Dal d.lgs. del 15 gennaio 2016, n. 7, il legislatore ha depenalizzato l’ingiuria, espungendo l’art. 594 c.p. dal catalogo dei reati e sostituendolo con una sanzione pecuniaria civile. Tale intervento normativo, tuttavia, non ha affatto determinato un arretramento della tutela dell’onore e del decoro della persona. Anzi ne ha piuttosto ridefinito le modalità, collocandole stabilmente nell’ambito del diritto civile e della responsabilità aquiliana. La giurisprudenza successiva ha chiarito che la protezione dei diritti della personalità — tra cui onore e reputazione — resta pienamente operante anche in assenza di una fattispecie incriminatrice, trovando fondamento negli artt. 2 Cost., 2043 e 2059 c.c.
In questo contesto, l’ingiuria non è scomparsa, ma ha mutato forma: da illecito penale a illecito civile autonomo. Capace di generare sia una sanzione pecuniaria civile sia un obbligo risarcitorio. L’analisi della giurisprudenza più recente mostra come le corti abbiano progressivamente sganciato la tutela dell’onore dalla struttura tipica del reato, adottando una lettura costituzionalmente orientata delle norme civilistiche.
Prima di esaminare la giurisprudenza successiva alla depenalizzazione dell’ingiuria, è necessario chiarire il rapporto tra questa figura e la diffamazione, spesso confuse nella prassi ma strutturalmente distinte. Tradizionalmente, l’ingiuria (art. 594 c.p., oggi abrogato) si configurava quando l’offesa all’onore o al decoro veniva arrecata alla presenza della persona offesa, mentre la diffamazione (art. 595 c.p.) ricorre quando l’offesa è comunicata a più persone in assenza dell’offeso, ledendone la reputazione intesa come considerazione sociale esterna.
La differenza non è meramente formale, ma incide sulla natura del bene giuridico tutelato. L’ingiuria protegge prevalentemente l’onore soggettivo e la dignità individuale, mentre la diffamazione tutela la reputazione sociale, ossia la stima di cui il soggetto gode presso i terzi. Tuttavia, la giurisprudenza ha da tempo chiarito che le due fattispecie possono concorrere, qualora l’offesa sia rivolta direttamente al soggetto e, al contempo, diffusa a terzi. Come avviene quando le espressioni ingiuriose siano pronunciate in pubblico o comunicate mediante strumenti che consentano una pluralità di destinatari (Cass. pen., sez. V, 30819/2003; 1763/2010).
Dopo la depenalizzazione dell’ingiuria operata dal d.lgs. 7/2016, tale distinzione conserva rilievo soprattutto sul piano civilistico. L’ingiuria sopravvive come illecito civile autonomo, sanzionato dall’art. 4 del decreto e risarcibile ex artt. 2043 e 2059 c.c., mentre la diffamazione resta penalmente rilevante ai sensi dell’art. 595 c.p. Ciò comporta che, nei casi di offesa resa alla presenza della vittima, la tutela è oggi esclusivamente civilistica, mentre nelle ipotesi di comunicazione a più persone in assenza dell’offeso permane la rilevanza penale, oltre a quella risarcitoria.
La giurisprudenza di legittimità ha inoltre precisato che, ai fini della configurabilità della diffamazione, non è necessario che l’offeso sia del tutto ignaro dell’offesa, essendo sufficiente che manchi la contestualità nella percezione del messaggio. Come avviene nel caso di email, fax o messaggi telematici indirizzati a più destinatari (Cass. pen., sez. V, 44980/2012; 13252/2021; 12186/2022). In tali ipotesi, l’offesa, pur conoscibile dalla vittima, è strutturalmente rivolta ai terzi e dunque idonea a ledere la reputazione sociale del soggetto, integrando la fattispecie di cui all’art. 595 c.p.
Diffamazione: Esempi e Casi Pratici
L’ingiuria dopo il d.lgs. 7/2016: natura e fondamento della tutela
L’art. 4 del d.lgs. 7/2016 prevede che soggiace alla sanzione pecuniaria civile chi offende l’onore o il decoro di una persona presente o mediante comunicazioni dirette, incluse quelle telematiche. L’art. 3 stabilisce inoltre che, se il fatto è doloso, l’autore è tenuto anche al risarcimento del danno secondo le leggi civili. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la risarcibilità del danno non patrimoniale da lesione dell’onore e della reputazione prescinde ormai dalla qualificazione penalistica del fatto. In particolare, Cass. civ., sez. III, 19 giugno 2018, n. 15742 ha affermato che “l’onore e la reputazione costituiscono diritti inviolabili della persona, costituzionalmente garantiti, la cui lesione fa sorgere il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, a prescindere dalla circostanza che il fatto integri o meno un reato”.
