Libertà di stampa

Se leggiamo l’European Media Freedom Act in cerca di “nuovi diritti rivoluzionari per i giornalisti”, non ne troveremo molti. Certamente non è la soluzione ai problemi italiani, quelli sono troppo italiani, troppo insiti nella nostra cultura o non cultura. La novità vera è soprattutto questa: porta a livello UE regole comuni (a tutti gli stati) su come deve essere strutturato il mercato dei media.

L’obiettivo è ambizioso, tecnico, complesso, ma possiamo dire che in concreto tenta di fare cinque cose abbastanza precise:

  • impone standard comuni sull’indipendenza del servizio pubblico: nomine, revoche, finanziamento, controllo;
  • rende obbligatoria una maggiore trasparenza sulla proprietà dei media;
  • obbliga a valutare le concentrazioni editoriali anche per il loro impatto sul pluralismo, non solo sull’antitrust;
  • disciplina la pubblicità statale, per ridurre il rischio che il denaro pubblico venga usato per premiare media amici;
  • crea un livello europeo di coordinamento e controllo tramite l’European Board for Media Services e, soprattutto, rende possibile l’enforcement della Commissione contro gli Stati.

Poi aggiunge garanzie su fonti, spyware e rapporti con le grandi piattaforme, molte tutele esistono già, ma non comuni a tutti gli stati. Quindi, detta brutalmente: l’EMFA ovviamente non reinventa la libertà di stampa. Cerca di rendere meno arbitrario il sistema che sta attorno ai media.

Il punto più innovativo, non è un singolo diritto. È che l’UE dice: indipendenza editoriale, concentrazioni, governance del servizio pubblico e distribuzione del denaro pubblico non sono più solo faccende interne degli Stati. Diventano materia europea, con standard comuni e possibilità di procedura d’infrazione.

Libertà di stampa in Italia: il problema non è soltanto chi può parlare

C’è un modo piuttosto comodo di discutere della libertà di stampa: chiedersi se un giornale possa uscire domani mattina senza che un funzionario del Ministero dell’Interno ne corregga i titoli con una matita rossa. Se la risposta è sì, si dichiara la democrazia in discreta salute e si passa ad altro. Il diritto europeo è diventato meno sentimentale.

La libertà dei media, nel sistema che si sta costruendo nell’Unione, non riguarda soltanto l’assenza di censura. Riguarda chi nomina i vertici del servizio pubblico, chi possiede le testate, chi distribuisce il denaro della pubblicità istituzionale, chi può sorvegliare un giornalista, quali concentrazioni alterano la formazione dell’opinione pubblica e persino cosa accade quando una grande piattaforma decide che un contenuto giornalistico deve improvvisamente diventare invisibile.

È in questo scenario che va letta la situazione italiana. Il Rule of Law Report 2026 della Commissione europea non descrive l’Italia come una landa nella quale la stampa sia formalmente soggetta al governo. Anzi, riconosce che l’AGCOM continua a esercitare le proprie funzioni in condizioni di indipendenza e che la sua autonomia finanziaria è stata rafforzata. Ma il rapporto segnala contemporaneamente questioni assai meno decorative: la riforma della governance e del finanziamento del servizio pubblico è ancora in corso; la riduzione di 10 milioni di euro del finanziamento pubblico alla RAI per il 2026 ha alimentato preoccupazioni sulla stabilità e prevedibilità delle risorse; la stessa RAI, riferisce la Commissione, ha considerato i nuovi obblighi di contenimento dei costi un rischio per la propria sostenibilità finanziaria e capacità competitiva.[1]

Poi ci sono i giornalisti. Dalla pubblicazione del precedente Rule of Law Report, la Commissione registra 20 segnalazioni relative all’Italia sulla piattaforma del Consiglio d’Europa per la sicurezza dei giornalisti: tredici riguardano aggressioni fisiche, cinque molestie o intimidazioni e due altri atti potenzialmente capaci di produrre un chilling effect. Il rapporto richiama inoltre l’aumento delle intimidazioni registrato dalle autorità italiane e segnala che le procure di Roma e Napoli continuano le indagini sul caso dello spyware Paragon per individuare i responsabili dell’attacco accertato contro almeno un giornalista.[2] Poi ci sono le liti temerarie senza l’esistenza di una norma sull’abuso del diritto, ma l’UE ha tentato di disciplinare questa moda con un’altra norma.

