricorsi dinanzi alle commissioni tributarie non costituiscano un rimedio effettivo ai sensi dell’articolo 13 della Convenzione, poiché tali organi sono chiamati a pronunciarsi sull’atto impositivo finale, non sulle modalità di acquisizione della prova. Analogamente, i giudici civili non dispongono di strumenti idonei a sindacare in modo tempestivo ed efficace la legittimità delle misure ispettive.
Nel caso Agrisud, il Governo non ha indicato alcuna evoluzione normativa o giurisprudenziale interna idonea a superare tali criticità, sicché la Corte conferma integralmente le proprie conclusioni precedenti. Ne emerge un quadro in cui l’impresa sottoposta a verifica fiscale subisce un’ingerenza significativa nella propria sfera giuridica senza disporre di un mezzo effettivo per contestarla, se non indirettamente e in via mediata, attraverso l’impugnazione dell’atto impositivo finale, quando ormai l’ingerenza si è già consumata.
La conclusione della Corte: violazione dell’articolo 8 CEDU
Alla luce di queste considerazioni, la Corte giunge a una conclusione netta: nelle circostanze del caso, l’ingerenza nel diritto al rispetto del domicilio e della corrispondenza delle società ricorrenti non può dirsi “prevista dalla legge” ai sensi dell’articolo 8 § 2 della Convenzione. Il quadro normativo italiano, pur fondato su disposizioni formali di legge, non soddisfa infatti i requisiti di accessibilità, prevedibilità e precisione richiesti dalla giurisprudenza convenzionale, né offre garanzie procedurali sufficienti contro l’arbitrarietà.
Ne consegue la dichiarazione di violazione dell’articolo 8 della Convenzione. In applicazione dell’articolo 41, la Corte riconosce a ciascuna società ricorrente una somma a titolo di danno non patrimoniale, quantificata equitativamente, oltre agli eventuali oneri fiscali, e dispone il pagamento di interessi in caso di ritardo nell’esecuzione.
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Discrezionalità dell’Agenzia delle Entrate e principio di legalità: una frattura sistemica
La portata sistemica della sentenza Agrisud emerge chiaramente se si considera che essa non si limita a censurare singole prassi amministrative, ma mette in discussione l’intero impianto normativo che disciplina gli accessi fiscali in Italia. Il nodo centrale è rappresentato dalla discrezionalità dell’Agenzia delle Entrate, che la Corte considera eccessivamente ampia e priva di adeguati contrappesi procedurali.
Nel linguaggio della Corte europea, il problema non è tanto l’esistenza di un potere discrezionale, quanto l’assenza di criteri normativi sufficientemente precisi e di meccanismi di controllo indipendente idonei a evitare che tale discrezionalità degeneri in arbitrarietà. In altri termini, il principio di legalità convenzionale non si esaurisce nella previsione formale di un potere in una fonte primaria, ma richiede che tale potere sia esercitabile entro confini chiari, prevedibili e controllabili.
Questo approccio si inserisce in una linea giurisprudenziale consolidata della Corte, secondo cui ogni ingerenza in un diritto fondamentale deve essere non solo “prevista dalla legge” e perseguire uno scopo legittimo, ma anche essere “necessaria in una società democratica”, vale a dire proporzionata e accompagnata da garanzie adeguate contro gli abusi. Nel contesto fiscale, ciò si traduce nell’esigenza di bilanciare l’interesse pubblico alla riscossione delle imposte con il diritto delle imprese alla tutela della propria sfera privata e organizzativa. Insomma il legislatore dovrebbe si semplificare il lavoro dell’A.E. e della G.F., ma non semplificando all’estremo eliminando diritti.
Il confronto con la giurisprudenza interna: tra tradizione inquisitoria e diritti fondamentali
La sentenza Agrisud pone l’ordinamento italiano di fronte a una tensione strutturale tra la tradizione inquisitoria del diritto tributario e l’evoluzione dei diritti fondamentali in chiave convenzionale. Storicamente, il sistema fiscale italiano ha attribuito all’amministrazione finanziaria ampi poteri di indagine, giustificati dall’esigenza di contrastare l’evasione e di tutelare l’interesse erariale. Tali poteri sono stati a lungo considerati compatibili con l’assetto costituzionale, anche alla luce dell’articolo 53 della Costituzione, che impone a tutti di concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva.
