Ludopatia e sovraindebitamento: quando il disturbo da gioco d’azzardo consente l’accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore

Avv. Leandro Grasso

Ludopatia, debiti e diritto della crisi: il ritorno di una questione mai chiusa

Nel diritto della crisi del consumatore l’accesso alle procedure di sovraindebitamento da parte dei soggetti affetti da ludopatia crea molti problemi agli operatori del diritto. Il problema, apparentemente semplice, interroga in realtà i fondamenti stessi del sistema: può ritenersi meritevole il debitore che ha contratto debiti per effetto di una dipendenza dal gioco d’azzardo? La ludopatia integra una causa non imputabile del sovraindebitamento o, al contrario, un comportamento colposo che deve precludere l’accesso ai benefici della ristrutturazione?

La giurisprudenza, però, sembra aver trovato una costante, muovendo dalla cornice normativa del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. n. 14/2019, di seguito CCII), e con questo articoli analizziamo due pronunce che ci offrono un’occasione per ricostruire in chiave sistematica l’evoluzione giurisprudenziale sul rapporto tra ludopatia, finanziamenti a catena e requisito della meritevolezza del consumatore ex art. 69 CCII, delineando al contempo un vero e proprio statuto probatorio del sovraindebitamento da gioco patologico.

Il tema non è soltanto giuridico, ma anche sociale: la ludopatia, riconosciuta dall’Organizzazione mondiale della sanità come patologia comportamentale, produce effetti devastanti non solo sulla sfera personale e familiare del soggetto, ma anche sulla sua capacità di autodeterminazione economica, generando spesso una spirale di indebitamento progressivo che sfocia nel c.d. finanziamenti a catena.


La cornice normativa: dal piano del consumatore alla ristrutturazione dei debiti ex CCII

Sotto la vigenza della legge n. 3/2012, il tema della ludopatia veniva affrontato prevalentemente in relazione al requisito della “meritevolezza” del consumatore, previsto dall’art. 12-bis, comma 3, L. 3/2012, che escludeva l’omologa del piano in presenza di colpa grave, malafede o frode nella formazione dell’indebitamento.

Con l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, la disciplina è stata riorganizzata, ma non mutata nei suoi presupposti sostanziali. L’attuale art. 69 CCII, applicabile alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui agli artt. 67 ss. CCII, stabilisce che il tribunale omologa il piano quando accerta, tra l’altro, che il debitore non abbia determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

È in questo spazio normativo che si colloca il problema della ludopatia: se il sovraindebitamento è causalmente riconducibile a una patologia che incide sulla capacità di controllo degli impulsi e sulla capacità di valutare le conseguenze economiche delle proprie azioni, può ancora parlarsi di colpa grave nella formazione dell’indebitamento?

La risposta della giurisprudenza, come si vedrà, è progressivamente divenuta affermativa, ma solo a condizione che la ludopatia sia clinicamente accertata e che sussista un nesso causale diretto tra la patologia e la spirale debitoria.

La definizione giuridica di ludopatia: dalla scienza medica alla giurisprudenza

Un punto di svolta fondamentale è rappresentato dalla definizione di ludopatia elaborata dalla Corte di Cassazione penale con la sentenza n. 33463 del 2018, secondo cui:

“Il disturbo da gioco d’azzardo è un disturbo della personalità o disturbo del controllo degli impulsi destinato, come tale, a sconfinare nella patologia e ad incidere, escludendola, sulla imputabilità per il profilo della capacità di volere”.

Questa definizione, pur collocata nel contesto penalistico, è stata rapidamente recepita dalla giurisprudenza civile in materia di sovraindebitamento, in quanto consente di individuare tre requisiti essenziali del disturbo da gioco d’azzardo patologico:

  1. la consapevolezza della riprovevolezza della condotta;
  2. l’incontenibilità dell’impulso al gioco;
  3. l’incapacità di apprezzare pienamente le conseguenze economiche e personali delle proprie azioni.

La ludopatia, dunque, non elimina la capacità di intendere, ma incide in modo significativo sulla capacità di volere, ponendo il soggetto in una condizione in cui la libertà di autodeterminazione economica risulta compromessa. Questo profilo è stato ulteriormente rafforzato dal D.M. 136/2021, recante le “Linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da gioco d’azzardo patologico (GAP)”, che qualifica il disturbo come una patologia del controllo degli impulsi con rilevanza sanitaria.

