Gestazione per sostituzione, progetto genitoriale e limite dell’ordine pubblico

Avvocato Leandro Grasso – note a Cass., sez. I civ., 31 marzo 2026, n. 7919

La sentenza della Corte di Cassazione, sez. I civile, 31 marzo 2026, n. 7919, si inserisce nel consolidato filone giurisprudenziale relativo alla trascrivibilità degli atti di nascita formati all’estero a seguito di gestazione per sostituzione (GPA), offrendo un contributo di particolare rilievo in relazione ad una fattispecie inedita: il decesso del genitore intenzionale prima del completamento del percorso procreativo.

La decisione consente di approfondire il rapporto tra ordine pubblico internazionale, status filiationis e progetto genitoriale, ponendo al centro dell’analisi il requisito della effettività della genitorialità.

I fatti e la questione giuridica

La vicenda trae origine da un progetto di gestazione per sostituzione avviato negli Stati Uniti da una coppia coniugata. Dopo la sottoscrizione del primo contratto con l’agenzia di surrogazione, la moglie – madre intenzionale – decedeva. Il marito proseguiva il percorso, giungendo alla nascita della minore, geneticamente a lui riconducibile.

L’atto di nascita formato all’estero indicava entrambi i coniugi come genitori, ma l’ufficiale di stato civile italiano ne disponeva la trascrizione parziale, limitata al solo padre biologico. Il ricorrente chiedeva la trascrizione integrale, invocando l’interesse della minore al riconoscimento della bigenitorialità. La questione giuridica centrale può essere così sintetizzata:

se sia trascrivibile in Italia l’atto di nascita straniero che attribuisce lo status genitoriale ad un soggetto deceduto prima della realizzazione del progetto procreativo.

Il quadro normativo e giurisprudenziale: Il limite dell’ordine pubblico

Il riconoscimento degli atti stranieri incontra il limite dell’ordine pubblico ai sensi dell’art. 16 l. 31 maggio 1995, n. 218, che assume un ruolo decisivo nella materia della filiazione da GPA.

Come chiarito dalle Sezioni Unite: il divieto di gestazione per altri, sancito dall’art. 12, co. 6, l. n. 40/2004, costituisce espressione di un principio di ordine pubblico internazionale¹, nonostante la sempre più corposa giurisprudenza in materia e le innovazioni che si stanno susseguendo.

Il ruolo della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale

Il quadro è completato dagli interventi della Corte costituzionale²; e della Corte EDU³ che, pur riconoscendo la necessità di tutelare l’interesse del minore, hanno escluso l’esistenza di un obbligo di trascrizione automatica degli atti di nascita formati all’estero.

La fattispecie tipica: progetto genitoriale incompiuto

La Corte individua nella vicenda una fattispecie peculiare, caratterizzata da: un avvio del progetto procreativo mediante GPA, dal successivo decesso del genitore intenzionale in fase iniziale e dalla prosecuzione unilaterale del percorso da parte dell’altro coniuge.

Elemento decisivo è la frammentazione della sequenza negoziale. Infatti vi era stato un primo contratto sottoscritto da entrambi i coniugi. Degli atti successivi conclusi dal solo ricorrente e una totale assenza di fecondazione o impianto al momento del decesso.

Ne consegue che il consenso della madre intenzionale: “si è limitato al primo atto del programma generativo” e non ha raggiunto una soglia di irrevocabilità o compiutezza giuridica⁴.

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Il percorso argomentativo della Corte e Il requisito del progetto genitoriale effettivo

Il fulcro della decisione è rappresentato dall’elaborazione del concetto di progetto genitoriale condiviso ed effettivo. Secondo la Corte non è sufficiente una intenzione iniziale, ma è necessario un progetto concretamente attuato, oppure  giunto ad una fase irreversibile.

Nel caso di specie, il progetto è rimasto: “allo stadio iniziale, privo della necessaria maturazione per assumere rilevanza giuridica”⁵. Forse un testamento avrebbe potuto completare l’arco della volontà e riempire il vuoto lasciato, ma questa è solo una teoria postuma.

la trascrizione dell’atto di nascita recante l’indicazione come madre della moglie del ricorrente si tradurrebbe nell’attribuzione di uno status genitoriale che incontra un chiaro limite di ordine pubblico, mancando la sostanza di un progetto genitoriale condiviso, potendosi riscontrare un mero intento rimasto allo stadio iniziale, privo della necessaria maturazione per assumere rilevanza giuridica e, al contempo, sfornito di qualsiasi riscontro nella concreta dimensione relazionale del minore. 