Tuttavia, l’ingresso sempre più incisivo della giurisprudenza convenzionale nel sistema delle fonti interne ha progressivamente ridefinito i confini di tali poteri, imponendo un ripensamento delle categorie tradizionali. La Corte costituzionale italiana, in più occasioni, ha riconosciuto la necessità di interpretare le norme interne in modo conforme alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, secondo il principio di interpretazione conforme elaborato a partire dalla sentenza n. 348 del 2007.
Queste sentenze dovranno essere ampiamente considerate in vista dell’utilizzo sempre più rilevante dell’IA nei controlli fiscali e nei regolamenti e nelle L. che andranno a regolamentare queste modalità.
Accessi fiscali, ispezioni e perquisizioni: la linea di confine tracciata dalla CEDU
Un aspetto particolarmente delicato della pronuncia riguarda la qualificazione giuridica delle misure di accesso e ispezione. La Corte chiarisce che tali misure, pur non essendo formalmente assimilabili alle perquisizioni e ai sequestri in ambito penale, producono effetti analoghi sulla sfera giuridica del destinatario, in quanto comportano un’ingerenza significativa nel domicilio e nella corrispondenza.
Questa assimilazione funzionale induce la Corte a ritenere che anche in ambito fiscale debbano trovare applicazione, mutatis mutandis, alcune delle garanzie tipiche del diritto penale, come il controllo giurisdizionale preventivo o, quantomeno, un controllo successivo effettivo e tempestivo. La mancanza di tali garanzie rende l’ingerenza incompatibile con l’articolo 8 della Convenzione, anche se formalmente fondata su disposizioni legislative interne.
Ne deriva un superamento implicito della tradizionale distinzione tra attività amministrativa e attività repressiva, a favore di un approccio sostanzialistico che guarda agli effetti concreti delle misure e non alla loro qualificazione formale.
Il problema della “previsione di legge” nel diritto convenzionale
Uno dei passaggi più significativi della sentenza Agrisud riguarda l’interpretazione del requisito della “previsione di legge” di cui all’articolo 8 § 2 della Convenzione. La Corte ribadisce che tale requisito non può essere inteso in senso meramente formale, come semplice esistenza di una base normativa interna, ma richiede che la legge sia formulata con sufficiente precisione da consentire ai cittadini di regolare la propria condotta e di prevedere, entro limiti ragionevoli, le conseguenze delle proprie azioni.
Nel caso degli accessi fiscali, ciò implica che la normativa debba indicare in modo chiaro e circoscritto le condizioni in cui l’amministrazione può accedere nei locali del contribuente, gli obiettivi dell’intervento, le modalità di svolgimento delle operazioni e le garanzie procedurali a tutela del destinatario. La mera attribuzione di un potere generale di accesso, accompagnata da autorizzazioni generiche e prive di motivazione specifica, non soddisfa tali requisiti e si espone alla censura convenzionale.
Questa impostazione si inserisce in una giurisprudenza costante della Corte europea, che ha più volte affermato la necessità di norme chiare e prevedibili in materia di intercettazioni, perquisizioni, sequestri e altre misure intrusive, estendendo tali principi anche al settore amministrativo e fiscale.
Il precedente Italgomme e la costruzione di un orientamento strutturale
La sentenza Agrisud non rappresenta un unicum isolato, ma si colloca all’interno di un percorso giurisprudenziale coerente inaugurato dalla decisione Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri c. Italia. In quella pronuncia, la Corte aveva già individuato le medesime criticità del sistema italiano degli accessi fiscali, giungendo alla conclusione che il quadro normativo interno non offriva garanzie procedurali sufficienti contro l’arbitrarietà e che le misure in contestazione non potevano dirsi “previste dalla legge” ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione.
La riproposizione di tali argomentazioni nella sentenza Agrisud, accompagnata dall’assenza di qualsiasi evoluzione normativa o giurisprudenziale interna idonea a superare le criticità già rilevate, consente di parlare ormai di un vero e proprio orientamento strutturale della Corte europea nei confronti del sistema italiano dei controlli fiscali.
Ciò rafforza l’obbligo per lo Stato italiano di adottare misure generali di carattere normativo e amministrativo per conformarsi alle sentenze della Corte, ai sensi dell’articolo 46 della Convenzione, superando le carenze strutturali individuate e prevenendo il rischio di ulteriori condanne.