Questa impostazione segna il superamento del tradizionale collegamento tra risarcimento del danno non patrimoniale e riserva di legge ex art. 185 c.p., già messo in discussione dalle Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972), secondo cui la lesione di un diritto inviolabile non determina automaticamente un danno in re ipsa, ma richiede allegazione e prova del pregiudizio subito. In tal senso, l’ingiuria, pur depenalizzata, continua a produrre effetti giuridici significativi, collocandosi nell’alveo della responsabilità civile per fatto illecito.
Il contenuto offensivo: quando le parole diventano illecito
Un primo profilo centrale riguarda la definizione di “offesa” all’onore e al decoro. La giurisprudenza è ormai costante nel ritenere che non siano necessarie espressioni volgari o insulti espliciti: anche giudizi svalutativi, insinuazioni o accuse indirette possono integrare l’illecito, se idonei a ledere la dignità personale o professionale del soggetto nel contesto in cui sono proferiti.
In questa prospettiva si colloca la sentenza del Tribunale di Cassino N. 1103/2021, che ha ritenuto ingiuriose — e in parte diffamatorie — alcune espressioni contenute in una lettera inviata a un avvocato da una cliente. Nella lettera si parlava di “comportamento poco professionale”, “mancanza di stima e rispetto” e si attribuiva al professionista una “calunnia” nei confronti del padre della mittente. Il giudice ha valorizzato il contesto relazionale e professionale, richiamando Cass. pen., sez. V, 21264/2010, secondo cui anche espressioni apparentemente neutre possono assumere carica ingiuriosa in relazione alle circostanze concrete.
È stato altresì ribadito che, quanto all’elemento soggettivo, è sufficiente il dolo generico, consistente nella consapevolezza dell’attitudine offensiva delle parole usate (Cass. pen., sez. V, 37504/2014; 6169/2013).
Analogo orientamento emerge dalla pronuncia del Tribunale di Napoli Nord, che ha riconosciuto la risarcibilità del danno non patrimoniale derivante da espressioni quali “vampiro”, “accaparratore” e “succhiare il sangue”, utilizzate in missive indirizzate a un imprenditore. Il giudice ha richiamato Cass. civ., 25423/2014 e 25257/2008, affermando che ai fini risarcitori è irrilevante che lo scritto offensivo sia stato redatto con dolo o con colpa, poiché la lesione dell’onore e della reputazione, quali diritti costituzionalmente garantiti, è fonte autonoma di responsabilità civile. Di particolare interesse è l’affermazione secondo cui, nell’ambito già coperto dall’abrogato art. 594 c.p., la liquidazione del danno assume una preminente connotazione equitativa, sganciata dall’esame delle componenti reddituali della vittima, ma comunque fondata su parametri oggettivi come la diffusione dello scritto, la gravità dell’offesa e la posizione sociale del soggetto leso (Cass. civ., 8861/2021; 34621/2023).
Il diritto di critica e i suoi limiti in caso di ingiuria
Un tema ricorrente nelle controversie in materia di ingiuria e diffamazione è quello del diritto di critica, invocato spesso come causa di giustificazione. La giurisprudenza di legittimità ha tuttavia chiarito che tale diritto postula il rispetto di tre requisiti: verità del fatto storico posto a fondamento della critica, continenza espressiva e pertinenza rispetto all’interesse pubblico o privato perseguito. Il superamento anche di uno solo di tali limiti comporta l’illiceità della condotta.
La Cass. pen., sez. V, 1° aprile 2022, n. 12186, offre una ricostruzione particolarmente incisiva di questi principi. La Corte ha ritenuto diffamatorie alcune email inviate da una condomina ad altri partecipanti al condominio, contenenti accuse all’amministratore di essere “nei guai”, di aver redatto “conti fasulli” e di dover “andarsene”, accompagnate dalla proposta di un nuovo amministratore “valido”. Secondo la Cassazione, l’intento diffamatorio può realizzarsi anche mediante mezzi indiretti, allusioni o insinuazioni, ed è sufficiente che le espressioni siano idonee a intaccare la stima di cui il soggetto gode nel gruppo sociale di riferimento, concetto che definisce la reputazione (Cass. pen., sez. V, 3247/1995).
