Cassazione Sezioni Unite n. 24699/2026: liquidazione delle spese del consulente di parte

Con l’ordinanza n. 24699 del 18 agosto 2026, le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione intervengono su alcune questioni di notevole rilievo pratico: il sindacato in Cassazione sul rigetto delle richieste istruttorie, la rifusione delle spese sostenute per il consulente tecnico di parte e i criteri di liquidazione del danno e degli interessi compensativi nelle obbligazioni di valore. La decisione nasce da una controversia relativa ai danni provocati da ripetute esondazioni di un torrente demaniale, ma enuncia principi destinati ad avere applicazione ben oltre il contenzioso in materia di acque pubbliche.

Cassazione Sezioni Unite n. 24699/2026: perché la decisione è importante

Non è soltanto una controversia sulla responsabilità della pubblica amministrazione per l’omessa manutenzione di un corso d’acqua. L’ordinanza della Cassazione a Sezioni Unite n. 24699/2026, pubblicata il 18 agosto 2026, affronta una serie di questioni processuali e sostanziali di particolare interesse per avvocati, consulenti tecnici e operatori del diritto.

La vicenda consente alla Suprema Corte di pronunciarsi su tre temi centrali:

  • i limiti entro i quali il rigetto di una prova testimoniale può essere censurato in Cassazione;
  • il diritto della parte vittoriosa alla rifusione delle spese del consulente tecnico di parte (CTP) anche quando il compenso non sia stato ancora materialmente pagato;
  • le modalità di liquidazione del danno da mora e degli interessi compensativi nelle obbligazioni di valore.

L’interesse della pronuncia è rafforzato dal fatto che, sulla ripetibilità delle spese del consulente di parte, le Sezioni Unite prendono posizione rispetto a due orientamenti giurisprudenziali non coincidenti, privilegiando quello che non richiede la prova dell’avvenuto pagamento del professionista.

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La vicenda: le esondazioni del torrente e i danni ai fondi agricoli

La controversia trae origine dai danni subiti da alcuni fondi agricoli. I proprietari avevano convenuto davanti al Tribunale Regionale delle Acque l’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente, sostenendo che i terreni fossero stati ripetutamente danneggiati dalle esondazioni del torrente, appartenente al demanio regionale. Secondo la prospettazione degli attori, le esondazioni erano riconducibili all’omessa manutenzione dell’alveo e delle sponde da parte  ell’amministrazione (un classico). Il corso d’acqua aveva già provocato danni in passato e, nel periodo oggetto del nuovo giudizio, si erano verificati ulteriori eventi alluvionali nel 2015, nel 2017 e nel 2018.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, con sentenza n. 1296 del 26 luglio 2022, accertò che il fondo dell’alveo era interessato da un progressivo innalzamento e che, in corrispondenza di un ponte, la sezione idraulica era quasi completamente ostruita dalla vegetazione. Fu quindi riconosciuta la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell’Autorità di bacino.

Il giudice, tuttavia, ravvisò anche un concorso di colpa dei proprietari ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., ritenendo non adeguatamente curata la manutenzione dei fossi di scolo presenti sui terreni. Il danno fu quantificato in euro 55.179 per danno emergente e in euro 86.512 per lucro cessante da perdita del frutto, prima dell’applicazione del concorso colposo.

La decisione fu impugnata davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche e, successivamente, la controversia giunse dinanzi alle Sezioni Unite con un ricorso articolato in diciotto motivi.

Il rigetto della prova testimoniale può essere censurato in Cassazione

Uno dei passaggi interessanti della pronuncia riguarda le prove testimoniali richieste dai proprietari per dimostrare di avere provveduto alla pulizia dei fossi di scolo. Il Tribunale Superiore delle Acque aveva ritenuto tali prove irrilevanti, considerando la causa già sufficientemente istruita attraverso la documentazione acquisita e la consulenza tecnica d’ufficio.

Le Sezioni Unite non condividono tale conclusione. La Corte ricorda anzitutto la regola generale: il giudizio con il quale il giudice di merito ritiene irrilevante una prova testimoniale è, di norma, sottratto al sindacato di legittimità quando la decisione si fondi su argomenti che rendono effettivamente non decisiva la circostanza da provare.

L’insindacabilità del giudizio di irrilevanza della prova per testimoni cede, e la relativa statuizione è sindacabile in sede di legittimità, quando ricorra almeno una delle seguenti ipotesi:

a) il giudice rigetti l’istanza istruttoria senza una “appropriata valutazione di tutte le circostanze dedotte ed in base ad argomentazioni logiche e coerenti” (Cass. Sez. 1, 14/10/1966, n. 2456);

b) i mezzi di prova non ammessi erano “diretti a dimostrare circostanze decisive della controversia” (Cass. Sez. 2, 12/11/1968, n. 3727);

c) i mezzi di prova non ammessi erano diretti a contrastare le risultanze di altre fonti di prova, ed il provvedimento di rigetto della relativa istanza sia motivato “con una generica asserzione di superfluità ed irrilevanza della prova richiesta a fronte delle chiare ed esaurienti altre risultanze processuali” (Cass. Sez. 3, 22/07/1981, n. 4709).

