Rendiconto tra coeredi ex art. 723 c.c.

Dell’Avvocato Leandro Grasso

Tra uso esclusivo e rendiconto: la sottile linea dei frutti civili nella comunione ereditaria

Nella prassi applicativa della comunione ereditaria, è frequente che uno dei coeredi assuma, di fatto, il godimento o la gestione esclusiva di uno o più beni facenti parte dell’asse, mentre gli altri partecipanti rimangono in una posizione di sostanziale inattività. È proprio in tale contesto che assumono rilievo istituti quali i frutti civili, il rendiconto e, più in generale, la disciplina dei rapporti interni tra coeredi, i quali, pur inscrivendosi in una cornice normativa apparentemente tecnica, riflettono dinamiche concrete e ricorrenti nella gestione del patrimonio ereditario.

In questi casi l’azione ex art. 723 c.c. è la procedura più utile per la gestione economica, ma vi sono delle differenze rilevanti da tenere in considerazione. Prima di tutto bisogna considerare se la procedura viene avviata autonomamente o in presenza di un’azione di divisione. Inoltre si deve considerare la diversa natura del vantaggio tratto dal bene comune e il rilievo della condotta – attiva o inerte – degli altri partecipanti alla comunione.

Frutti civili e indennità di occupazione

La distinzione tra frutti civili e indennità di occupazione assume rilievo centrale nei rapporti tra coeredi, in quanto attiene alla diversa natura del vantaggio tratto dal bene comune e ai presupposti della relativa pretesa. I frutti civili consistono nei proventi che il bene è in grado di generare quale utilità economicamente produttiva. Tipicamente rappresentati dai canoni di locazione percepiti a seguito della concessione in godimento a terzi. In tal caso, il diritto del coerede alla propria quota sorge automaticamente, quale effetto della contitolarità del bene e indipendentemente da una specifica prova di pregiudizio.

L’indennità di occupazione, invece, non si collega a un’utilità effettivamente prodotta, ma presuppone un uso esclusivo del bene da parte di uno dei coeredi idoneo a comprimere il pari diritto degli altri. In tale ipotesi, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cass. civ. n. 2423/2015), l’obbligo indennitario sorge solo ove sia dimostrato che gli altri partecipanti abbiano manifestato la volontà di godere del bene e ne siano stati impediti, non essendo sufficiente il mero utilizzo esclusivo in assenza di una concreta lesione del diritto altrui.

L’azione ex art. 723 c.c. tra divisione e autonomia

L’art. 723 c.c. si colloca, nella sistematica codicistica, all’interno del procedimento divisorio. Esso disciplina la resa dei conti tra coeredi, quale operazione necessaria per pervenire a una divisione equa del patrimonio ereditario. Ma la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che la funzione del rendiconto non si esaurisce nella divisione.

Il coerede che abbia goduto in via esclusiva di beni ereditari è obbligato, in ogni caso, agli effetti dell’art. 723 c.c., sia al rendiconto che a corrispondere i frutti agli altri eredi a decorrere dalla data di apertura della successione (o dalla data posteriore in cui abbia acquisito il possesso dei beni stessi), senza che abbia rilievo la sua buona o mala fede (cfr. Cass. Civ. n. 2148/2014)

Già con le pronunce n. 5720/1984 e n. 6358/1993, la Corte di Cassazione ha affermato che l’obbligo di rendiconto trova il suo fondamento in un principio più ampio: chi gestisce interessi altrui deve rendere conto della propria attività. È un principio che richiama, quasi per trasparenza, gli schemi del mandato e della gestione di affari altrui.

Su questa linea si colloca la Cass. civ. n. 30552/2011 la quale afferma che l’azione di rendiconto può essere autonoma rispetto alla domanda di divisione, potendo le due azioni procedere anche separatamente, salvo interferenze su questioni pregiudiziali comuni.

Si pensi, ad esempio, a un coerede che, senza attendere la divisione, inizi a gestire un immobile ereditario locandolo a terzi. Gli altri coeredi, pur non chiedendo la divisione, possono agire immediatamente per ottenere il rendiconto della gestione. Non è necessario attendere lo scioglimento della comunione: il dovere di trasparenza nasce già nel momento in cui uno solo assume, di fatto, la gestione del bene comune.

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La domanda di frutti come domanda implicita di rendiconto

La domanda di pagamento dei frutti implica necessariamente la domanda di rendiconto. In tal senso si esprime chiaramente Cass. civ. n. 30451/2018.

Così come la domanda di rendiconto presuppone necessariamente anche la proposizione implicita di quella di condanna al pagamento dell’eventuale eccedenza risultante dal rendiconto, anche la domanda di pagamento dei frutti goduti dal coerede gestore del bene comune presuppone necessariamente l’implicita domanda di effettuazione del previo rendiconto (cfr. cass. Civ. 30451/2018).

La logica è lineare. Non si può chiedere la restituzione di ciò che è stato percepito senza prima accertare quanto sia stato effettivamente percepito. Il rendiconto rappresenta dunque il presupposto logico e giuridico della domanda di condanna al pagamento.