La Corte ha inoltre ribadito che il diritto di critica non consente l’uso di argomenti ad hominem o di modalità espressive sproporzionate e strumentalmente eccedenti rispetto alla finalità di manifestare dissenso. Anche termini “forti” possono essere ammessi solo se insostituibili nella manifestazione del pensiero critico, mentre diventano illeciti quando assumono carattere pretestuosamente denigratorio (Cass. pen., sez. V, 15089/2020). Nel caso esaminato, l’uso reiterato di espressioni come “fasulli”, enfatizzate anche graficamente mediante il maiuscolo, è stato ritenuto indicativo della volontà di insinuare consapevolmente la mala fede dell’amministratore, integrando così l’animus diffamandi richiesto dall’art. 595 c.p.
Diritto di Critica – Esempi e Casi pratici
Il contesto comunicativo e la rilevanza della diffusione
Un ulteriore profilo di rilievo riguarda il mezzo e il contesto della comunicazione. In materia di diffamazione, è pacifico che l’invio di email o fax costituisca mezzo idoneo a integrare la comunicazione con più persone, anche quando tra i destinatari vi sia la stessa persona offesa, ove manchi la contestualità nel recepimento del messaggio (Cass. pen., sez. V, 44980/2012; 13252/2021). Analogamente, in sede civile, la diffusione dell’offesa è parametro essenziale per la liquidazione del danno non patrimoniale.
La sentenza del Tribunale di Cassino ha valorizzato il fatto che la missiva offensiva fosse stata letta dalla segretaria dello studio legale e da praticanti presenti, configurando così un concorso tra ingiuria e diffamazione, sulla scorta di precedenti quali Cass. pen., sez. V, 30819/2003 e 1763/2010, relativi alla diffusione di contenuti diffamatori tramite fax. Il Tribunale di Napoli Nord ha invece sottolineato come la diffusione delle missive nel contesto socio-economico in cui operava il soggetto leso, unitamente alla minaccia di pubblicazione su “tutti i giornali”, accrescesse sensibilmente la gravità dell’offesa e giustificasse una liquidazione risarcitoria più elevata.
Questi principi risultano pienamente applicabili anche ai contesti assembleari, come quello condominiale, in cui le dichiarazioni offensive vengono rese in presenza di una pluralità di soggetti, con evidente effetto di delegittimazione pubblica della persona colpita.
Prova e liquidazione del danno non patrimoniale
Le Sezioni Unite del 2008 hanno definitivamente escluso la configurabilità di un danno non patrimoniale in re ipsa, imponendo al danneggiato l’onere di allegare e provare il pregiudizio subito, anche mediante presunzioni semplici. In materia di lesione dell’onore e della reputazione, la giurisprudenza ha individuato alcuni parametri ricorrenti: la diffusione dello scritto o della dichiarazione, la rilevanza dell’offesa, la posizione sociale e professionale della vittima, il contesto in cui l’illecito si è verificato e l’eventuale reiterazione delle condotte (Cass. civ., 11269/2018; 7594/2018; 31537/2018; 8861/2021).
L’analisi della giurisprudenza successiva alla depenalizzazione dell’ingiuria consente di trarre alcune considerazioni di ordine sistematico. In primo luogo, la tutela dell’onore e della reputazione si è rafforzata sul piano civilistico, attraverso una lettura costituzionalmente orientata degli artt. 2043 e 2059 c.c. In secondo luogo, l’offesa non richiede l’uso di epiteti volgari o insulti espliciti, potendo realizzarsi anche mediante giudizi svalutativi, insinuazioni o accuse indirette, specie quando colpiscono la sfera professionale del soggetto. In terzo luogo, il diritto di critica incontra limiti stringenti, superati ogniqualvolta le espressioni risultino sproporzionate, pretestuosamente denigratorie o non sorrette dalla prova della verità dei fatti.
La convergenza tra giurisprudenza civile e penale — come dimostrato dalla Cass. pen. 12186/2022 — evidenzia una crescente attenzione al contesto comunicativo, alla diffusione delle dichiarazioni e all’impatto reputazionale nel gruppo sociale di riferimento. In tale prospettiva, contesti quotidiani come la comunicazione professionale, le email, le PEC e le assemblee condominiali diventano veri e propri laboratori giuridici, nei quali si misura la tenuta dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di tutela della persona.