La Cassazione richiama, tra le altre, Cass. civ., Sez. II, 13 novembre 1970, n. 2381, Cass., Sez. Un., n. 8077/2012, Cass. civ., Sez. I, 14 ottobre 1966, n. 2456, Cass. civ., Sez. II, 12 novembre 1968, n. 3727 e Cass. civ., Sez. III, 22 luglio 1981, n. 4709.

La statuizione sul rigetto della prova diviene sindacabile quando manchi un’appropriata valutazione delle circostanze dedotte, quando la prova sia diretta a dimostrare fatti decisivi oppure quando sia destinata a contrastare altre risultanze istruttorie e venga respinta mediante una motivazione meramente generica.

Non si può contestare la mancanza della prova dopo aver impedito alla parte di fornirla

Nel caso concreto emergeva una contraddizione particolarmente significativa. Da una parte, ai proprietari veniva attribuito un concorso colposo per la mancata manutenzione dei fossi. Dall’altra, non veniva loro consentito di dimostrare attraverso testimoni di avere invece effettuato gli interventi di pulizia. La Cassazione osserva inoltre che alcuni degli interventi che il giudice di merito aveva considerato “tardivi” risultavano, in realtà, anteriori alle successive esondazioni.

Da qui una considerazione particolarmente incisiva: «È una legge della logica, prima che del diritto».

Se la pulizia era stata effettuata dopo una prima esondazione, infatti, la stessa era necessariamente anteriore a quella successiva. La motivazione che considerava irrilevante la prova per la semplice posteriorità dell’intervento rispetto a uno degli eventi non poteva pertanto valere indistintamente per tutte le esondazioni.

La conseguenza assume una portata più generale: la mancata ammissione di una prova può determinare la nullità della sentenza quando il giudice fondi poi la decisione sull’inosservanza dell’onere probatorio, nonostante la parte si fosse concretamente offerta di assolverlo.

Sul punto vengono richiamate, tra le altre, Cass. civ., Sez. III, 15 ottobre 2025, n. 27479, Cass. n. 32547/2024, Cass. n. 24205/2019 e Cass. n. 8357/2005.

Per le Sezioni Unite, nel caso concreto, l’esclusione della prova aveva finito per incidere anche sul diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost.

CTU e contestazioni tecniche: quando il giudice deve motivare

Un secondo aspetto processuale della decisione riguarda il rapporto tra le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio e le contestazioni sollevate dalle parti. La Cassazione ribadisce un principio consolidato: il giudice che aderisce alle conclusioni del CTU non è normalmente tenuto a sviluppare una motivazione analitica su ogni aspetto della consulenza.

La situazione cambia, però, quando la parte abbia proposto censure specifiche, analitiche e dettagliate. In questo caso il giudice non può limitarsi a dichiarare genericamente condivisibile la relazione peritale, ma deve confrontarsi con le contestazioni realmente formulate.

A sostegno del principio, l’ordinanza richiama Cass. civ., Sez. III, 26 settembre 2024, n. 25767, Cass. civ., Sez. I, 6 giugno 2024, n. 15804 e Cass. civ., Sez. III, 26 maggio 2021, n. 14599.

È un passaggio di notevole importanza pratica. La CTU non può diventare uno strumento attraverso il quale il giudice eluda il confronto con puntuali obiezioni tecniche della parte, soprattutto quando da quelle valutazioni dipenda la quantificazione del danno.

Spese del consulente tecnico di parte: basta l’incarico, non serve dimostrare il pagamento

È probabilmente questo il principio della Cassazione n. 24699/2026 destinato ad avere la maggiore diffusione nella pratica professionale.

La questione è semplice da formulare: la parte vittoriosa può ottenere dal soccombente il rimborso del costo del consulente tecnico di parte anche se non dimostra di avere già pagato il professionista?

Le Sezioni Unite rispondono affermativamente, distinguendo però con attenzione tra consulenza svolta nel processo e attività peritale stragiudiziale.

I due orientamenti della Cassazione

Sul problema si erano formati due indirizzi.

Secondo un primo orientamento, la rifusione delle spese del CTP avrebbe richiesto la prova dell’effettivo esborso. La pronuncia cita in questa direzione:

  • Cass. civ., Sez. III, 6 luglio 2022, n. 21402;
  • Cass. civ., Sez. I, 7 febbraio 2006, n. 2605;
  • Cass. civ., Sez. lav., 12 dicembre 1985, n. 6283.

