Prescrizione tra conviventi di fatto: la Corte costituzionale riscrive l’art. 2941 c.c.

La sentenza n. 7/2026 e la nuova tutela dei crediti nelle coppie non sposate

Può un credito nascere e morire all’interno di una relazione affettiva stabile, solo perché i partner non sono sposati? Può l’ordinamento giuridico pretendere che chi vive in una convivenza di fatto, pur fondata su legami di solidarietà, fiducia e progetto di vita comune, si tuteli come un estraneo, interrompendo la prescrizione con atti formali e potenzialmente conflittuali?

A queste domande risponde la sentenza della Corte costituzionale n. 7 del 1° dicembre 2025, depositata il 23 gennaio 2026, un altro tassello nella disciplina della convivenza di fatto, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 2941, primo comma, n. 1, del codice civile, nella parte in cui limita la sospensione della prescrizione ai soli coniugi.

Con questa pronuncia, la Consulta estende la sospensione del decorso prescrizionale anche alle coppie conviventi stabilmente legate da un vincolo affettivo familiare, riconoscendo che la ratio della norma – la tutela dell’armonia e della fiducia nella relazione – opera allo stesso modo dentro e fuori dal matrimonio.

un prestito in una convivenza lunga oltre dieci anni

La questione trae origine da un giudizio civile pendente dinanzi al Tribunale ordinario di Firenze, sezione terza civile, nel quale una donna conveniva in giudizio l’ex convivente per ottenere la restituzione di beni personali e somme di denaro per un importo complessivo di oltre 91.000 euro.

In particolare, emergeva che l’attrice aveva prestato al compagno 63.713 euro, utilizzati per opere di miglioria su un immobile di proprietà esclusiva di quest’ultimo. In data 16 marzo 2006, il convivente aveva sottoscritto una ricognizione di debito, riconoscendo l’esistenza dell’obbligazione e impegnandosi alla restituzione, con esclusione espressa della natura di obbligazione naturale ai sensi dell’art. 2034 c.c.

La coppia aveva convissuto stabilmente per oltre un decennio, ma nel novembre 2016 la relazione si era interrotta. Solo dopo la cessazione della convivenza la donna aveva iniziato a sollecitare la restituzione del prestito, inviando plurime raccomandate tra il 2017 e il 2018, fino ad adire il giudice.

Il convenuto, pur ammettendo il debito, eccepiva l’intervenuta prescrizione decennale del diritto di credito, sostenendo che il termine avesse iniziato a decorrere dal 16 marzo 2006 e fosse spirato nel marzo 2016, prima di qualsiasi atto interruttivo.

Secondo la disciplina vigente, infatti, l’art. 2941, primo comma, n. 1, c.c. sospende la prescrizione solo «tra i coniugi», ma non tra conviventi di fatto.

prescrizione, affettività e irragionevolezza normativa

Di fronte all’eccezione di prescrizione, il Tribunale di Firenze si è trovato davanti a un bivio: applicare rigidamente la norma codicistica e rigettare la domanda della donna, oppure interrogarsi sulla compatibilità costituzionale di una disciplina che protegge i coniugi, ma non chi vive una relazione affettiva stabile non formalizzata.

Il giudice rimettente ha osservato che, se la sospensione della prescrizione fosse estesa ai conviventi di fatto, il decorso del termine sarebbe rimasto congelato fino alla cessazione della convivenza nel novembre 2016, rendendo tempestivi gli atti interruttivi successivi.

Tuttavia, un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2941 c.c. appariva impraticabile, stante il suo chiaro riferimento testuale ai soli coniugi.