Non siamo dunque davanti a una domanda binaria — stampa libera o stampa non libera — ma a qualcosa di più complicato e, proprio per questo, giuridicamente più interessante: quanto è resistente l’ecosistema informativo quando il potere politico, economico, tecnologico e giudiziario esercita pressione sui suoi punti deboli?

Liti temerarie e SLAPP: quando il processo diventa uno strumento di pressione

Accanto all’EMFA, l’Unione europea ha adottato anche la Direttiva (UE) 2024/1069 contro le cosiddette SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation), cioè procedimenti giudiziari abusivi utilizzati per intimidire giornalisti, attivisti e altri soggetti impegnati nel dibattito pubblico. La logica è vicina a quella della nostra “lite temeraria”, ma più specifica: il problema non è semplicemente perdere una causa, bensì usare il processo come leva economica e psicologica per scoraggiare l’informazione.

La direttiva prevede strumenti come il rigetto anticipato delle domande manifestamente infondate, la possibilità di imporre una cauzione, la condanna alle spese processuali e sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive nei casi di abuso. Il suo ambito obbligatorio riguarda soprattutto le controversie civili con implicazioni transfrontaliere, mentre la Commissione ha invitato gli Stati a estendere garanzie analoghe anche ai casi puramente interni. In questo senso, l’EMFA protegge soprattutto l’indipendenza strutturale dei media; la normativa anti-SLAPP interviene quando la pressione passa direttamente dall’aula di tribunale.

L’Italia è già stata condannata a Strasburgo sulla libertà dei media

La questione, del resto, non è nata con il governo di turno né con l’ultima legislatura. Nel 2012 la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo, nel caso Centro Europa 7 S.r.l. e Di Stefano c. Italia, accertò una violazione dell’articolo 10 CEDU nella nota vicenda relativa all’accesso alle frequenze televisive. La sentenza contiene una formula che, quattordici anni dopo, sembra quasi scritta come premessa filosofica dell’EMFA:

«there can be no democracy without pluralism».

Non può esservi democrazia senza pluralismo. Non pluralismo come quantità di telecomandi sul tavolino, ma pluralismo effettivo. La Corte precisa infatti che la semplice esistenza di più canali non basta, da sola, a garantire un autentico pluralismo audiovisivo.[3] La vicenda è stata successivamente chiusa dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa nel 2017, dopo l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione della sentenza.[4] Nel 2019 arrivò poi Sallusti c. Italia. Strasburgo non negò la gravità della diffamazione contestata al giornalista, ma giudicò la pena detentiva “manifestly disproportionate” e accertò la violazione dell’articolo 10 della Convenzione.[5] E il dossier italiano non appartiene soltanto agli archivi.

Con la sentenza Europa Way S.r.l. c. Italia, pronunciata il 27 novembre 2025 e divenuta definitiva il 23 marzo 2026, la Corte EDU è tornata sulla gestione delle frequenze televisive italiane. La Corte ha insistito sul ruolo essenziale delle autorità indipendenti nel garantire libertà e pluralismo dei media e ha ritenuto che l’interferenza nell’esercizio delle funzioni regolatorie avesse compromesso l’indipendenza dell’autorità competente; il quadro normativo non offriva, inoltre, garanzie sufficienti contro l’arbitrarietà.[6] Il passato, a volte, ha la poco elegante abitudine di presentarsi alle riunioni sul futuro.