Un diverso orientamento riteneva invece sufficiente dimostrare l’assunzione dell’obbligazione nei confronti del consulente, senza necessità di provare che il pagamento fosse già materialmente avvenuto. In questo senso sono richiamate:

  • Cass. civ., Sez. III, 2 marzo 2026, n. 4600;
  • Cass. civ., Sez. I, 25 marzo 2003, n. 4357;
  • Cass. civ., Sez. lav., 29 giugno 1985, n. 3897;
  • Cass. civ., Sez. lav., 19 ottobre 1977, n. 4475.

Le Sezioni Unite scelgono espressamente il secondo orientamento.

Le spese del CTP sono spese processuali ex art. 91 c.p.c.

Il ragionamento della Corte parte dalla natura della spesa. Le somme dovute dalla parte al proprio consulente tecnico nell’ambito del giudizio appartengono alle spese processuali di cui all’art. 91 c.p.c., alla stessa stregua di quelle necessarie per remunerare il difensore.

Da questa qualificazione deriva una conseguenza importante: tali somme possono essere liquidate dal giudice d’ufficio, anche indipendentemente da una specifica domanda e dalla presentazione della nota spese. Il principio enunciato dalle Sezioni Unite è particolarmente netto:

«La nomina di un consulente di parte nel corso del processo fa presumere de facto che la parte abbia assunto l’obbligazione di remunerarlo».

L’incarico professionale, dunque, è sufficiente a far presumere l’esistenza dell’obbligazione, anche alla luce della presunzione di onerosità del mandato prevista dall’art. 1709 c.c.

La relativa spesa: «va liquidata ex officio a prescindere dall’avvenuta dimostrazione del relativo esborso».

Resta salva la possibilità per la controparte di dimostrare che la prestazione sia stata resa gratuitamente oppure che il debito si sia estinto per altra ragione.

La conclusione trova una logica immediata anche nel parallelo con il compenso dell’avvocato: non si pretende che una parte dimostri di avere già saldato il proprio difensore per ottenere dal soccombente la rifusione delle spese legali. Non vi sarebbe ragione, secondo la Corte, di seguire una regola differente per il consulente tecnico.

Se il costo del CTP è documentato, il giudice potrà riconoscerlo, salva la valutazione della sua eventuale superfluità o eccessività. Quando invece l’importo non sia documentato, la liquidazione può essere compiuta d’ufficio sulla base delle tariffe professionali applicabili o, in mancanza, ricorrendo in via analogica ai parametri previsti per i consulenti d’ufficio.

Perizia stragiudiziale e CTP processuale non sono la stessa cosa

La Cassazione introduce però una distinzione che, nella pratica, non deve essere trascurata. Le spese sostenute per una perizia effettuata prima del processo non costituiscono automaticamente spese processuali ex art. 91 c.p.c. Si configurano, piuttosto, come una voce di danno emergente.

Per questa ragione non possono essere liquidate d’ufficio: occorrono una domanda della parte e la prova dei relativi presupposti. Anche qui, tuttavia, la Cassazione precisa che l’esistenza del danno non presuppone necessariamente l’avvenuto pagamento.

Il patrimonio può infatti subire un pregiudizio non soltanto quando esce materialmente una somma di denaro, ma anche quando vi entra una nuova passività. In termini particolarmente chiari, la Corte afferma che: «anche la sola insorgenza d’un debito […] costituisce un danno risarcibile».

Pretendere sempre l’avvenuto pagamento significherebbe introdurre, secondo le Sezioni Unite, una sorta di inesistente “solve et repete” in materia risarcitoria.

Ne deriva un’ulteriore regola: se il danneggiato afferma di avere già sostenuto una spesa, deve provarne il pagamento; se, invece, domanda il risarcimento di una spesa necessaria ma non ancora pagata, è sufficiente dimostrare l’obbligazione assunta oppure la necessità o utilità della futura spesa.

Liquidazione del danno: il credito risarcitorio deve essere attualizzato

La decisione affronta poi il problema della taxatio del credito risarcitorio. Il Tribunale Regionale aveva liquidato nel 2022 somme determinate dai consulenti tecnici due anni prima, senza procedere all’attualizzazione. Secondo le Sezioni Unite, una simile operazione non può essere giustificata attraverso formule generiche. La Cassazione osserva infatti che, se nel 2022 vengono semplicemente recepiti valori calcolati due anni prima, la taxatio del credito risarcitorio:

«o è stata omessa, o è stata negata illegittimamente».

Il passaggio assume rilievo perché il risarcimento derivante da fatto illecito costituisce tradizionalmente un’obbligazione di valore: la quantificazione deve quindi consentire al danneggiato di ottenere l’equivalente monetario attuale del pregiudizio subito.