Da qui il rinvio alla Corte costituzionale, con sollevazione di questioni di legittimità costituzionale per violazione:

  • dell’art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento tra coniugi e conviventi;
  • dell’art. 2 Cost., per la lesione delle formazioni sociali familiari e dei diritti fondamentali della persona nelle relazioni affettive;
  • dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 8 CEDU e agli artt. 9 e 33 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

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Il precedente del 1998: quando la convivenza era giuridicamente fragile

Il Tribunale di Firenze non ignorava che la Corte costituzionale si era già pronunciata sulla medesima questione con la sentenza n. 2 del 1998, dichiarando allora non fondate le censure di illegittimità dell’art. 2941 c.c.

In quella decisione, la Consulta aveva fondato il proprio rigetto su due argomenti principali:

  1. La non comparabilità tra matrimonio e convivenza, ritenendo che solo il primo fosse connotato da stabilità giuridica, reciprocità di diritti e doveri e certezza formale del vincolo.
  2. L’incompatibilità della sospensione della prescrizione con rapporti privi di «precisi elementi formali e temporali», che – secondo la Corte – solo il matrimonio era in grado di offrire.

Ma il Tribunale di Firenze ha osservato come, nel frattempo, fosse mutato profondamente sia il contesto sociale, sia quello normativo e giurisprudenziale, con un progressivo riconoscimento della convivenza di fatto come formazione familiare dotata di piena dignità costituzionale.

L’evoluzione giurisprudenziale: dalla tolleranza alla piena dignità della famiglia di fatto

Nel ricostruire il percorso argomentativo che conduce alla decisione del 2026, la Corte costituzionale dedica ampio spazio all’evoluzione della propria giurisprudenza in tema di famiglia di fatto.

Già con la sentenza n. 237 del 1986, la Corte aveva riconosciuto che una convivenza stabile, pur non fondata sul matrimonio, non è costituzionalmente irrilevante ai sensi dell’art. 2 Cost., in quanto formazione sociale ove si sviluppano relazioni di solidarietà.

La svolta decisiva si è avuta con la sentenza n. 404 del 1988, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 6 della legge n. 392/1978 nella parte in cui non prevedeva il subentro del convivente more uxorio nel contratto di locazione in caso di morte del conduttore, riconoscendo alla convivenza una dignità analoga a quella della famiglia matrimoniale sul piano della tutela abitativa.

Con la sentenza n. 8 del 1996, la Corte ha poi affermato che la convivenza non deve essere considerata una «forma minore» o socialmente riprovevole rispetto al matrimonio, ma una relazione dotata di autonoma dignità.

Questa linea evolutiva si è consolidata con la sentenza n. 140 del 2009, che ha esplicitamente qualificato la convivenza stabile come «famiglia» ai sensi dell’art. 2 Cost., e con la sentenza n. 213 del 2016, che ha dichiarato illegittima l’esclusione del convivente dal permesso retribuito per assistere il familiare disabile previsto dall’art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992.

Più recentemente, la Corte ha esteso al convivente:

  • il diritto ai colloqui affettivi in carcere senza controllo a vista, con la sentenza n. 10 del 2024, sull’art. 18 della legge n. 354/1975;
  • la qualifica di familiare nell’impresa familiare, con la sentenza n. 148 del 2024, dichiarando l’illegittimità degli artt. 230-bis e 230-ter c.c. nella parte in cui non ricomprendevano il convivente di fatto;
  • il congedo straordinario per l’assistenza al familiare con disabilità grave, con la sentenza n. 197 del 2025, sull’art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001.

In questa prospettiva, la convivenza stabile non è più una situazione di fatto giuridicamente irrilevante, ma una formazione familiare costituzionalmente protetta, nella quale si sviluppano relazioni affettive, solidaristiche e progettuali meritevoli di tutela non inferiore, in molti ambiti, a quella riconosciuta al matrimonio.

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L’apporto della giurisprudenza di legittimità sulla convivenza di fatto: il diritto vivente

Parallelamente, anche la giurisprudenza della Corte di cassazione ha progressivamente rafforzato la tutela dei conviventi di fatto.