Il triplice fondamento della genitorialità

La Corte individua tre possibili basi della genitorialità, la discendenza biologica; la relazione affettiva concreta; e un progetto procreativo effettivo e responsabile.

La totale assenza di tali elementi conduce ad escludere la configurabilità dello status.

In particolare, la minore: non ha alcun legame genetico con la madre intenzionale; non ha instaurato alcuna relazione con la stessa; e non è frutto di un progetto giunto a compimento.

L’ordine pubblico come limite sostanziale

La trascrizione dell’atto straniero determinerebbe, secondo la Corte il riconoscimento di una genitorialità “svincolata sia dal dato affettivo-relazionale che dalla discendenza genetica”⁶.

Ciò risulterebbe incompatibile con il divieto di GPA;  con i principi che regolano la formazione dello status filiationis e con l’esigenza di effettività della responsabilità genitoriale.

Distinzione dalla PMA post mortem

La Corte distingue il caso dalla procreazione medicalmente assistita post mortem (Cass. n. 1300/2019), evidenziando che in quel caso esisteva un legame biologico; il consenso era irrevocabile; e il progetto era in una fase avanzata. Nel caso in esame, invece, nessuna fecondazione era intervenuta e il consenso era ancora revocabile. Ne deriva l’inapplicabilità dell’art. 8 l. n. 40/2004⁷.

Rigetto delle analogie proposte

La Corte esclude la rilevanza delle analogie prospettate dal ricorrente:

  • art. 232 c.c. → fondato su presunzione biologica;
  • art. 250 c.c. → riconoscimento sempre verificabile;
  • artt. 251 e 278 c.c. → comunque ancorati al dato genetico.

Nessuna di tali fattispecie consente la creazione dello status in assenza totale di un fondamento sostanziale.

Interesse del minore e limiti della sua operatività

La Corte affronta espressamente il tema dell’interesse superiore del minore, affermando che:

  • esso non può giustificare una deroga generalizzata all’ordine pubblico;
  • non implica il diritto ad ottenere uno status giuridico “fittizio”.

La tutela dell’identità personale può essere realizzata attraverso strumenti alternativi, senza necessità di trascrizione dell’atto straniero.

L’adozione in casi particolari

Viene esclusa, ovviamente, anche la possibilità di ricorrere all’adozione ex art. 44, lett. d), l. n. 184/1983 sia per per mancanza dei presupposti soggettivi, sia per l’impossibilità di valorizzare un consenso prestato prima della nascita.

La Corte ribadisce, in linea con le Sezioni Unite, che l’impraticabilità dell’adozione non comporta automaticamente la trascrivibilità dell’atto⁸.

Il principio di diritto

La decisione consente di enucleare il seguente principio:

in materia di gestazione per sostituzione, il riconoscimento dello status filiationis nei confronti del genitore intenzionale deceduto prima della fase attuativa del progetto procreativo è escluso per contrasto con l’ordine pubblico, in assenza di un progetto genitoriale effettivo, condiviso e giuridicamente compiuto.

La sentenza in commento segna un ulteriore passo nella definizione dei parametri alla circolazione degli status familiari.

Il contributo più significativo risiede nella valorizzazione del requisito della effettività della genitorialità, che si configura come criterio selettivo tra intenzioni meramente programmatiche e progetti procreativi giuridicamente rilevanti.

In tale prospettiva, la decisione rafforza il ruolo dell’ordine pubblico e delimita l’ambito applicativo della giurisprudenza favorevole alla trascrizione, ma soprattutto introduce un parametro sostanziale destinato ad incidere sulle future controversie in materia, specie nell’ottica di una situazione sempre più ampia e complessa.


Note

  1. Cass., Sez. Un., 30 dicembre 2022, n. 38162.
  2. Corte cost., sentt. nn. 32/2021 e 33/2021.
  3. Corte EDU, Mennesson c. Francia, 26 giugno 2014; Labassee c. Francia, 26 giugno 2014; advisory opinion 10 aprile 2019.
  4. Cass., sez. I civ., 31 marzo 2026, n. 7919 .
  5. Ivi.
  6. Ivi.
  7. Cass., 15 gennaio 2019, n. 1300.
  8. Cass., Sez. Un., n. 38162/2022, cit.