Media Freedom Act: cos’è davvero l’EMFA

L’European Media Freedom Act è il Regolamento (UE) 2024/1083 dell’11 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione il 17 aprile 2024 ed entrato in vigore il 7 maggio successivo. Ed è importante fermarsi sulla parola regolamento.

Non è una direttiva. Non deve essere “recepito” dall’Italia perché produca effetti. L’articolo 29 dice espressamente che è “binding in its entirety and directly applicable in all Member States”: obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.[7] Questo non significa che i Parlamenti nazionali possano andare in vacanza. Alcune disposizioni dell’EMFA richiedono espressamente regole, procedure, autorità o meccanismi nazionali. L’articolo 22, per esempio, impone agli Stati di predisporre norme sostanziali e procedurali per valutare le concentrazioni nel mercato dei media che possano incidere significativamente sul pluralismo e sull’indipendenza editoriale.[8] Il regolamento, dunque, non va recepito; l’ordinamento nazionale va però reso capace di applicarlo. È una differenza meno adatta agli slogan, ma decisamente più importante in tribunale.

Perché l’Unione europea può occuparsi dei giornali

La scelta forse più sofisticata dell’EMFA si trova prima ancora dell’articolo 1. La sua base giuridica è l’articolo 114 TFUE, quello che consente all’Unione di adottare misure per il funzionamento del mercato interno.[9] È qui che il Media Freedom Act diventa davvero interessante. L’Unione non sostiene soltanto che la libertà dei media è un valore democratico — cosa già ricavabile dall’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali e dall’articolo 10 CEDU. Sostiene che un mercato dei media nel quale editori e giornalisti operano sotto regole radicalmente differenti quanto a indipendenza, proprietà, sorveglianza, pubblicità pubblica e concentrazioni non è neppure un mercato interno funzionante.

Il considerando 1 definisce i media un settore economicamente importante ma, contemporaneamente, riconosce loro la funzione di public watchdog. Il considerando 2 compie il passaggio decisivo: libertà e pluralismo dei media sono qualificati come caratteristiche essenziali di un mercato interno dei servizi media ben funzionante.[10] È una piccola rivoluzione semantica con conseguenze molto concrete. La libertà editoriale smette di abitare soltanto nei solenni saloni dei diritti fondamentali e prende un ufficio anche nel dipartimento del mercato interno. Quante volte vediamo le statistiche sulle vendite e quelle sullo share delle trasmissioni, ora hanno un senso anche giuridicamente.

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Cosa protegge concretamente il Media Freedom Act

L’articolo 3 dell’EMFA riconosce ai destinatari dei servizi media il diritto di accedere a:

«una pluralità di contenuti mediatici editorialmente indipendenti».

La prospettiva è notevole: il pluralismo non viene configurato soltanto come libertà dell’editore di pubblicare, ma anche come interesse del cittadino a poter scegliere tra fonti editorialmente indipendenti.[11]

L’articolo 4 protegge poi libertà editoriale, fonti giornalistiche e comunicazioni confidenziali. Il regolamento pone limiti all’impiego di misure coercitive e di intrusive surveillance software, lo spyware, nei confronti di giornalisti, redazioni e persone che possano custodire informazioni sulle fonti. Le deroghe sono ammesse soltanto a condizioni stringenti: base legale, proporzionalità, ragione imperativa di interesse pubblico, autorizzazione di un’autorità giudiziaria o indipendente e, per lo spyware, investigazioni relative a categorie determinate di reati gravi. È inoltre garantita una tutela giurisdizionale effettiva.[12]

L’articolo 5 entra direttamente nel terreno del servizio pubblico. Gli Stati devono garantire che i media pubblici siano editorialmente e funzionalmente indipendenti. Nomina e revoca dei vertici devono seguire procedure trasparenti, aperte ed efficaci, basate su criteri stabiliti in anticipo. Il finanziamento deve mettere a disposizione risorse adeguate, sostenibili e prevedibili, tali da preservare l’indipendenza editoriale.[13]

Qui serve una precisazione importante, perché altrimenti si rischia di attribuire all’EMFA una funzione quasi fondativa che, almeno in ordinamenti come quello italiano, non ha. Molte delle garanzie che il regolamento oggi disciplina non nascono nel 2024.