La giurisprudenza di merito ha progressivamente costruito, su queste basi, una nozione giuridicamente rilevante di ludopatia ai fini dell’accesso alle procedure di sovraindebitamento.

Ludopatia e meritevolezza: la costruzione giurisprudenziale sotto la legge n. 3/2012

Già sotto la vigenza della legge n. 3/2012, i tribunali si erano interrogati sulla compatibilità tra gioco patologico e requisito della meritevolezza del consumatore. Un primo orientamento rigoroso tendeva a negare l’accesso alle procedure in presenza di indebitamento derivante dal gioco d’azzardo, ritenendo che la scelta di giocare integrasse comunque una forma di colpa grave. Emblematica, in questo senso, è la pronuncia del Tribunale di Mantova del 5 settembre 2019, secondo cui: “La causa principale dell’indebitamento va rinvenuta nella dedizione al gioco d’azzardo sicché deve ritenersi che il ricorrente abbia colposamente determinato il proprio sovraindebitamento, ricorrendo quindi l’ipotesi di cui all’art. 12-bis, comma 3, della legge n. 3/2012”.

Tuttavia, già a partire dal 2016, un diverso filone interpretativo aveva iniziato a valorizzare la dimensione patologica della ludopatia. Il Tribunale di Torino, con decreto dell’8 giugno 2016, aveva omologato un piano del consumatore presentato da un soggetto affetto da disturbo da gioco d’azzardo patologico, riconoscendo che:

“Pur avendo dato luogo al proprio sovraindebitamento, tuttavia risulta avere tenuto detto comportamento incolpevolmente per effetto di una vera e propria patologia psichiatrica – la ludopatia – che ha peraltro affrontato sottoponendosi volontariamente alle necessarie cure”.

Questo orientamento è stato progressivamente consolidato da una serie di decisioni: Tribunale di Cuneo, decreto di omologa del 19 giugno 2017; Tribunale di Torino, decreto del 31 dicembre 2018; Tribunale di Torino, decreto dell’11 aprile 2019; Tribunale di Torino, decreto del 28 ottobre 2019; Tribunale di Catania, decreto dell’8 maggio 2019.

In tali pronunce emerge con chiarezza un principio destinato a diventare centrale anche sotto il CCII: la ludopatia patologica esclude la colpa grave nella causazione del sovraindebitamento, perché le scelte finanziarie irrazionali, ripetitive e autolesive non sono espressione di una libera autodeterminazione economica, ma manifestazioni sintomatiche della patologia.

Parallelamente, tuttavia, si è affermata una linea più prudente, volta a distinguere la ludopatia clinicamente accertata dalla mera dedizione al gioco. Così, Tribunale di Catania 11 agosto 2020 e Tribunale di Ravenna 22 luglio 2021 hanno chiarito che:

“Affinché i soggetti ludopatici possano accedere alla procedura di sovraindebitamento, è necessario che la ludopatia non integri una natura colposa ma sia frutto di una effettiva patologia, preferibilmente oggetto di riscontro anche da parte dell’unità sanitaria locale”.

Questa distinzione tra gioco patologico e gioco “semplicemente” irresponsabile segna un punto di equilibrio tra esigenze di tutela del debitore vulnerabile e necessità di evitare abusi delle procedure di composizione della crisi.

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Il passaggio al Codice della crisi: art. 69 CCII e nuova centralità della colpa grave

Con l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, il legislatore ha riformulato la disciplina, ma ha sostanzialmente mantenuto il requisito della non imputabilità del sovraindebitamento a colpa grave, malafede o frode del debitore (art. 69 CCII).

La ristrutturazione dei debiti del consumatore, disciplinata dagli artt. 67-73 CCII, si pone come procedura eminentemente protettiva, orientata al recupero della sostenibilità economica del debitore civile, purché questi non abbia determinato in modo colposo la propria esposizione debitoria.

Ludopatia patologica, finanziamenti a catena e nesso causale esclusivo

Il Tribunale di Genova con la sentenza nr. 35/2025 pubblicata il 14/02/25si è trovato a valutare la domanda di omologa di una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposta da un soggetto affetto da disturbo da gioco d’azzardo patologico, il cui sovraindebitamento era stato determinato dalla stipula di una pluralità di finanziamenti e aperture di credito, contratti in tempi ravvicinati con diversi istituti finanziari – Findomestic, Agos Ducato, Fiditalia, Cofidis – oltre a un mutuo ipotecario con BNL e a un prestito familiare.