Sul piano civilistico, è ormai pacifico che il convivente abbia legittimazione iure proprio per il risarcimento del danno da lesione o perdita del rapporto affettivo, come affermato da Cass. civ., sez. III, 28 marzo 1994, n. 2988, 21 marzo 2013, n. 7128, e più recentemente Cass. civ., sez. III, ord. 13 aprile 2018, n. 9178.

È stato altresì riconosciuto al convivente un diritto di detenzione qualificata sulla casa adibita a comune abitazione (tra le altre, Cass. civ., sez. III, 27 aprile 2017, n. 10377; Cass. civ., sez. I, 11 settembre 2015, n. 17971), nonché una tutela patrimoniale in caso di scioglimento della convivenza, attraverso:

  • l’istituto delle obbligazioni naturali ex art. 2034 c.c. (ad esempio Cass. civ., sez. I, 13 giugno 2023, n. 16864; Cass. civ., sez. I, ord. 2 gennaio 2025, n. 28);
  • l’azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. (ad esempio Cass. civ., sez. III, 15 maggio 2009, n. 11330; Cass. civ., sez. III, ord. 7 giugno 2018, n. 14732).

Le Sezioni Unite civili, con la sentenza n. 32198 del 5 novembre 2021, hanno poi affermato che la convivenza stabile genera un dovere giuridico di assistenza morale e materiale, che trascende la mera dimensione delle obbligazioni naturali.

In ambito penale, le Sezioni Unite hanno esteso ai conviventi di fatto la causa di non punibilità prevista dall’art. 384 c.p. per chi commette un reato per salvare un prossimo congiunto da grave nocumento, nonostante l’art. 307, comma 4, c.p. non li ricomprendesse espressamente, con la storica sentenza 17 marzo 2021, n. 10381.

Tutte queste pronunce hanno progressivamente costruito un diritto vivente che riconosce nella convivenza stabile una relazione affettiva e solidale assimilabile, per molti profili, al matrimonio, rendendo sempre meno giustificabile una disciplina deteriore sul piano della tutela dei diritti.

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L’intervento del legislatore: la legge n. 76 del 2016 sulle convivenze di fatto

Questo processo giurisprudenziale ha trovato consacrazione normativa con la legge 20 maggio 2016, n. 76, recante la «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

L’art. 1, comma 36, definisce i conviventi di fatto come «due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale», non vincolate da matrimonio, unione civile, parentela, affinità o adozione.

La legge ha inoltre introdotto strumenti di prova della convivenza, come la dichiarazione anagrafica ex d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, e una serie articolata di tutele, tra cui:

  • diritti di visita, assistenza e accesso alle informazioni sanitarie;
  • facoltà di designazione come rappresentante;
  • diritti in materia di casa di abitazione;
  • contratti di convivenza per la regolazione dei rapporti patrimoniali.

In questo quadro, la persistenza di una norma codicistica che continuava a escludere i conviventi dalla sospensione della prescrizione appariva sempre più come una incongruenza sistemica, eredità di un modello familiare ormai superato.

La questione davanti alla Corte: comparabilità tra coniugi e conviventi

Nel giudizio di costituzionalità, la Corte si è trovata a valutare se la disciplina prevista per i coniugi dall’art. 2941, primo comma, n. 1, c.c. potesse costituire un tertium comparationis rispetto ai conviventi di fatto ai fini del controllo di ragionevolezza ex art. 3 Cost.

La Corte ribadisce un principio consolidato: non esiste una generale equivalenza tra matrimonio e convivenza di fatto, trattandosi di istituti distinti, con regole, presupposti ed effetti diversi (cfr. sentenze n. 148 e n. 66 del 2024; n. 170 del 2014; n. 138 del 2010).

Tuttavia, è altrettanto consolidato che, rispetto a specifiche norme estranee alla disciplina tipica dello status familiare, è possibile – e talora doveroso – procedere a un raffronto tra coniugi e conviventi, laddove emergano caratteristiche comuni tali da rendere irragionevole una disciplina differenziata (sentenze n. 8 del 1996, n. 140 del 2009, n. 148 del 2024).

