Spaccio di lieve entità, non occasionalità e abitualità

Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 32649/2026, depositata il 2 settembre 2026

La recente riforma dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990 ha introdotto un problema interpretativo tutt’altro che marginale: quando una condotta di spaccio può ancora essere considerata di lieve entità e quando, invece, la sua continuità e abitualità impediscono l’applicazione della fattispecie attenuata?

A fornire una prima risposta è la Corte di Cassazione, Sesta sezione penale, con la sentenza n. 32649 del 2026, depositata il 2 settembre. Il vero interesse della pronuncia non consiste tanto nella soluzione del singolo caso, quanto nella distinzione che la Corte costruisce tra occasionalità, non occasionalità e abitualità.

Il caso: cocaina, dosi confezionate e clienti abituali

Il procedimento nasce dalla richiesta di sostituzione di una misura cautelare in carcere applicata per un reato in materia di stupefacenti.

Nel corso delle indagini erano state rinvenute 15 dosi termosaldate di cocaina all’interno dell’autovettura dell’indagato e circa 213 grammi di cocaina in pietra nell’abitazione, oltre a strumenti utilizzabili per la pesatura. La difesa sosteneva che il fatto potesse essere ricondotto all’ipotesi di lieve entità prevista dall’art. 73, comma 5.

Tra gli elementi valorizzati dalla difesa vi erano il numero ristretto dei clienti, la qualità non elevata dello stupefacente e le modalità concrete dell’attività di cessione.

Il Tribunale del riesame aveva tuttavia escluso la lieve entità, evidenziando un quadro molto diverso da quello di una cessione episodica: quantità di sostanza, dosi già confezionate, bilancini, assenza di fonti di reddito e, soprattutto, ammissione di precedenti cessioni a clienti abituali. La questione arriva così davanti alla Cassazione.

Cosa prevede oggi l’art. 73, comma 5

Il punto di partenza è la modifica introdotta dal decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, successivamente convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2026, n. 54. La legge di conversione è entrata in vigore il 25 aprile 2026.

Il comma 5 continua a prevedere la fattispecie autonoma del fatto di lieve entità quando, valutando mezzi, modalità e circostanze dell’azione oppure qualità e quantità delle sostanze, l’offesa presenti una ridotta gravità.

La pena per questa ipotesi è la reclusione da sei mesi a cinque anni e la multa da 1.032 a 10.329 euro.

Già dal 2023 esiste inoltre un trattamento più severo quando il fatto rimane lieve ma la condotta presenta caratteri di non occasionalità: reclusione da diciotto mesi a cinque anni e multa da 2.500 a 10.329 euro.

La riforma del 2026 ha però inserito un ulteriore limite. Il fatto non può essere considerato di lieve entità quando, per l’allestimento di mezzi o strumenti oppure per le modalità dell’azione, le condotte risultino poste in essere “in modo continuativo e abituale”. Il testo aggiornato è riportato anche nella banca dati normativa del Ministero dell’economia e delle finanze, con indicazione dell’entrata in vigore dal 25 aprile 2026. È proprio qui che nasce il problema.

Non occasionale e abituale non sono la stessa cosa

Se il legislatore punisce più severamente il fatto lieve “non occasionale”, ma contemporaneamente stabilisce che una condotta “continuativa e abituale” non può essere considerata lieve, occorre necessariamente stabilire dove passi il confine tra le due categorie. La Cassazione affronta direttamente la questione.

Secondo la Sesta sezione, non può essere adottato un criterio semplicemente quantitativo o matematico. Non esiste, in altre parole, un numero preciso di cessioni oltre il quale si passa automaticamente dalla non occasionalità all’abitualità.

Nel corpo della sentenza la Corte sottolinea infatti la necessità di una valutazione complessiva della condotta e distingue i diversi livelli di reiterazione.

Il principio viene sintetizzato dalla stessa Corte di Cassazione in questi termini: l’abitualità richiede una “serialità delle condotte” capace di evidenziare una “stabile propensione all’attività criminosa”.

La non occasionalità, invece, si colloca su un gradino inferiore: indica una condotta che non è più meramente episodica, ma che non raggiunge ancora quel livello di reiterazione e stabilità proprio dell’abitualità.

Tre livelli: occasionale, non occasionale, abituale

In tema di stupefacenti, la non occasionalità della condotta, rilevante ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, non coincide con l’abitualità, la quale presuppone un più intenso grado di reiterazione e una serialità delle condotte idonea a manifestare una stabile propensione all’attività criminosa; la distinzione non può essere operata sulla base di un criterio meramente numerico, ma richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta. La continuatività e abitualità dell’attività escludono la configurabilità del fatto di lieve entità.

Dalla sentenza emerge quindi una struttura a tre livelli.

Il primo è quello del fatto lieve occasionale: una condotta episodica, contingente, non inserita in un’attività stabile di spaccio.

Il secondo è quello del fatto lieve non occasionale: la condotta presenta una certa continuità o reiterazione, ma non tale da dimostrare una stabile attività criminosa. In questo caso il fatto può ancora essere qualificato come lieve, anche se la pena minima aumenta a diciotto mesi.

Il terzo livello è quello della condotta continuativa e abituale. Qui la serialità diventa strutturale e rivela una stabile propensione all’attività di spaccio. In questo caso, dopo la riforma del 2026, viene meno in radice la possibilità di applicare il comma 5.

È questo il passaggio davvero nuovo della sentenza. La Corte non si limita infatti a ribadire che la lieve entità richiede una valutazione globale del fatto, principio già consolidato, ma prova a delimitare una categoria normativa appena introdotta dal legislatore.

Perché nel caso concreto la lieve entità viene esclusa

Applicando tali criteri al caso esaminato, la Cassazione ritiene corretta la valutazione del Tribunale.

Non è decisivo un singolo elemento, ma la loro combinazione: quantità di cocaina, sostanza già suddivisa in dosi, presenza di strumenti di pesatura, assenza di reddito, precedenti cessioni e disponibilità di una clientela abituale.

La Corte valorizza quindi il fatto che la condotta appaia inserita stabilmente nella “filiera dello spaccio”, e non riconducibile a un episodio isolato.

Anche la richiesta di sostituire la custodia in carcere con gli arresti domiciliari viene respinta. Secondo i giudici, la capacità di procurarsi quantità significative di stupefacente e la disponibilità degli strumenti necessari alla preparazione delle dosi rendevano concreto il rischio di reiterazione.

Il ricorso viene pertanto dichiarato inammissibile.

Non siamo di fronte a una pronuncia delle Sezioni Unite la sua importanza è però concreta.

La riforma del 2026 ha aggiunto all’art. 73, comma 5, una causa ostativa espressa al riconoscimento della lieve entità. La sentenza n. 32649/2026 è significativa perché offre una delle prime interpretazioni del concetto di abitualità introdotto dalla nuova disciplina e chiarisce che abitualità e non occasionalità non possono essere sovrapposte.