In Italia la libertà di stampa era già protetta dall’art. 21 Cost.; la tutela delle fonti giornalistiche era già riconosciuta dall’ordinamento interno e dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo; intercettazioni, perquisizioni e strumenti invasivi nei confronti dei giornalisti erano già sottoposti a limiti derivanti dalla Costituzione, dalla legge processuale, dall’art. 10 CEDU e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Lo stesso vale per il pluralismo dei media e per l’indipendenza del servizio pubblico, temi da decenni presenti nella giurisprudenza costituzionale italiana e in quella europea. La novità dell’EMFA, dunque, non consiste nell’inventare queste protezioni.

Consiste piuttosto nel trasformare garanzie fino a ieri distribuite fra Costituzioni nazionali, legislazioni interne, Convenzione europea e giurisprudenza in un insieme di standard minimi comuni dell’Unione, direttamente applicabili e inseriti in un sistema europeo di coordinamento, controllo ed enforcement.

Il regolamento stesso muove da questa premessa: la protezione delle fonti giornalistiche e dell’indipendenza editoriale era già presente negli ordinamenti degli Stati membri, ma in forme diseguali e con livelli di tutela non uniformi. L’EMFA prova quindi a ridurre questa frammentazione attraverso regole comuni.

È una differenza sostanziale.

Prima, una lacuna italiana poteva essere soprattutto un problema costituzionale, convenzionale o legislativo nazionale. Oggi, in alcuni ambiti, può diventare anche una questione di compatibilità con un regolamento dell’Unione direttamente applicabile.

Fonti giornalistiche e spyware: la novità è lo standard europeo comune

L’articolo 4 dell’EMFA protegge la libertà editoriale, le fonti giornalistiche e le comunicazioni confidenziali. Ma anche qui è bene evitare una caricatura: prima dell’EMFA non era affatto consentito allo Stato di sorvegliare liberamente un giornalista o costringerlo arbitrariamente a rivelare le proprie fonti. La novità è piuttosto nel perimetro e nella sistematicità della protezione.

La disciplina europea non guarda soltanto al giornalista in senso stretto, ma si estende al fornitore di servizi media, al personale editoriale e anche a persone che, per il loro rapporto professionale con la redazione, possano conoscere informazioni idonee a identificare una fonte. In questo modo la tutela viene costruita per evitare che la protezione della fonte possa essere aggirata colpendo il collaboratore, il tecnico o un altro soggetto vicino alla redazione. Lo stesso vale per lo spyware.

L’EMFA non crea dal nulla il principio secondo cui la sorveglianza deve avere una base legale ed essere proporzionata. Stabilisce però una disciplina europea specifica per il rapporto tra sorveglianza intrusiva e attività giornalistica, indicando condizioni cumulative, garanzie procedurali, controllo giudiziario o indipendente e limiti particolarmente stringenti.

La vera innovazione, quindi, non è: “prima si poteva, ora non si può”. È: prima la protezione dipendeva in misura molto maggiore dalla combinazione dei singoli ordinamenti nazionali e della giurisprudenza europea; oggi esiste anche uno standard normativo comune dell’Unione costruito espressamente attorno all’attività giornalistica.

RAI e Media Freedom Act: Bruxelles è già nella stanza

La riforma della governance RAI è tuttora all’esame del Senato. Al 28 luglio 2026 diversi disegni di legge risultavano ancora in Commissione, nell’ambito di un esame congiunto sulla riorganizzazione del servizio pubblico.[14] E l’EMFA non è un ospite teorico del dibattito parlamentare.