L’art. 2941 c.c. non attiene allo status personale o ai diritti e doveri tipici del matrimonio, ma alla tutela dei diritti patrimoniali attraverso l’istituto generale della prescrizione.

La ratio dell’art. 2941 c.c.: affettività, fiducia e inesigibilità dell’azione

La Corte chiarisce la funzione dell’art. 2941, primo comma, n. 1, c.c., secondo cui «la prescrizione rimane sospesa tra i coniugi».

Questa disposizione non è fondata su un mero dato formale – lo status matrimoniale – bensì su una ratio sostanziale: evitare che l’esercizio di atti interruttivi della prescrizione, tipicamente di natura contenziosa, comprometta l’armonia, la fiducia e la stabilità della relazione affettiva.

L’ordinamento riconosce che, all’interno di un rapporto di coppia stabile, non è esigibile pretendere che un partner agisca contro l’altro per tutelare un proprio diritto di credito, perché tale condotta rischierebbe di incrinare irrimediabilmente il legame affettivo che costituisce il fondamento stesso della relazione familiare.

Questa logica vale per i coniugi, ma – osserva la Corte – vale allo stesso modo per i conviventi di fatto, i quali vivono una comunione di vita e di affetti spesso indistinguibile, sul piano sostanziale, da quella matrimoniale.

Pretendere che il convivente creditore interrompa la prescrizione contro il partner equivale a porlo davanti a un’alternativa drammatica: sacrificare il legame affettivo o sacrificare il proprio diritto. Una simile alternativa è ritenuta costituzionalmente intollerabile, sia sotto il profilo dell’eguaglianza (art. 3 Cost.), sia sotto quello della tutela delle formazioni sociali e della persona (art. 2 Cost.).


Il superamento del formalismo: dalla certezza giuridica alla certezza sostanziale

Uno dei pilastri della sentenza n. 2 del 1998 era l’idea che la sospensione della prescrizione richiedesse «precisi elementi formali e temporali», garantiti dal matrimonio ma non dalla convivenza di fatto.La Corte del 2026 smonta radicalmente questa impostazione.

Anzitutto, richiama l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità in tema di sospensione della prescrizione tra coniugi legalmente separati. A partire da Cass. civ., sez. I, 4 aprile 2014, n. 7981, la Cassazione ha affermato che, con la separazione legale, la sospensione della prescrizione non opera più, nonostante il vincolo matrimoniale non sia ancora sciolto. Il criterio determinante non è dunque lo status formale, ma la persistenza dell’affectio e della comunione di vita.

Questo orientamento è stato ribadito, tra le altre, da Cass. civ., sez. I, ord. 14 dicembre 2018, n. 32524, Cass. civ., sez. I, sent. 20 agosto 2014, n. 18078, Cass. civ., sez. VI, ord. 5 maggio 2016, n. 8987, fino alla recente Cass. civ., sez. II, ord. 16 febbraio 2025, n. 3979.

Ne deriva che la sospensione della prescrizione è già oggi ancorata, nell’interpretazione giurisprudenziale, a un criterio sostanziale, non formale: la sussistenza effettiva del legame affettivo.

In secondo luogo, la Corte osserva che l’ordinamento conosce già numerose ipotesi in cui la sospensione o l’interruzione della prescrizione dipendono da eventi accertabili solo ex post, senza alcuna esigenza di certezza formale ex ante. Si pensi:

  • all’art. 2941, n. 8, c.c., che sospende la prescrizione finché non sia scoperto il dolo del debitore nell’occultare l’esistenza del debito;
  • all’art. 2942, n. 1, c.c., che sospende la prescrizione contro i minori o interdetti privi di rappresentante legale o in conflitto di interessi, come chiarito da Cass., Sez. Un., 6 dicembre 2024, n. 31310;
  • all’art. 2944 c.c., che prevede l’interruzione per riconoscimento del diritto, senza alcuna forma tipica.