Immaginiamo un coerede che affermi: “mio fratello ha incassato i canoni di locazione per anni, voglio la mia quota”. Anche se non formula espressamente una domanda di rendiconto, il giudice dovrà comunque ricostruire i flussi economici, verificare le entrate, detrarre le eventuali spese documentate. In questo senso, la domanda di frutti contiene già in sé, implicitamente, l’esigenza del rendiconto.

La giurisprudenza ha inoltre chiarito, con Cass. civ. n. 1509/1997 e n. 115/1979, che il giudice può formare il proprio convincimento anche al di fuori della procedura formale di rendiconto prevista dagli artt. 263 e ss. c.p.c., valorizzando gli elementi probatori acquisiti nel processo.

Litisconsorzio necessario e autonomia delle posizioni

Secondo la giurisprudenza predominante nella procedura di rendicontazione non sussiste, in linea di principio, litisconsorzio necessario (Cass. civ. n. 21288/2011 e n. 2162/1995). L’azione di rendiconto o di pagamento dei frutti può essere proposta anche nei confronti di uno solo dei coeredi, senza la necessità di evocare in giudizio tutti gli altri partecipanti alla comunione, salvo che non emergano specifiche ragioni che rendano indispensabile una decisione unitaria.

Poiché si tratta di un’iniziativa che non può pregiudicare gli interessi dei coeredi, si esclude, quindi, gli estremi del litisconsorzio necessario, salvo specifica dimostrazione in contrario da parte dell’interessato (cfr. Cass. Civ. 21288/2011; Cass. Civ. 2162/1995). Si evidenzia altresì che il Giudice può formarsi il suo convincimento in ordine alle somme dovute anche al di fuori della procedura di rendiconto prevista dagli artt. 263 e seg. c.p.c. ( Cfr. Cass. Civ. 1509/1997; 115/1979).

Ciò si spiega considerando che il rapporto oggetto del giudizio è, in fondo, bilaterale: da un lato il coerede gestore, dall’altro il coerede che chiede conto della gestione. Gli altri partecipanti restano sullo sfondo, potendo eventualmente far valere autonomamente le proprie pretese.

Frutti civili: tra realtà economica e finzione giuridica

Il punto più delicato, è la distinzione tra frutti civili diretti e indiretti, argomento già affrontato dalla giurisprudenza della Cass. civ. n. 30451/2018 e Cass. civ. n. 2423/2015 che ormai fanno da parametro di riferimento per i Tribunali.

Nel primo caso, i frutti sono concreti, tangibili: si tratta dei canoni di locazione percepiti da un terzo. Il bene comune produce un reddito effettivo. In questa ipotesi, il diritto del coerede alla propria quota sorge automaticamente. Non vi è bisogno di dimostrare un danno, né di provare una richiesta di utilizzo del bene.

Diverso è il caso del godimento diretto. Quando un coerede utilizza l’immobile come abitazione, il bene non produce alcun reddito. Si genera, semmai, un vantaggio indiretto: il risparmio della spesa per un’abitazione alternativa. Ma questo vantaggio, osserva la Corte, non si traduce in un “frutto” giuridicamente rilevante.

È qui che interviene la condizione decisiva: gli altri coeredi devono aver manifestato la volontà di utilizzare il bene e devono essere stati impediti. Solo in presenza di tale richiesta frustrata si configura un pregiudizio risarcibile.

Dunque, in presenza di mancata richiesta di co-godimento da parte degli altri comunisti, l’utilizzo secondo sua destinazione del bene comune da parte di uno solo dei comproprietari rappresenta mero esercizio del proprio diritto dominicale e non può generare frutti indiretti in capo agli altri titolari inerti poichè la loro quota non goduta indebitamente” ( cfr Cass civ. 30451/2018).

Si immagini una casa ereditata da tre fratelli. Uno vi abita stabilmente, gli altri due vivono altrove e non manifestano alcun interesse a utilizzarla. In questa situazione, l’uso esclusivo non genera alcun obbligo di pagamento. Ma se uno degli altri coeredi chiede di poter abitare l’immobile e gli viene negato l’accesso, allora il quadro cambia: l’uso esclusivo si trasforma in fonte di responsabilità.

L’onere della prova nella rendicontazione e la gestione delle spese

Un ultimo profilo, spesso decisivo nella pratica, riguarda l’onere della prova delle spese sostenute dal coerede gestore. Bisogna, ovviamente, dimostrare che l’utilizzatore ha percepito frutti civili e/o che abbia utilizzato il bene estromettendo gli altri, per le indennità di uso esclusivo.

Per altro verso, ovviamente, la giurisprudenza è costante nel ritenere che spetti a chi ha percepito i frutti dimostrare le spese effettuate per la gestione del bene. Non è sufficiente una generica allegazione: occorre una prova puntuale, documentale, delle uscite sostenute.

Si tratta di un passaggio tutt’altro che secondario. Esso evidenzia come il rendiconto non sia un mero adempimento formale, ma uno strumento sostanziale di verifica della correttezza della gestione.

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