Nei lavori della Commissione del Senato sono già emersi espliciti riferimenti alla compatibilità della disciplina del canone e della governance con il regolamento europeo. Il Rule of Law Report della Commissione, da parte sua, registra che la riforma italiana è ancora in corso e collega ormai questi temi direttamente all’enforcement dell’EMFA.[15] La Commissione europea ha infatti chiarito nel luglio 2026 che, proprio perché l’EMFA contiene ormai norme vincolanti in numerosi settori della libertà dei media, il Rule of Law Report non formula più raccomandazioni su alcuni di questi temi: il seguito viene assicurato attraverso l’applicazione e l’enforcement del regolamento stesso.[16] È una frase burocratica con una traduzione politica piuttosto semplice. Prima Bruxelles raccomandava. Ora, su alcune materie, può contestare un inadempimento.

Il regolamento, quindi, prova a trasformare la parola “indipendenza” da principio generale in una serie di requisiti verificabili.

L’art. 5 non si limita infatti ad affermare che il servizio pubblico deve essere editorialmente e funzionalmente indipendente. Chiede che le procedure di nomina dei vertici siano trasparenti, aperte, efficaci e non discriminatorie; che i criteri siano stabiliti in anticipo; che la rimozione anticipata avvenga solo in casi giustificati; che il finanziamento sia adeguato, sostenibile e prevedibile; e che esista un sistema di monitoraggio effettivo. È forse questo il passaggio più interessante per il caso italiano.

Il problema non è più soltanto domandarsi se la RAI sia “indipendente” in astratto. Il problema diventa molto più prosaico e, proprio per questo, più giuridico:m chi nomina? con quali criteri? con quale stabilità finanziaria? chi controlla?

L’EMFA non inventa l’indipendenza del servizio pubblico. Prova a renderla misurabile attraverso procedure e garanzie istituzionali.

Proprietà dei media, concentrazioni e denaro pubblico

L’articolo 6 dell’EMFA obbliga i fornitori di servizi media a rendere facilmente accessibili informazioni aggiornate sulla propria identità, sui proprietari diretti e indiretti in grado di esercitare influenza e sui titolari effettivi. Devono inoltre essere resi noti gli importi annuali dei fondi pubblici ricevuti per pubblicità statale e i ricavi pubblicitari provenienti da autorità di Paesi terzi.[17]

Poi arriva l’articolo 22, forse uno dei più interessanti. Le concentrazioni nel mercato dei media devono poter essere valutate non soltanto con gli occhiali dell’antitrust tradizionale, ma anche considerando il loro impatto sulla formazione dell’opinione pubblica, sulla diversità dell’offerta e sull’indipendenza editoriale.

Il regolamento lo dice esplicitamente: questa valutazione deve essere distinta da quella prevista dal diritto della concorrenza.[18]

In altre parole: due imprese editoriali potrebbero non creare il più scandaloso dei monopoli secondo una classica analisi di concorrenza e, tuttavia, la loro concentrazione potrebbe essere problematica perché riduce in modo significativo la varietà delle voci capaci di influire sul dibattito democratico. È il momento in cui la teoria economica incontra il tavolo della prima pagina.

Nel 2025 l’Italia ha già aggiornato il proprio quadro sulle concentrazioni, chiarendo che i poteri dell’AGCOM relativi alle posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo possono coinvolgere anche operatori online, come piattaforme di condivisione video e social network.[19]

Il denaro dello Stato non dovrebbe avere una linea editoriale

L’articolo 25 affronta poi un problema antico con un linguaggio sorprendentemente diretto: la pubblicità statale.

Fondi, vantaggi e corrispettivi messi a disposizione da autorità pubbliche per pubblicità o determinati contratti con media e piattaforme devono essere attribuiti secondo criteri trasparenti, obiettivi, proporzionati e non discriminatori, resi pubblici anticipatamente. Le autorità devono inoltre pubblicare annualmente informazioni sulla relativa spesa.[20] È un articolo meno spettacolare dello spyware ma forse altrettanto importante.

Un governo non ha bisogno di telefonare a un direttore per influenzare il mercato dell’informazione se può premiare economicamente alcuni media e ignorarne sistematicamente altri. L’EMFA, con l’abituale delicatezza di un regolamento europeo di trentasette pagine, prova a togliere quella leva dalla stanza.