Non esiste dunque, nell’istituto della prescrizione, un principio generale che imponga presupposti formalizzati e rigidamente tipizzati per la sospensione.

La prova della convivenza: tra legge e giurisprudenza

Un ulteriore argomento contrario all’estensione della sospensione ai conviventi era tradizionalmente rinvenuto nella presunta difficoltà di individuare con certezza il dies a quo e il dies ad quem della convivenza.

La Corte respinge anche questa obiezione.

Già prima della legge n. 76/2016, numerose discipline presupponevano la possibilità di accertare giudizialmente l’esistenza e la durata di una convivenza stabile. Oggi, inoltre, l’art. 1, comma 37, della legge n. 76/2016 consente la registrazione anagrafica della convivenza, offrendo uno strumento probatorio agevolato, ma non esclusivo.

La Corte ribadisce che la registrazione anagrafica non è una condicio sine qua non per il riconoscimento giuridico della convivenza, come già affermato nelle sentenze n. 148 del 2024 e n. 197 del 2025. La convivenza può essere provata con ogni mezzo, in base alle regole ordinarie dell’onere probatorio.

D’altra parte, l’ordinamento già consente di accertare periodi di convivenza ai fini:

  • dell’adozione (art. 6 legge n. 184/1983, come modificata dalla legge n. 149/2001);
  • del calcolo dell’assegno di divorzio o dell’assegno in favore del partner di un’unione civile (Cass., Sez. Un., sent. 18 dicembre 2023, n. 35385; sent. 27 dicembre 2023, n. 35969);
  • dei permessi ex legge n. 104/1992 (sent. Corte cost. n. 213/2016);
  • del congedo straordinario ex art. 42 d.lgs. n. 151/2001 (sent. Corte cost. n. 197/2025).

Non vi è dunque alcun ostacolo tecnico alla individuazione giudiziale del periodo di sospensione della prescrizione tra conviventi.

Il profilo sovranazionale: CEDU e Carta dei diritti fondamentali UE

Il Tribunale di Firenze aveva evocato anche l’art. 8 CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare, nonché gli artt. 9 e 33 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile questa parte delle censure per carenza di motivazione e per mancata dimostrazione dell’applicabilità del diritto UE alla fattispecie, in conformità all’art. 51 CDFUE, richiamando le proprie sentenze n. 137 del 2025, n. 85 del 2024, n. 69, n. 31 e n. 7 del 2025.

Tuttavia, sul piano ermeneutico, la Corte valorizza comunque l’evoluzione della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha progressivamente ricondotto le convivenze stabili alla nozione di “vita familiare” di cui all’art. 8 CEDU, come nelle sentenze:

  • Marckx c. Belgio, 13 giugno 1979;
  • Keegan c. Irlanda, 26 maggio 1994;
  • Schalk e Kopf c. Austria, 24 giugno 2010;
  • Oliari e altri c. Italia, 21 luglio 2015;
  • Moretti e Benedetti c. Italia, 27 aprile 2010;
  • Jaremowicz c. Polonia, 5 gennaio 2010.

Analogamente, l’art. 9 CDFUE, che distingue tra diritto di sposarsi e diritto di costituire una famiglia, testimonia una concezione pluralistica della famiglia, non più ancorata esclusivamente al matrimonio.

La decisione: illegittimità costituzionale dell’art. 2941 c.c.

Alla luce di questo complesso percorso argomentativo, la Corte costituzionale dichiara fondate le questioni sollevate in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., sia sotto il profilo della disparità di trattamento, sia sotto quello della irragionevolezza intrinseca.