Il quadro fattuale evidenziava una tipica dinamica di indebitamento “a cascata”: il debitore, nel tentativo di far fronte alle prime esposizioni generate dal gioco d’azzardo, aveva progressivamente contratto nuovi finanziamenti per estinguere quelli precedenti, innescando una spirale debitoria culminata in un’esposizione complessiva di oltre 242.000 euro a fronte di un reddito mensile netto di circa 3.221 euro. Si aprirebbe un dibattito su come abbiano fatto gli istituti di credito ad aprire questi finanziamenti, quando persone normali con una minima segnalazione vengono bloccati, ma finiremmo nel campo della morale.

Il Tribunale ha impostato il proprio ragionamento lungo due direttrici principali: da un lato, la qualificazione giuridica della ludopatia ai fini della valutazione della colpa grave ex art. 69 CCII; dall’altro, la rilevanza dei finanziamenti a catena nella genesi del sovraindebitamento.

Ludopatia come patologia escludente la colpa grave

Riprendendo la definizione della Cassazione penale n. 33463/2018, il Tribunale di Genova ha ricostruito i requisiti della ludopatia giuridicamente rilevante, valorizzando la triplice dimensione della consapevolezza della riprovevolezza della condotta, dell’incontenibilità dell’impulso e dell’incapacità di apprezzare le conseguenze delle proprie azioni.

Viene richiamata espressamente la giurisprudenza di merito che ha equiparato la ludopatia a una condizione di malattia idonea a incidere sulla capacità di volere del soggetto, tra cui Tribunale di Vicenza 24 settembre 2020, Tribunale di Oristano 7 aprile 2023 e Tribunale di Messina 18 aprile 2023. In particolare, quest’ultimo aveva affermato che:

“L’accertata ludopatia patologica del debitore, unitamente al percorso riabilitativo intrapreso, consentono di escludere la colpevolezza […] rispetto al proprio sovraindebitamento, trattandosi di comportamento incolpevolmente assunto dal debitore per effetto di una vera e propria patologia”.

Il Tribunale di Genova ribadisce con chiarezza che non ogni forma di gioco d’azzardo consente l’accesso alle procedure di sovraindebitamento, ma solo quella che assurge a vera e propria patologia clinicamente accertata, con esclusione delle mere tendenze, dedizioni o abitudini viziose. A tal fine, richiama espressamente i precedenti restrittivi di Tribunale di Mantova 5 settembre 2019, Tribunale di Catania 11 agosto 2020 e Tribunale di Ravenna 22 luglio 2021.

Nel caso concreto, la sussistenza della patologia è stata provata mediante documentazione sanitaria rilasciata dalla ASL 3 della Regione Liguria – Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze, SerD distretto 9 – attestante la presa in carico del debitore per disturbo da gioco d’azzardo e l’avvio di un percorso terapeutico presso il Progetto Game Over del Ceis. Ulteriore certificazione del 30 settembre 2024 attestava un “Disturbo da gioco d’azzardo, grave”, corroborato dal punteggio di 10 al test SOGS (South Oaks Gambling Screen), laddove un punteggio superiore a 5 è considerato altamente indicativo di dipendenza patologica.

Sulla base di tali elementi, il Tribunale ha ritenuto integrato il presupposto della ludopatia patologica e ha conseguentemente escluso la colpa grave del debitore nella formazione dell’indebitamento, ai sensi dell’art. 69 CCII.

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I finanziamenti a catena come effetto della patologia

Il secondo profilo affrontato dal Tribunale di Genova riguarda la rilevanza dei c.d. finanziamenti a catena, ossia della stipula seriale di contratti di credito destinati a ripianare precedenti esposizioni, ma che finiscono per aggravare progressivamente la posizione debitoria del soggetto.

Sul punto, il decreto richiama espressamente il principio di diritto enunciato dal Tribunale di Torino con sentenza del 21 marzo 2023, secondo cui:

“È ammissibile la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII avviata dal debitore il cui sovraindebitamento è dipeso dalla stipulazione di una serie di contratti di finanziamento c.d. a catena, ritenuta l’unica soluzione per acquisire una liquidità sufficiente a ripianare l’esposizione debitoria pregressa, divenuta nel frattempo insostenibile”.