Interessi compensativi e liquidazione equitativa: il calcolo deve essere verificabile

Ancora più interessante è il passaggio dedicato agli interessi compensativi di mora.

Il giudice di primo grado aveva riconosciuto euro 1.835,24 a questo titolo, richiamando i criteri indicati dalle Sezioni Unite nella nota Cass., Sez. Un., n. 1712/1995, ma senza precisare il tasso applicato, la decorrenza e il concreto metodo di calcolo.

Per la Cassazione non basta affermare che la liquidazione sia “equitativa”. L’equità non equivale infatti ad assenza di motivazione o impossibilità di ricostruire l’operazione compiuta dal giudice.

Il passaggio dell’ordinanza è particolarmente efficace: «La liquidazione equitativa non è un usbergo bonne à tout faire».

L’art. 1226 c.c. consente al giudice di ricorrere alla valutazione equitativa quando risulti oggettivamente impossibile o estremamente difficile determinare l’esatto ammontare del danno. Ma ciò non autorizza a rendere non verificabile un mero calcolo matematico.

Le Sezioni Unite precisano, infatti:

«“Equitativa” ex art. 1226 c.c. […] può essere la scelta del saggio da applicare, la decorrenza e la periodicità, ma non l’esecuzione del relativo calcolo».

Se il giudice decide di distinguere il capitale dagli interessi compensativi, deve quindi rendere conoscibili i dati e i criteri attraverso i quali è giunto al risultato finale.

Perché Cass. Sez. Un. n. 24699/2026 avrà rilievo nella pratica

L’importanza della pronuncia va oltre la particolare vicenda delle esondazioni e della responsabilità dell’amministrazione nella gestione delle acque pubbliche. L’ordinanza offre indicazioni immediatamente utilizzabili nel contenzioso civile.

Sul piano istruttorio, riafferma che la discrezionalità del giudice nell’ammissione delle prove non può trasformarsi in un corto circuito processuale: non è coerente impedire alla parte di fornire una prova e, successivamente, decidere contro la stessa proprio perché quella circostanza non sarebbe stata dimostrata. Sul piano della consulenza tecnica, la decisione valorizza il diritto della parte a ottenere una risposta alle critiche puntuali rivolte alla CTU.

Sul piano delle spese processuali, le Sezioni Unite chiariscono definitivamente un punto di grande interesse pratico: per ottenere la rifusione delle spese del consulente tecnico di parte nominato nel processo non è necessario dimostrare di averlo già pagato. Il conferimento dell’incarico fa presumere l’assunzione dell’obbligazione di corrispondergli il compenso.

Infine, sul piano risarcitorio, la pronuncia ricorda che né l’attualizzazione del credito né il calcolo degli interessi possono essere affidati a formule astratte o risultati numerici non verificabili.

La valutazione equitativa attribuisce al giudice un potere di stima; non attribuisce, invece, un potere di liquidazione privo di criteri riconoscibili.

Cassazione, Sezioni Unite civili, ordinanza n. 24699 del 18 agosto 2026 rappresenta una pronuncia  molto interessante sul piano pratico. Il filo conduttore della decisione può essere individuato nell’esigenza di effettività della tutela processuale.

La prova deve poter essere realmente offerta prima che alla parte possa essere imputato il mancato assolvimento dell’onere probatorio. Le contestazioni specifiche alla CTU devono ricevere una risposta. Le spese necessarie per difendersi nel processo non perdono la propria natura soltanto perché il professionista non è stato ancora pagato. La liquidazione del danno, infine, deve essere attuale e comprensibile nei criteri adottati.

In questa prospettiva, la pronuncia offre una regola pratica particolarmente significativa: il processo non può pretendere dalla parte la dimostrazione di ciò che, attraverso le proprie decisioni istruttorie, le ha impedito di dimostrare; allo stesso modo, non può subordinare la tutela risarcitoria o la rifusione delle spese all’anticipazione economica di costi che il soggetto ha già validamente assunto.

Riferimenti normativi e giurisprudenziali essenziali

Normativa: artt. 24 Cost.; 91, 92, 115, 132, 2697 c.p.c.; artt. 1226, 1227, 1709, 2051 e 2233 c.c.

Pronuncia commentata: Cass., Sez. Un. civ., ord. 18 agosto 2026, n. 24699.

Precedenti richiamati: Cass., Sez. Un., n. 1712/1995; Cass., Sez. Un., n. 8077/2012; Cass., Sez. Un., n. 8053/2014; Cass. n. 21402/2022; Cass. n. 4600/2026; Cass. n. 24188/2021; Cass. n. 4357/2003; Cass. n. 3897/1985; Cass. n. 27479/2025; Cass. n. 32547/2024; Cass. n. 25767/2024; Cass. n. 15804/2024; Cass. n. 14599/2021.