La Corte afferma che: non è esigibile, né nei confronti dei coniugi né nei confronti dei conviventi di fatto, una condotta interruttiva della prescrizione idonea a compromettere il legame affettivo; l’esclusione dei conviventi dalla sospensione della prescrizione crea una ingiustificata disparità di trattamento, non sorretta da alcuna ragione oggettiva; tale esclusione incide negativamente su interessi protetti dall’art. 2 Cost., in quanto sacrifica l’armonia familiare o, alternativamente, il diritto di credito del convivente.

Pertanto, con la sentenza n. 7 del 2026, la Corte dichiara: «l’illegittimità costituzionale dell’art. 2941, primo comma, numero 1), del codice civile, nella parte in cui non prevede che la prescrizione rimane sospesa tra i conviventi di fatto».

La Corte precisa che l’espressione «conviventi di fatto» deve essere intesa alla luce dell’art. 1, comma 36, della legge n. 76/2016, comprendendo tanto le coppie eterosessuali quanto quelle omosessuali. Ne consegue che non è necessario intervenire sull’art. 1, comma 18, della legge n. 76/2016, come ipotizzato dal giudice rimettente.


la nuova disciplina della prescrizione nelle convivenze

La decisione produce un effetto dirompente sull’assetto dei rapporti patrimoniali tra conviventi di fatto.

Da oggi, in presenza di una convivenza stabile e affettivamente connotata, la prescrizione dei diritti – e in particolare dei crediti tra conviventi – rimane sospesa per tutta la durata della convivenza, esattamente come accade tra coniugi.

Questo significa che:

  • il termine prescrizionale non decorre, o rimane congelato, finché perdura la convivenza;
  • il termine riprende a decorrere solo dal momento della cessazione del rapporto di convivenza;
  • gli atti interruttivi compiuti dopo la fine della convivenza devono essere valutati alla luce di questo nuovo dies a quo.

Sul piano pratico, la pronuncia tutela in modo incisivo il convivente che abbia effettuato prestiti, anticipazioni, contribuzioni patrimoniali, evitando che tali crediti si estinguano silenziosamente per il solo decorso del tempo, in assenza di atti formalmente interruttivi incompatibili con la vita di coppia.

La prescrizione come strumento di giustizia relazionale

Uno degli aspetti più innovativi della sentenza n. 7/2026 è l’interpretazione della prescrizione non come mero istituto tecnico di stabilizzazione dei rapporti giuridici, ma come strumento che deve essere armonizzato con le dinamiche relazionali delle formazioni sociali tutelate dalla Costituzione.

La Corte riconosce che la prescrizione, se applicata in modo rigido all’interno di relazioni affettive stabili, può trasformarsi da meccanismo di certezza del diritto in fattore di ingiustizia sostanziale, costringendo una parte a scegliere tra il mantenimento del rapporto e la tutela dei propri diritti.

In questo senso, la pronuncia valorizza una concezione relazionale del diritto civile, nella quale gli istituti patrimoniali sono letti alla luce dei valori costituzionali della solidarietà (art. 2 Cost.) e dell’eguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.), superando l’idea che solo il matrimonio sia degno di protezione giuridica piena.

Il dialogo tra Corte costituzionale e Corte di cassazione

La sentenza n. 7/2026 si inserisce in un dialogo virtuoso tra Corte costituzionale e Corte di cassazione.

Da un lato, la Consulta valorizza l’orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha già abbandonato un’interpretazione formalistica dell’art. 2941 c.c., escludendo la sospensione in caso di separazione legale (Cass. n. 7981/2014; Cass. n. 32524/2018; Cass. n. 3979/2025), e riconoscendo al convivente una serie crescente di tutele patrimoniali e personali.

Dall’altro lato, la Corte costituzionale compie un salto qualitativo, trasformando il diritto vivente in diritto positivo costituzionalmente garantito, rimuovendo una disparità normativa ormai non più sostenibile.