Secondo questo orientamento, il ricorso al credito in tali situazioni non è espressione di colpa grave, poiché il debitore non agisce con grave negligenza o imperizia – che presuppongono pur sempre un margine di scelta tra opzioni alternative – ma per necessità, nella convinzione soggettiva che il nuovo finanziamento rappresenti l’unica via per uscire dalla crisi.

Nel caso deciso dal Tribunale di Genova, l’analisi delle date di stipula e degli importi dei finanziamenti ha consentito di ricostruire una dinamica chiaramente riconducibile a un tentativo reiterato di ripianamento del debito, anziché a un consumo voluttuario o irresponsabile. La spirale debitoria, pertanto, è stata qualificata come effetto causale della patologia ludopatica, piuttosto che come manifestazione autonoma di imprudenza finanziaria.

La decisione del Tribunale di Catania: mendacio, ludopatia e accesso alla procedura

Complementare alla pronuncia genovese è il recente decreto del Tribunale di Catania del 21/01/2023, che affronta una questione particolarmente delicata: la rilevanza, ai fini della valutazione della colpa grave, dei comportamenti mendaci posti in essere dal debitore ludopatico nei confronti degli istituti di credito e dei familiari, allo scopo di ottenere liquidità da destinare al gioco.

Il Tribunale catanese richiama, in apertura, un proprio precedente del 18 settembre 2018 (VG 5006/2016), in cui si era già evidenziato come le fattispecie di ludopatia siano spesso caratterizzate da una “ripetuta tendenza a manipolare la realtà e a mentire, anche ai congiunti più prossimi”, comportamento che, in astratto, integrerebbe certamente colpa grave o dolo.

Tuttavia, il decreto valorizza in modo decisivo le indicazioni provenienti dalla scienza medica e dalle Linee di azione per il GAP del Ministero della Salute, nonché dal DSM (Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali), che definisce il disturbo da gioco d’azzardo patologico come un comportamento problematico persistente o ricorrente legato al gioco, caratterizzato, tra l’altro, da:

  • bisogno di somme crescenti per ottenere l’eccitazione desiderata;
  • irrequietezza o irritabilità nel tentativo di smettere;
  • ripetuti sforzi infruttuosi di controllo;
  • preoccupazione costante per il gioco;
  • tendenza a “rincorrere” le perdite;
  • propensione alla menzogna per occultare l’entità del coinvolgimento nel gioco;
  • compromissione delle relazioni familiari, lavorative e sociali;
  • ricorso a soggetti terzi per ottenere il denaro necessario a fronteggiare situazioni finanziarie disperate.

In questa prospettiva, il comportamento mendace non è più letto come espressione di una scelta libera e consapevole, ma come sintomo stesso della patologia, funzionale al mantenimento della dipendenza.

Il Tribunale di Catania afferma così un principio di grande rilievo sistematico: se è vero che la mendacia integra, in astratto, una condotta colposa o dolosa, tuttavia, quando essa risulti strettamente connessa alla patologia ludopatica e al bisogno “malato” di alimentare la dipendenza, non può essere valorizzata per negare l’accesso alla procedura di sovraindebitamento. In altri termini, la ludopatia può fungere non solo da causa del sovraindebitamento, ma anche da fattore escludente della colpa grave in relazione ai comportamenti strumentali al reperimento di risorse economiche.

Il decreto si colloca così nel solco tracciato da una serie di precedenti conformi: Tribunale di Torino 8 giugno 2016; Tribunale di Cuneo 19 giugno 2017; Tribunale di Torino 31 dicembre 2018; Tribunale di Torino 11 aprile 2019; Tribunale di Torino 28 ottobre 2019; Tribunale di Catania 8 maggio 2019.

In tutte queste decisioni, il sovraindebitamento causato dal gioco patologico è stato ritenuto incolpevole non perché le scelte economiche fossero razionali o prudenti, ma proprio perché manifestazione di una patologia psichiatrica accertata, idonea a compromettere la capacità di controllo delle proprie risorse finanziarie.