E quando decide l’algoritmo?

Il legislatore europeo si occupa anche del nuovo gatekeeper dell’informazione: le Very Large Online Platforms.

L’articolo 18 introduce una procedura specifica per i fornitori di media che soddisfano determinate condizioni. Quando una grande piattaforma intende limitare o rimuovere un loro contenuto sulla base dei propri termini di servizio, deve fornire spiegazioni e, nelle condizioni previste, consentire al media di rispondere prima che la restrizione produca effetto.

Nel febbraio 2026 la Commissione ha pubblicato linee guida operative: per i media qualificati è previsto, in particolare, un termine di 24 ore per replicare alla motivazione della piattaforma prima della rimozione o della riduzione di visibilità.[21]

Il risultato è curioso ma coerente con i tempi: il diritto della libertà di stampa non deve più preoccuparsi soltanto del ministro che telefona al direttore. Deve occuparsi anche di un sistema automatizzato ospitato in un data center a migliaia di chilometri dalla redazione.

Chi controlla l’applicazione: l’European Board for Media Services

L’EMFA ha inoltre istituito l’European Board for Media Services, organo consultivo indipendente a livello dell’Unione composto dai rappresentanti delle autorità nazionali di regolazione.

Il Board è operativo dal febbraio 2025 e ha sostituito l’ERGA con un mandato più ampio. Coopera con la Commissione, favorisce l’applicazione uniforme delle norme europee e interviene, tra l’altro, in materia di concentrazioni, misure nazionali suscettibili di incidere sul pluralismo, rapporti con le piattaforme e cooperazione tra regolatori.[22]

Nel dicembre 2025 aveva già iniziato a esaminare le prime richieste di parere relative a concentrazioni nel mercato dei media e a misure nazionali potenzialmente incidenti sull’indipendenza editoriale.[23]

Quindi no: non è un comitato destinato esclusivamente a produrre PDF che nessuno leggerà fino in fondo. Almeno non soltanto.

Germania, Francia, Spagna e Ungheria: la libertà dei media non ha una sola Europa

Il confronto con altri Stati mostra perché l’EMFA fosse necessario. In Germania, la Commissione registra autorità di regolazione indipendenti e riforme entrate in vigore per rafforzare ulteriormente il funzionamento indipendente del servizio pubblico. Rimangono problemi: non esiste ancora una base legislativa federale codificata sul diritto della stampa ad accedere alle informazioni delle autorità federali e gli attacchi fisici e online ai giornalisti continuano a destare preoccupazione.[24]

In Francia, ARCOM sta assumendo nuove competenze e dovrebbe svolgere un ruolo centrale nell’applicazione dell’EMFA. La Commissione registra però ancora episodi di violenza e intimidazione contro giornalisti e un aumento delle SLAPP, mentre nel maggio 2026 è stata adottata la normativa di recepimento della direttiva anti-SLAPP.[25]

La Spagna ha scelto una strada più apertamente legislativa: un progetto di legge sui servizi digitali e sui media, approvato dal Consiglio dei ministri nel luglio 2025 proprio per allineare l’ordinamento all’EMFA, era ancora in discussione parlamentare nel 2026. Il progetto prevede, fra l’altro, una nuova struttura media all’interno della CNMC e un registro pubblico dei media.[26]

Poi c’è l’Ungheria. Ed è qui che si vede la differenza tra una raccomandazione europea e un regolamento europeo.

L’11 dicembre 2025 la Commissione ha formalmente aperto la procedura d’infrazione INFR(2025)2194, contestando all’Ungheria violazioni dell’EMFA relative alle interferenze sull’attività di giornalisti e media, alla protezione delle fonti, al servizio pubblico, alla trasparenza proprietaria, alle concentrazioni e alla distribuzione della pubblicità statale.[27] L’EMFA, insomma, possiede denti.

