Note a Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 24719 del 07/09/2025 (Rv. 675673-01)
La pronuncia in esame si inserisce nel consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che riconosce la configurabilità di un illecito endofamiliare derivante dalla violazione dei doveri genitoriali di mantenimento, istruzione ed educazione dei figli previsti dagli artt. 147 e 148 c.c. La particolarità della pronuncia è sull’analisi tra il danno endofamiliare e l’onere della prova.
La Corte di cassazione ribadisce come tali obblighi non si esauriscano nell’ambito delle misure tipiche del diritto di famiglia, ma possano assumere rilevanza anche sul piano della responsabilità civile, ove la loro violazione determini la lesione di diritti costituzionalmente garantiti della persona.
In tale prospettiva, la decisione assume particolare rilievo per aver chiarito il rapporto tra onere della prova del danno non patrimoniale e ricorso alle presunzioni semplici, individuando nella perdita della bigenitorialità un fatto noto idoneo a fondare presuntivamente l’esistenza del pregiudizio subito dal figlio.
Massime precedenti Vedi: N. 15148 del 2022 Rv. 664829-01, N. 34986 del 2022 Rv. 666291-01
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L’illecito endofamiliare nel rapporto di filiazione
La nozione di illecito endofamiliare si riferisce alle violazioni dei doveri giuridici che si consumano all’interno del nucleo familiare e che comportano la lesione di diritti fondamentali di uno dei suoi componenti.
Con riferimento al rapporto genitore-figlio, la giurisprudenza della Corte di cassazione ha ormai chiarito che la violazione degli obblighi genitoriali non determina esclusivamente le conseguenze previste dal diritto di famiglia, ma può integrare gli estremi dell’illecito aquiliano ai sensi dell’art. 2043 c.c.
In particolare, è stato più volte affermato che: la violazione dei doveri di mantenimento, educazione e istruzione può determinare una lesione di diritti costituzionalmente protetti. Tale lesione legittima una autonoma azione risarcitoria per danno non patrimoniale ai sensi dell’art. 2059 c.c. . Detta azione può essere esercitata anche nell’ambito del giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità. Il fondamento costituzionale di tale tutela risiede negli artt. 2 e 30 Cost., che riconoscono e proteggono il diritto del figlio a ricevere cura, assistenza morale e materiale e pieno sviluppo della propria personalità all’interno della relazione genitoriale.
[…] la nozione di illecito endofamiliare si riferisce alle violazioni che intervengono nell’ambito del nucleo familiare ad opera di un membro dei confronti di uno o più degli altri componenti. 18.Con specifico riguardo al rapporto di filiazione è stato più volte affermato da questa Corte (vedi Cass. n. 5652/2012; conf. Cass. n. 3079/2015; id. 34986/2022; id. 375/2025) che la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole non trova sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, potendo integrare gli estremi dell’illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti; questa, pertanto, può dar luogo ad un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 cod. civ. esercitabile anche nell’ambito dell’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità. 19.In relazione alla individuazione di tale danno, conseguenza della violazione del doveri di cui agli artt. 147 e 148 cod. civ. , è stato chiarito che esso consiste nella lesione di diritti costituzionalmente protetti, e fra questi indubbiamente rientra il diritto alla bigenitorialità, il diritto di natura costituzionale riconosciuto e protetto dagli artt. 2 e 30 Cost., così come rafforzato dall’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dalle Convenzioni di New York del 20.11.89 ratificata con legge n. 176 del 1991, posta a tutela dell’interesse del minore e della responsabilità genitoriale. […]
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Il diritto alla bigenitorialità quale diritto fondamentale del minore
Nel quadro delineato, la Corte individua nella bigenitorialità uno dei diritti fondamentali coinvolti. Il diritto del minore a mantenere un rapporto significativo con entrambi i genitori trova fondamento: negli artt. 2 e 30 della Costituzione; nell’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; nella Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989.
Tale diritto non si esaurisce nella mera esistenza biologica del rapporto di filiazione, ma implica la concreta partecipazione del genitore alla vita del figlio attraverso: assistenza morale; presenza affettiva; sostegno materiale; partecipazione al percorso educativo. La consapevole e protratta sottrazione del genitore a tali obblighi determina quindi una lesione significativa della sfera personale del figlio, incidendo sul suo sviluppo identitario e relazionale.
Il problema della prova del danno non patrimoniale
Un punto centrale della decisione riguarda il tema probatorio.
Le Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 26972/2008) hanno stabilito che il danno non patrimoniale è risarcibile: nei casi previsti dalla legge; quando il fatto illecito abbia violato diritti inviolabili della persona. Tuttavia, anche in tali ipotesi, il danno non può ritenersi in re ipsa, ma deve essere allegato e provato da chi lo invoca. La successiva giurisprudenza (n.10527/2011) ha precisato che tale prova può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c. In questo contesto si colloca il ragionamento della Corte nella pronuncia in esame.
La perdita della bigenitorialità come fatto noto
La Corte censura la decisione della Corte d’appello che, pur avendo accertato la sussistenza dell’illecito endofamiliare, aveva respinto la domanda risarcitoria per asserita mancanza di prova del danno. Secondo la Cassazione, tale impostazione non tiene adeguatamente conto della necessità di bilanciare il principio dell’onere della prova con la natura del pregiudizio subito.
Il Collegio afferma infatti che: la perdita della bigenitorialità, realizzata attraverso la consapevole sottrazione del genitore ai doveri di assistenza morale e materiale, costituisce di per sé un fatto noto dal quale è possibile desumere un’alterazione della vita del figlio.
Si tratta di un passaggio di particolare rilievo sistematico.
Analogamente a quanto avviene nel caso della perdita di un congiunto, la Corte ritiene che alcune situazioni siano intrinsecamente idonee a generare un pregiudizio esistenziale, che può essere ricostruito presuntivamente.
Il giudice può quindi desumere: una sofferenza interiore; una alterazione delle relazioni affettive; l’adozione di scelte di vita diverse da quelle che sarebbero state possibili in presenza di entrambi i genitori. In tali casi incombe sul danneggiante dimostrare l’eventuale inesistenza del pregiudizio.
La liquidazione del danno
Quanto alla quantificazione del danno, la Corte richiama un orientamento già consolidato secondo cui, in materia di illecito endofamiliare, le tabelle elaborate per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale possono essere utilizzate solo in via analogica. Esse rappresentano: un parametro orientativo; un punto di riferimento minimo.
La liquidazione resta tuttavia affidata ad una valutazione equitativa, che deve tener conto delle peculiarità del caso concreto e dei correttivi necessari per adattare il parametro tabellare alla specifica fattispecie.
L’assegno di mantenimento alla prole: norme, prassi, soglie “minime” e criticità pratiche
La decisione in commento rafforza l’evoluzione della giurisprudenza verso una tutela effettiva dei diritti del figlio nell’ambito delle relazioni familiari. Il contributo più significativo della pronuncia risiede nella valorizzazione della perdita della bigenitorialità quale fatto noto idoneo a fondare una presunzione circa l’esistenza del danno non patrimoniale.
In tal modo la Corte evita che un’applicazione eccessivamente rigorosa dell’onere della prova finisca per svuotare di effettività la tutela risarcitoria, soprattutto in contesti nei quali il pregiudizio si manifesta prevalentemente nella dimensione relazionale ed esistenziale.
La decisione si colloca dunque nel solco di un orientamento volto a riconoscere che la violazione dei doveri genitoriali non rappresenta soltanto un inadempimento agli obblighi familiari, ma può costituire una grave lesione dei diritti fondamentali della persona, suscettibile di adeguato ristoro sul piano risarcitorio.