La dimensione costituzionale: famiglia, affettività e dignità della persona

Sul piano dei principi, la decisione ribadisce una concezione pluralistica della famiglia, già affermata dalla Corte nelle sentenze n. 148 del 2024 e n. 10 del 2024, nella quale il matrimonio non rappresenta più l’unico modello legittimo di relazione affettiva stabile meritevole di tutela costituzionale.

L’art. 2 Cost., nel garantire le formazioni sociali ove si svolge la personalità dell’individuo, impone di riconoscere valore costituzionale anche alle convivenze di fatto caratterizzate da legami affettivi e solidaristici.

L’art. 3 Cost., nel suo duplice profilo di eguaglianza formale e sostanziale, esige che situazioni omogenee siano trattate in modo uguale e che il legislatore rimuova gli ostacoli che limitano di fatto la libertà e l’eguaglianza delle persone. In questa prospettiva, l’esclusione dei conviventi dalla sospensione della prescrizione costituiva un ostacolo ingiustificato alla tutela dei loro diritti patrimoniali.

La Corte valorizza inoltre la dignità della persona, implicitamente riconosciuta come valore fondante dell’ordinamento, nella sua dimensione relazionale: non vi è dignità piena se il diritto costringe l’individuo a sacrificare i propri affetti per tutelare i propri diritti, o viceversa.

Le ricadute applicative: processi in corso e contenzioso futuro

La pronuncia avrà un impatto significativo sui giudizi civili pendenti in materia di crediti tra conviventi.

Nei procedimenti in cui sia eccepita la prescrizione di diritti sorti durante una convivenza stabile, i giudici dovranno ora verificare:

  • l’esistenza della convivenza di fatto;
  • la sua durata;
  • il momento della cessazione;
  • il decorso del termine prescrizionale al netto del periodo di sospensione.

Questo comporterà un aumento dell’importanza dell’accertamento probatorio della convivenza, con valorizzazione di elementi quali la coabitazione, la comunanza di vita, la progettualità comune, l’assistenza reciproca, le dichiarazioni anagrafiche, le testimonianze, la documentazione bancaria e patrimoniale.

Sul piano sostanziale, è prevedibile un rafforzamento delle tutele dei conviventi più deboli, spesso donne che hanno contribuito economicamente alla formazione del patrimonio del partner senza adeguata formalizzazione contrattuale, confidando nel rapporto affettivo.

Prescrizione, convivenza e autonomia privata

La decisione non elimina l’importanza dell’autonomia privata nella regolazione dei rapporti patrimoniali tra conviventi, valorizzata dalla legge n. 76/2016 attraverso i contratti di convivenza.

Tuttavia, essa riconosce che l’autonomia privata non può essere l’unico strumento di tutela in contesti relazionali caratterizzati da asimmetrie di potere, da affidamento affettivo e da dinamiche informali. In tali contesti, la prescrizione rischiava di operare come una sanzione implicita per chi aveva confidato nella stabilità del rapporto.

Con la sentenza n. 7/2026, la Corte restituisce alla prescrizione la sua funzione originaria di strumento di certezza e stabilità, impedendo che diventi un mezzo di arricchimento ingiustificato o di deresponsabilizzazione nei rapporti affettivi.

La sentenza della Corte costituzionale n. 7 del 2026 segna una tappa fondamentale nel processo di costituzionalizzazione del diritto civile, confermando che gli istituti patrimoniali non possono essere applicati in modo avulso dai valori costituzionali della solidarietà, dell’eguaglianza e della tutela della persona.

Estendendo la sospensione della prescrizione ai conviventi di fatto, la Corte:

  • supera definitivamente una visione formalistica e matrimoniale-centrica della famiglia;
  • riconosce la piena dignità costituzionale delle relazioni affettive stabili non formalizzate;
  • rafforza la tutela dei diritti patrimoniali all’interno delle convivenze;
  • promuove una concezione relazionale e sostanziale della giustizia civile.

LA SENTENZA