Lo stato dell’arte del Media Freedom Act

Il regolamento è già diritto vigente dell’Unione e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, ma l’ordinamento interno come detto va adeguato. Germania, Francia e Spagna stanno intervenendo con strumenti diversi; l’Italia ha aggiornato alcune regole sulle concentrazioni e discute (“discute, discute, discute, discute”) ancora la governance RAI; l’Ungheria ha modificato nel 2026 la propria legislazione sui media dopo che Bruxelles aveva aperto la procedura d’infrazione. Il Rule of Law Report 2026 fotografa precisamente questa fase di assestamento.[28]

Quanto al calendario, l’EMFA esiste formalmente dal 2024. L’articolo 3 si applica dall’8 novembre 2024; alcune disposizioni, fra cui quelle sul Board, dall’8 febbraio 2025; gli articoli 14-17 dall’8 maggio 2025; il nucleo principale dall’8 agosto 2025. L’articolo 20, relativo alla possibilità per gli utenti di personalizzare l’offerta media sui dispositivi e sulle interfacce, sarà invece applicabile dall’8 maggio 2027.[29]

Cosa rischia l’Italia se non si adegua al Media Freedom Act

L’adeguamento non è facoltativo. Quando la Commissione ritiene che uno Stato membro sia venuto meno agli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione può utilizzare l’articolo 258 TFUE: dopo aver consentito allo Stato di presentare osservazioni, può emettere un parere motivato e, in caso di mancato adeguamento, portare la questione davanti alla Corte di giustizia.[30]

Se poi lo Stato non esegue la sentenza della Corte, l’articolo 260 TFUE consente un nuovo ricorso e l’imposizione di una somma forfettaria o di una penalità.[31] Il rischio italiano, dunque, non è “non approvare l’EMFA”. Quella frase è giuridicamente sbagliata. Il rischio è mantenere norme, procedure o assetti istituzionali incompatibili con obblighi europei già applicabili, oppure non predisporre quegli strumenti nazionali che il regolamento espressamente richiede.

Ed è una differenza sostanziale. Una direttiva non recepita può restare, almeno per un certo periodo, un problema fra Stato e Commissione. Un regolamento direttamente applicabile entra invece immediatamente nel sistema delle fonti che autorità e giudici devono considerare.

La vera rivoluzione del Media Freedom Act

Per decenni l’Europa ha parlato della libertà dei media con il vocabolario dei diritti fondamentali. Era un linguaggio necessario ma, spesso, arrivava dopo: dopo la censura, dopo la condanna, dopo l’abuso. L’EMFA tenta (TENTA) qualcosa di diverso.

Prova a costruire le condizioni perché il pluralismo sopravviva prima che sia necessario invocarlo davanti a un giudice. Vuole sapere chi possiede un media. Che il servizio pubblico abbia vertici selezionati con procedure trasparenti e risorse prevedibili. Vuole che la pubblicità statale non venga distribuita come una mancia agli amici. Che una fusione editoriale sia valutata anche per ciò che può fare alla formazione dell’opinione pubblica. Vuole proteggere le fonti dagli spyware. E vuole perfino impedire che le piattaforme trattino il giornalismo professionale come un qualsiasi contenuto che un algoritmo può far scomparire fra il pranzo e la pubblicità di un paio di scarpe.

È un progetto ambizioso e certamente imperfetto. Ma contiene un’intuizione difficile da liquidare: la libertà dei media non comincia quando il giornalista preme “pubblica”. Comincia molto prima, nelle regole societarie, nei bilanci, nelle nomine, nelle autorità indipendenti, negli strumenti di sorveglianza, negli algoritmi e nella distribuzione del denaro pubblico.

Per l’Italia, il Media Freedom Act arriva quindi come una specie di specchio europeo. Non dice che la stampa italiana non sia libera. Dice qualcosa di più scomodo: che la libertà, per essere giuridicamente credibile, non può dipendere dalla buona educazione di chi esercita il potere.

