La contumacia nel processo civile è la situazione processuale della parte che non si costituisce in giudizio, pur essendo stata ritualmente chiamata a parteciparvi. Essa può derivare da una scelta consapevole, ma non costituisce un comportamento processuale attivo, una dichiarazione negoziale o un’ammissione della fondatezza della domanda avversaria. La mancata costituzione non integra, inoltre, una forma di non contestazione e non modifica la distribuzione dell’onere della prova. Il contumace conserva la qualità di parte e può entrare successivamente nel processo, dovendo tuttavia accettarlo nello stato in cui si trova e subire le preclusioni già maturate.
La contumacia nel processo civile
Nel processo civile la contumacia identifica la condizione della parte che non si costituisce secondo le forme previste dalla legge. Non coincide, pertanto, con la semplice assenza da un’udienza: chi si è regolarmente costituito mantiene tale qualità anche qualora non compaia personalmente o tramite il proprio difensore in una successiva fase del giudizio.
La parte contumace, inoltre, non è estranea al processo. Conserva la qualità di parte, è destinataria della decisione e rimane soggetta agli effetti della sentenza, purché il contraddittorio sia stato validamente instaurato.
La disciplina generale è contenuta negli artt. 290-294 c.p.c., che regolano distintamente la contumacia dell’attore e quella del convenuto, la notificazione di determinati atti alla parte non costituita, il suo successivo ingresso nel processo e l’eventuale rimessione in termini.
La mancata costituzione non impedisce normalmente la prosecuzione del giudizio nei confronti del convenuto. Diversa è la posizione dell’attore non costituito: ai sensi dell’art. 290 c.p.c., la prosecuzione dipende dalla richiesta del convenuto regolarmente costituito; in difetto, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue.
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La contumacia è un comportamento attivo?
La risposta deve essere negativa.
La contumacia nasce dalla mancata realizzazione di un’attività processuale: la costituzione in giudizio. Sotto questo profilo, essa rappresenta una condotta omissiva.
Ciò non esclude che la mancata costituzione possa essere il risultato di una decisione consapevole. Il convenuto può conoscere l’esistenza della causa e scegliere di non parteciparvi. La volontarietà dell’inerzia, tuttavia, non trasforma l’omissione in un atto positivo e non consente di attribuirle un contenuto dichiarativo che la parte non ha espresso.
Rimanere contumaci non significa quindi:
- riconoscere il diritto fatto valere dall’attore;
- ammettere i fatti posti a fondamento della domanda;
- rinunciare al diritto sostanziale controverso;
- confessare circostanze sfavorevoli;
- manifestare acquiescenza rispetto alla futura decisione.
Il silenzio processuale del contumace è, sotto questo aspetto, semanticamente neutro. La legge può collegargli conseguenze sul piano dello svolgimento del processo, ma non lo converte automaticamente in una dichiarazione di volontà.
La differenza è essenziale. La confessione richiede una dichiarazione avente a oggetto fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli all’altra parte. La contumacia, invece, non contiene alcuna dichiarazione: è soltanto assenza di attività difensiva.
La regolare instaurazione del contraddittorio
La contumacia può essere dichiarata soltanto dopo che il giudice abbia verificato la regolarità della chiamata in giudizio.
Nel caso del convenuto, l’art. 291 c.p.c. impone di controllare la validità della notificazione dell’atto introduttivo. Qualora sia riscontrata una nullità, o un’altra irregolarità grave, il giudice deve disporne la rinnovazione entro un termine perentorio. La parte non può infatti essere considerata regolarmente contumace quando non sia stata posta, secondo le forme e le procedure previste dall’ordinamento, nella condizione di conoscere il processo e di difendersi.
Il procedimento contumaciale presuppone una valida instaurazione del contraddittorio o, in presenza di un vizio sanabile, la rinnovazione dell’atto.
Il controllo del giudice non costituisce una formalità secondaria. Esso rappresenta il punto di equilibrio tra l’esigenza di non consentire alla parte assente di paralizzare il giudizio e la necessità di evitare che il processo prosegua nei confronti di chi non sia stato legalmente posto in condizione di parteciparvi.
Contumacia, non contestazione e onere della prova
La contumacia non equivale alla mancata contestazione dei fatti allegati dalla controparte, come abbiamo detto. Il principio di non contestazione, che permetterebbe, per esempio, di chiedere una sentenza non definitiva su somme non contestate, non opera nei confronti della parte rimasta contumace.
L’art. 115, primo comma, c.p.c. si riferisce espressamente ai fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. La regola presuppone quindi un soggetto che abbia preso parte al contraddittorio e che, pur potendo prendere posizione sulle allegazioni avversarie, non lo abbia fatto in maniera specifica.
Il contumace si trova in una situazione diversa: non svolge alcuna attività processuale. Il suo silenzio non può essere artificialmente trasformato in una selezione dei fatti ammessi.
La Cassazione ha confermato che la contumacia e la costituzione tardiva non assumono valore di non contestazione e non modificano la ripartizione degli oneri probatori. In particolare, la Corte ha ribadito che alcune contestazioni relative alla titolarità del rapporto controverso costituiscono mere difese proponibili anche in una fase successiva, ferme le preclusioni relative all’allegazione e alla prova di autonomi fatti impeditivi, modificativi o estintivi.
La conseguenza è che l’attore è comunque tenuto a provare i fatti costitutivi del diritto azionato secondo l’art. 2697 c.c.
Il giudice deve quindi valutare:
- la corretta allegazione dei fatti;
- l’idoneità delle prove prodotte;
- la rilevanza giuridica delle circostanze dimostrate;
- la fondatezza della domanda alla luce della disciplina sostanziale applicabile.