Ludopatia e sovraindebitamento: i requisiti giuridici oggi richiesti

Dall’analisi coordinata delle pronunce del Tribunale di Genova e del Tribunale di Catania, nonché dei precedenti giurisprudenziali richiamati, emerge un vero e proprio statuto giuridico della ludopatia nel diritto della crisi del consumatore.

In primo luogo, la ludopatia rilevante ai fini dell’art. 69 CCII deve consistere in una patologia clinicamente accertata, non potendo essere equiparata alla mera dedizione al gioco d’azzardo o a comportamenti imprudenti o irresponsabili. La distinzione tra gioco patologico e gioco non patologico costituisce il cardine dell’intero sistema, come chiarito da Tribunale di Mantova 5 settembre 2019, Tribunale di Catania 11 agosto 2020, Tribunale di Ravenna 22 luglio 2021 e Tribunale di Oristano 7 aprile 2023.

In secondo luogo, deve sussistere un nesso causale diretto tra la patologia e la situazione di sovraindebitamento. Non è sufficiente, dunque, che il debitore sia affetto da ludopatia; occorre che l’indebitamento sia riconducibile, in modo esclusivo o quantomeno prevalente, alla dipendenza dal gioco d’azzardo. Questo profilo emerge con particolare evidenza nella pronuncia del Tribunale di Genova, che valorizza l’incidenza causale esclusiva della ludopatia nella stipula dei finanziamenti e nella formazione della spirale debitoria.

In terzo luogo, è necessario che il debitore documenti l’esistenza della patologia e l’intrapresa di un percorso terapeutico. La giurisprudenza richiede sempre più frequentemente certificazioni sanitarie rilasciate da strutture pubbliche (SerD, ASL, servizi di salute mentale) o comunque da enti specializzati, nonché la dimostrazione di un percorso di cura, riabilitazione o presa in carico terapeutica. Questo requisito è valorizzato, tra l’altro, da Tribunale di Messina 18 aprile 2023 e Tribunale di Torino 26 luglio 2023.

Infine, occorre che non emergano elementi di malafede o frode autonomamente rilevanti e sganciati dalla patologia. Tuttavia, come chiarito dal Tribunale di Catania, anche comportamenti apparentemente dolosi, come la mendacia o l’occultamento di debiti pregressi, possono essere riqualificati come sintomi della patologia, se funzionali al mantenimento della dipendenza.

I finanziamenti a catena come figura tipica del sovraindebitamento da ludopatia

Uno degli aspetti più innovativi della giurisprudenza recente è la valorizzazione dei c.d. finanziamenti a catena come figura tipica del sovraindebitamento da ludopatia.

Il credito a cascata consiste nella stipula seriale di contratti di finanziamento destinati non tanto al consumo immediato, quanto al ripianamento di esposizioni pregresse, con l’effetto paradossale di aggravare progressivamente la situazione debitoria. Questa dinamica è stata analizzata in modo sistematico dal Tribunale di Torino con la pronuncia del 21 marzo 2023, poi ripresa dal Tribunale di Genova, che ha riconosciuto come il ricorso al credito, in tali ipotesi, non sia espressione di colpa grave, ma di una condizione di necessità percepita dal debitore.

Nel contesto della ludopatia, il credito a cascata assume una valenza ancora più significativa: il debitore, spinto dall’impulso patologico al gioco, utilizza le risorse ottenute non solo per alimentare la dipendenza, ma anche per tentare di occultarne gli effetti economici, ripianando temporaneamente le esposizioni precedenti e rinviando il momento della crisi conclamata. In tal senso, i finanziamenti a catena non sono tanto la causa autonoma del sovraindebitamento, quanto l’effetto mediato della patologia, e come tali non possono essere valorizzati per fondare un giudizio di colpa grave ex art. 69 CCII.

La giurisprudenza sembra così orientarsi verso una concezione causale unitaria del sovraindebitamento da ludopatia, in cui tanto l’indebitamento originario quanto quello derivato da successive operazioni di credito vengono ricondotti a un unico fattore eziologico: il disturbo da gioco d’azzardo patologico.

Profili probatori: cosa deve dimostrare il debitore ludopatico

Sul piano probatorio, le decisioni in esame consentono di individuare con una certa precisione quali elementi il debitore deve allegare e dimostrare per accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti in presenza di ludopatia.