E Bruxelles, questa volta, non si è limitata a scriverlo in una raccomandazione.


Note e fonti

  1. Commissione europea, 2026 Rule of Law Report – Country Chapter on the rule of law situation in Italy, SWD(2026) 912 final, 17 luglio 2026, sezione III, Media Pluralism and Media Freedom.
  2. Commissione europea, SWD(2026) 912 final, cit.; Council of Europe, Platform to Promote the Protection of Journalism and Safety of Journalists, alerts 2026.
  3. Corte EDU, Grande Camera, Centro Europa 7 S.r.l. and Di Stefano v. Italy, ric. n. 38433/09, 7 giugno 2012, §§ 129 ss.
  4. Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, Resolution CM/ResDH(2017)104, 5 aprile 2017.
  5. Corte EDU, Sallusti v. Italy, ric. n. 22350/13, 7 marzo 2019.
  6. Corte EDU, Europa Way S.r.l. v. Italy, ric. n. 64356/19, 27 novembre 2025, definitiva il 23 marzo 2026.
  7. Parlamento europeo e Consiglio, Regolamento (UE) 2024/1083 dell’11 aprile 2024 – European Media Freedom Act, art. 29.
  8. Regolamento (UE) 2024/1083, art. 22, valutazione delle concentrazioni del mercato dei media.
  9. Regolamento (UE) 2024/1083, preambolo e base giuridica: art. 114 TFUE.
  10. Regolamento (UE) 2024/1083, considerando 1-2.
  11. Regolamento (UE) 2024/1083, art. 3, diritto dei destinatari dei servizi media.
  12. Regolamento (UE) 2024/1083, art. 4, fonti giornalistiche, comunicazioni confidenziali e software di sorveglianza intrusiva.
  13. Regolamento (UE) 2024/1083, art. 5, garanzie per il funzionamento indipendente dei media di servizio pubblico.
  14. Senato della Repubblica, XIX legislatura, disegni di legge sulla riforma della RAI, stato dell’iter al 28 luglio 2026.
  15. Senato della Repubblica, 8ª Commissione permanente, resoconto 9 giugno 2026; Commissione europea, SWD(2026) 912 final.
  16. Commissione europea, 2026 Rule of Law Report, 17 luglio 2026, sezione sulla libertà e il pluralismo dei media.
  17. Regolamento (UE) 2024/1083, art. 6, trasparenza della proprietà e indipendenza delle decisioni editoriali.
  18. Regolamento (UE) 2024/1083, artt. 22-23.
  19. Commissione europea, SWD(2026) 912 final; AGCOM, delibera n. 251/25/CONS, 28 ottobre 2025.
  20. Regolamento (UE) 2024/1083, art. 25, allocazione dei fondi pubblici per pubblicità statale e contratti.
  21. Commissione europea, Guidelines under Article 18 of the European Media Freedom Act, febbraio 2026; Comunicazione C/2026/901.
  22. Commissione europea, Commission welcomes new European Board for Media Services, 11 febbraio 2025; European Board for Media Services, pagina istituzionale.
  23. European Board for Media Services, Barcelona Plenary, 10 dicembre 2025.
  24. Commissione europea, 2026 Rule of Law Report – Germany, SWD(2026) 905 final, sezione III.
  25. Commissione europea, 2026 Rule of Law Report – France, sezione III.
  26. Commissione europea, 2026 Rule of Law Report – Spain, sezione III.
  27. Commissione europea, INFR(2025)2194 – Commission calls on Hungary to comply with the European Media Freedom Act, 11 dicembre 2025; 2026 Rule of Law Report – Hungary.
  28. Commissione europea, 2026 Rule of Law Report, quadro comparato sull’attuazione dell’EMFA.
  29. Regolamento (UE) 2024/1083, art. 29, calendario di applicazione.
  30. Art. 258 TFUE, procedura per inadempimento.
  31. Art. 260 TFUE, esecuzione delle sentenze e sanzioni pecuniarie.