La contumacia non colma eventuali lacune probatorie. Non è una confessione e non costituisce, isolatamente considerata, una prova contro la parte assente.
La costituzione tardiva: ingresso nel processo e preclusioni
La parte dichiarata contumace può costituirsi successivamente, nei limiti temporali stabiliti dall’art. 293 c.p.c. La costituzione può avvenire mediante deposito della comparsa, della procura e dei documenti in cancelleria oppure mediante comparizione all’udienza. La costituzione tardiva non determina però la riapertura generale delle attività già precluse. Il contumace entra nel processo nello stato in cui esso si trova.
Occorre distinguere attentamente tra mere difese, eccezioni in senso lato ed eccezioni in senso stretto.
Le mere difese consistono nella negazione dei fatti costitutivi allegati dall’attore, nella contestazione della loro rilevanza o nella prospettazione di una diversa qualificazione giuridica, senza introduzione di un autonomo fatto estintivo, impeditivo o modificativo. In linea generale, esse non sono soggette alle stesse preclusioni previste per le eccezioni riservate alla parte.
La contestazione della titolarità attiva o passiva del rapporto controverso può, ad esempio, assumere natura di mera difesa. La Cassazione ha ribadito che simili contestazioni possono essere proposte anche successivamente, senza che la precedente contumacia possa essere interpretata come riconoscimento della titolarità dedotta dall’attore.
Le eccezioni in senso lato riguardano fatti impeditivi, modificativi o estintivi rilevabili anche d’ufficio, purché emergano dal materiale processuale ritualmente acquisito. La loro rilevabilità non significa, tuttavia, che la parte possa sempre introdurre tardivamente nuovi fatti o nuove prove: restano applicabili le preclusioni previste per le attività di allegazione e istruzione.
Le eccezioni in senso stretto, invece, sono riservate all’iniziativa della parte e devono essere proposte entro i termini stabiliti dalla legge. Il contumace che si costituisce dopo la maturazione della relativa decadenza non può normalmente recuperarle.
La distinzione evita due conclusioni opposte e ugualmente inesatte. Non è vero che la parte costituitasi tardivamente abbia perduto ogni possibilità di difesa; ma non è neppure vero che il suo ingresso successivo azzeri le preclusioni già maturate.
Le garanzie previste dall’art. 292 c.p.c.
La regola generale è che il processo non debba essere continuamente notificato alla parte che abbia scelto di non costituirsi. L’art. 292 c.p.c. individua però determinati atti che, per la loro particolare incidenza sul diritto di difesa, devono essere portati personalmente a conoscenza del contumace.
La disposizione prevede la notificazione personale:
- dell’ordinanza che ammette l’interrogatorio formale;
- dell’ordinanza che ammette il giuramento;
- delle comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali.
L’elenco è considerato tassativo, salvo specifiche disposizioni legislative e gli interventi della Corte costituzionale. Quest’ultima ha esteso la tutela al verbale nel quale si dà atto della produzione di una scrittura privata non precedentemente indicata in atti notificati al contumace. La ragione risiede nelle conseguenze che potrebbero derivare dal mancato disconoscimento di un documento del quale la parte assente non abbia avuto conoscenza.
La previsione non mira a eliminare ogni conseguenza della scelta di non partecipare. Essa protegge il contumace rispetto ad atti capaci di introdurre nuove pretese o di produrre effetti processuali particolarmente incisivi.
Le altre comparse si considerano comunicate mediante il deposito, mentre gli ulteriori atti non sono soggetti, in via generale, a notificazione o comunicazione personale.
Contumacia involontaria e rimessione in termini
Non ogni contumacia deriva da una scelta consapevole. La parte può non essersi costituita perché non ha avuto effettiva conoscenza del processo a causa di un vizio dell’atto introduttivo o della sua notificazione, oppure perché è stata impedita da una causa non imputabile.
L’art. 294 c.p.c. consente, in presenza dei relativi presupposti, la rimessione in termini. Il rimedio non opera automaticamente: il contumace deve allegare e dimostrare la circostanza che gli ha impedito di partecipare tempestivamente.
Occorre quindi provare non soltanto l’esistenza del vizio o dell’impedimento, ma anche il nesso tra tale circostanza e la mancata costituzione.
La rimessione in termini completa il sistema delle garanzie. La legge distingue così tra chi abbia consapevolmente assunto il rischio dell’inattività e chi, per ragioni non imputabili, non abbia potuto esercitare tempestivamente il diritto di difesa.
La contumacia non è un comportamento processuale attivo. Può derivare da una scelta deliberata, ma rimane una situazione prodotta dalla mancata costituzione e non una dichiarazione di volontà.
Il silenzio del contumace è neutro sul piano probatorio: non vale come confessione, non integra non contestazione e non dispensa l’attore dall’onere di provare i fatti costitutivi della domanda.
Questa neutralità non significa, però, assenza di conseguenze. La parte che rimane fuori dal processo non partecipa alla formazione del materiale istruttorio e può incorrere nelle preclusioni relative alle eccezioni in senso stretto, alle nuove allegazioni e alle richieste di prova. Qualora si costituisca tardivamente, conserva la possibilità di svolgere mere difese e le attività ancora consentite, ma deve accettare il giudizio nello stato in cui si trova.
Il sistema non attribuisce dunque alla contumacia il significato di una resa. La considera piuttosto una scelta di inattività processuale, bilanciando l’autoresponsabilità della parte con la tutela del contraddittorio attraverso il controllo sulla notificazione, gli obblighi previsti dall’art. 292 c.p.c. e la rimessione in termini nei casi di contumacia involontaria.