Anzitutto, è necessario fornire una prova rigorosa della patologia, mediante certificazioni sanitarie rilasciate da strutture pubbliche (SerD, ASL, Dipartimenti di salute mentale) o da enti accreditati, attestanti la diagnosi di disturbo da gioco d’azzardo patologico, la gravità del disturbo e la presa in carico terapeutica. Il riferimento al test SOGS, come nel caso deciso dal Tribunale di Genova, assume particolare rilievo, in quanto consente di ancorare la valutazione giudiziale a parametri clinici oggettivi.

Poi, occorre dimostrare il nesso causale tra la patologia e la formazione dell’indebitamento, ricostruendo cronologicamente la genesi dei debiti, la sequenza dei finanziamenti e il collegamento funzionale tra le risorse ottenute e il gioco d’azzardo o il ripianamento di debiti derivanti dal gioco.

In questo senso, l’analisi delle date di stipula, degli importi e delle destinazioni delle somme assume un ruolo decisivo.

In terzo luogo, è opportuno documentare l’intrapresa di un percorso di cura, anche al fine di dimostrare l’attitudine del debitore a recuperare una gestione consapevole delle proprie risorse economiche e a evitare il ripetersi di condotte pregiudizievoli. La giurisprudenza valorizza sempre più frequentemente la dimensione prognostica del comportamento del debitore, richiedendo non solo la prova della patologia passata, ma anche la dimostrazione di un percorso di recupero in atto.

Infine, il debitore deve chiarire eventuali condotte apparentemente colpose o dolose – come l’occultamento di debiti, la mendacia nei confronti dei creditori o dei familiari, l’uso distorto del credito – dimostrando il loro collegamento funzionale alla patologia e la loro strumentalità al mantenimento della dipendenza. In questo senso, la pronuncia del Tribunale di Catania offre un modello argomentativo particolarmente utile, in quanto consente di ricondurre anche tali comportamenti all’alveo dell’incolpevolezza, purché ne sia dimostrata l’origine patologica.

Ludopatia e principio di meritevolezza: verso una concezione “terapeutica” del diritto della crisi

Le decisioni del Tribunale di Genova e del Tribunale di Catania si inseriscono in una più ampia evoluzione del diritto della crisi del consumatore verso una concezione sempre più “terapeutica” della procedura, intesa non solo come strumento di soddisfazione, sia pur parziale, dei creditori, ma anche come mezzo di recupero della dignità economica e sociale del debitore vulnerabile.

In questa prospettiva, la meritevolezza non è più intesa come assenza assoluta di errori o imprudenze, ma come mancanza di colpa grave in senso tecnico-giuridico, da valutarsi alla luce delle concrete condizioni personali, psicologiche e sociali del debitore. La ludopatia, quando clinicamente accertata, diviene così un fattore escludente della colpa, in quanto incide sulla capacità di autodeterminazione economica e compromette la possibilità di effettuare scelte razionali in materia finanziaria.

Questo approccio consente di superare una visione moralistica del sovraindebitamento, che tendeva a stigmatizzare il debitore ludopatico come soggetto irresponsabile o imprudente, per approdare a una concezione più aderente alla realtà clinica e sociale del disturbo da gioco d’azzardo. Il diritto della crisi si configura, così, come uno spazio di intersezione tra tutela del credito e protezione della persona, in cui la valutazione giuridica deve dialogare costantemente con le acquisizioni della scienza medica e psicologica.

Quando la ludopatia apre le porte alla ristrutturazione dei debiti

Le pronunce analizzate confermano che:

  1. la ludopatia clinicamente accertata integra una patologia idonea a escludere la colpa grave nella formazione dell’indebitamento, ai sensi dell’art. 69 CCII;
  2. il sovraindebitamento derivante dal gioco d’azzardo patologico, anche quando aggravato da finanziamenti a catena, può legittimare l’accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss. CCII;
  3. anche comportamenti apparentemente colposi o dolosi, come la mendacia o l’occultamento di debiti, possono essere riqualificati come sintomi della patologia, se funzionali al mantenimento della dipendenza;
  4. la prova della patologia, del nesso causale e dell’intrapresa di un percorso terapeutico costituisce il fulcro del giudizio di meritevolezza.

Opposizione tardiva e decorrenza del termine ordinario ex art. 650 c.p.c.